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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30539/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di equa riparazione per irragionevole durata di un processo, nel quale era stato liquidato un indennizzo in favore della parte privata. Il Ministero aveva poi proposto revocazione della relativa decisione, deducendo che la Corte d'appello fosse stata indotta in errore dall'utilizzazione di una procura alle liti recante, secondo l'assunto ministeriale, la falsa sottoscrizione della parte e quindi da un doloso comportamento dei difensori, o comunque da un errore circa la validità del mandato. La Corte d'appello aveva respinto la revocazione rilevando, tra l'altro, che la falsità della firma non risultava accertata con giudicato, che non vi erano i presupposti per sospendere il giudizio in attesa dell'esito penale, che la revocazione per scoperta di documenti era comunque tardiva e che non sussisteva errore di fatto. La parte privata ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, contestando essenzialmente la compensazione delle spese disposta in sede di revocazione: ha dedotto la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e vizi motivazionali, sostenendo che, a fronte del rigetto integrale della revocazione del Ministero, non vi fossero i presupposti per derogare alla regola della soccombenza e che la formula della 'particolarità della materia' fosse generica e non idonea a giustificare la compensazione. Il Ministero ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con tre motivi, denunciando: 1) violazione dell'art. 395 c.p.c. per non avere la Corte d'appello accolto la revocazione per dolo, assumendo che la procura fosse stata falsamente formata e che ciò emergesse dagli atti penali e dalle iniziali dichiarazioni della parte; 2) violazione dell'art. 295 c.p.c. per non avere sospeso il giudizio di revocazione in pendenza del procedimento penale; 3) violazione degli artt. 325, 326, 395 n. 3 e 398 c.p.c. per avere ritenuto tardiva la revocazione per scoperta di documenti, contestando anche la data di notifica considerata dal giudice di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi del ricorso incidentale, ma ha accolto i due motivi del ricorso principale sulla liquidazione delle spese, cassando sul punto la decisione impugnata e decidendo nel merito con condanna del Ministero alla rifusione delle spese del giudizio di revocazione e di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso principale, ha rigettato il ricorso incidentale del Ministero, ha cassato il provvedimento impugnato limitatamente alla statuizione sulle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito condannando il Ministero a pagare le spese del giudizio di revocazione e del giudizio di cassazione, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 nei confronti di un'amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 395 c.p.c.

    La falsità di un atto processuale come la procura alle liti può rilevare solo se la sua falsità sia stata accertata o riconosciuta secondo le forme richieste e, per il dolo revocatorio, se sia parte di una macchinazione fraudolenta che abbia inciso sul contraddittorio o sull'accertamento della verità. La revocazione per scoperta di documenti richiede che i documenti siano decisivi e non meri indizi.

  • art. 2700 c.c.

    Le dichiarazioni verbalizzate dalla polizia attestano che la dichiarazione è stata resa, ma non la verità del suo contenuto.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione per pregiudizialità richiede un rapporto concreto e attuale; il processo pregiudicante deve essere pendente e l'onere di provarlo grava su chi chiede la sospensione.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato ai fini della tempestività dell'impugnazione per revocazione.

  • art. 326 c.p.c.

    Richiamato ai fini del termine per proporre revocazione dopo la scoperta dei documenti.

  • art. 398 c.p.c.

    Richiamato ai fini della disciplina procedurale della revocazione.

  • art. 91 c.p.c.

    La regola è la soccombenza nella liquidazione delle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione richiede gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate in motivazione; formule generiche come la mera peculiarità della materia non bastano.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma richiamata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    Non si applica il raddoppio del contributo unificato nei confronti di un'amministrazione dello Stato in questo caso.

  • L. 228/2012

    Richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.

  • Corte cost. n. 77/2018

    Le gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese devono essere analoghe, per gravità ed eccezionalità, alle ipotesi tipizzate dalla norma e devono essere esplicitate in motivazione.

Massime di principio

  • La revocazione per dolo o per utilizzazione di un atto falso presuppone, di regola, che la falsità dell'atto sia stata previamente accertata o riconosciuta con gli strumenti idonei; non è sufficiente il mero sospetto o un quadro indiziario non stabilizzato da un giudicato.
  • La falsità di una procura alle liti non integra automaticamente la fattispecie del dolo revocatorio: occorre anche la prova di una fraudolenta macchinazione idonea a incidere sul contraddittorio o sull'accertamento della verità.
  • La sospensione del giudizio civile per pregiudizialità penale richiede la prova dell'attuale pendenza del procedimento pregiudicante e della concreta rilevanza della decisione penale per la causa civile.
  • La revocazione per scoperta di documenti decisivi non può essere fondata su meri elementi indiziari o su documenti privi di decisività.
  • La compensazione delle spese processuali è derogatoria rispetto alla soccombenza e deve essere sorretta da gravi ed eccezionali ragioni specifiche e non da formule generiche come la sola 'peculiarità della materia'.
  • Quando la sentenza di merito abbia posto una ratio decidendi autonoma e non impugnata, l'eventuale censura su una ragione concorrente diviene inammissibile se non colpisce anche quella autonoma base della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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