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Sentenza

Sentenza del 29/03/2017 n. 8040 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Equitalia ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale di Bologna, che aveva annullato l'intimazione di pagamento ritenendo non provata la preventiva notificazione della cartella di pagamento. La ricorrente ha dedotto, tra l'altro, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che dagli atti risultava la notifica della cartella al contribuente il 15 giugno 2002, mediante consegna a un familiare convivente. La CTR aveva invece ritenuto, sulla base di un'interpretazione della comparsa di costituzione di Equitalia, che la cartella fosse stata notificata soltanto al curatore del fallimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Equitalia, ritenendo erronea e contraddittoria la motivazione della CTR. Ha chiarito che il contribuente fallito conserva la qualità di soggetto passivo d'imposta e che l'atto tributario relativo a crediti anteriori o maturati nel periodo della dichiarazione di fallimento deve essere notificato sia al curatore sia personalmente al contribuente. Nel caso concreto, la CTR aveva omesso di valutare correttamente l'avviso di ricevimento dal quale risultava la notifica personale della cartella e aveva attribuito valore di confessione a una dichiarazione processuale senza verificarne i presupposti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale di Bologna, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e decidere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    La decisione deve rispettare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e non può fondarsi su questioni estranee ai motivi di impugnazione dedotti dalle parti.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti

    Il ricorso per cassazione può denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti. La Corte ha precisato che la disciplina introdotta nel 2012 si applica anche al processo tributario di legittimità.

  • Art. 62 del D.Lgs. n. 546/1992

    Il ricorso per cassazione contro le sentenze tributarie segue le regole del giudizio di legittimità ordinario; il giudizio di cassazione tributario non presenta, sotto questo profilo, connotazioni di specialità.

  • D.L. n. 83/2012, art. 54, convertito dalla L. n. 134/2012

    La novella ha modificato il motivo di ricorso per cassazione relativo ai vizi della motivazione. La sua esclusione dal processo tributario riguarda le disposizioni sull'appello, non il giudizio di cassazione.

  • Principi giurisprudenziali sulla notificazione al contribuente fallito

    Il fallimento non elimina la soggettività passiva tributaria del contribuente. Pertanto, per i crediti i cui presupposti siano anteriori al fallimento o maturati nel periodo della sua dichiarazione, l'atto impositivo deve essere notificato sia al curatore, per gli effetti sul concorso fallimentare, sia personalmente al contribuente, che resta esposto agli effetti della definitività dell'atto, comprese eventuali sanzioni.

Massime di principio

  • La dichiarazione di fallimento non esonera l'amministrazione dall'obbligo di notificare personalmente al contribuente gli atti tributari che incidono sulla sua posizione personale; la notifica al solo curatore può non essere sufficiente.
  • Quando un'intimazione di pagamento presuppone una cartella, la validità della riscossione dipende, di regola, dalla prova della preventiva notificazione della cartella, salvo i casi in cui la legge consenta forme diverse di contestazione.
  • Il giudice non può ignorare un documento presente agli atti che dimostri la notifica, né sostituire tale prova con un'interpretazione non verificata delle dichiarazioni processuali delle parti.
  • Una dichiarazione contenuta in un atto processuale può valere come ammissione soltanto se risulta inequivocabilmente la consapevolezza della parte di ammettere un fatto a sé sfavorevole; il semplice richiamo a una frase difensiva non è sufficiente.
  • In cassazione, la censura per omesso esame richiede l'individuazione di un fatto storico decisivo, effettivamente discusso e trascurato dal giudice di merito; resta inoltre possibile dedurre violazioni di legge, come l'ultrapetizione.
  • La cassazione con rinvio non decide definitivamente sulla validità dell'intimazione: elimina la sentenza viziata e impone al giudice di merito un nuovo esame secondo i principi indicati dalla Corte.

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