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Sentenza

Sentenza n. 1912/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501142

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza, Sezione lavoro, n. 972 del 7 maggio 2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza, Sezione lavoro, n. 972 del 7 maggio 2024, deducendo la mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero. Nel corso del giudizio ha riferito che l’amministrazione aveva effettuato il pagamento dovuto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo il pagamento effettuato dall’amministrazione pienamente satisfattivo del giudicato. Ha posto le spese di lite a carico del Ministero, liquidandole in € 828,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La condanna alle spese è stata giustificata dalla soccombenza virtuale, poiché l’amministrazione ha ottemperato solo dopo la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La norma individua il rito di ottemperanza nel quale il TAR ha deciso la controversia.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. comporta l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale

    Quando viene dichiarata la cessazione della materia del contendere, il giudice deve regolare le spese secondo la soccombenza virtuale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale e satisfattivo eseguito dall’amministrazione nelle more del processo determina la cessazione della materia del contendere.
  • Se l’amministrazione ottempera soltanto dopo la proposizione del ricorso e ciò determina la cessazione della materia del contendere, il giudice regola le spese secondo la soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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