Sentenza n. 1505/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - del provvedimento di data ed estremi ignoti con cui l’USR Emilia-Romagna ha disposto l’assegnazione della ricorrente per sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2024/25 alla Scuola -OMISSIS- – I.S.I.S.S. “-OMISSIS-”, conosciuto, poiché non comunicato, solo successivamente al 28.03.2025 (in quanto caricato sull’area riservata del sito istituzionale dell’amministrazione; - (per quanto occorrer possa) della Circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. -OMISSIS- del 25.11.2024, avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025 – Candidati interni ed esterni: modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione”; - della Circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. -OMISSIS- del 24.03.2025, avente ad oggetto “Formazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025”; - del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. -OMISSIS- del 31.03.2025, avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025”; - di ogni altro atto antecedente, conseguente e, comunque connesso, ivi comprese – per quanto occorrer possa – la nota 1.04.2025 e la successiva circolare -OMISSIS- con cui l’I.S.I.S.S. “-OMISSIS-” ha comunicato alla ricorrente le date degli esami preliminari propedeutici al sostenimento dell’esame di Stato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione della ricorrente a un istituto scolastico per sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nonché atti ministeriali e comunicazioni relative agli esami preliminari
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'atto, conosciuto successivamente al 28 marzo 2025 e non previamente comunicato, con cui l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna l'aveva assegnata a un istituto scolastico per sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2024/2025. Ha inoltre impugnato, per quanto occorrer potesse, la circolare ministeriale del 25 novembre 2024 sulle modalità e i termini di presentazione delle domande, la circolare del 24 marzo 2025 sulla formazione delle commissioni, il decreto ministeriale del 31 marzo 2025 sull'esame di Stato e gli ulteriori atti connessi, comprese le comunicazioni relative agli esami preliminari. Il testo della sentenza non riporta i singoli motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Nel corso del giudizio, con atto depositato il 12 gennaio 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del ricorso, avendo nelle more superato gli esami preliminari di ammissione all'esame di Stato. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., rilevando che il processo amministrativo è nella disponibilità della parte che lo ha promosso e che il giudice non può decidere nel merito quando, prima della decisione, la parte dichiari di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura della controversia e della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Prevede la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati personali, il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare il minore e gli altri soggetti interessati.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale base normativa, unitamente alla disciplina nazionale, per l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, qualora prima della decisione di merito il ricorrente dichiari di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Il principio della domanda e la disponibilità del processo impediscono al giudice amministrativo di decidere nel merito una domanda di annullamento quando la parte che ha promosso il giudizio abbia manifestato, prima della decisione, il venir meno dell'interesse alla pronuncia.
- Il superamento nelle more del giudizio degli esami preliminari necessari per l'ammissione all'esame di Stato può determinare la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione degli atti relativi all'assegnazione dell'istituto e all'organizzazione degli esami, ove il ricorrente dichiari di non voler più coltivare il ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 192/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 193/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 194/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 199/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 200/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 201/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →