Cassazione Penale, Sentenza n. 22658/2025 del 17/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Gli imputati impugnavano la conferma in appello delle condanne per somministrazione o detenzione ai fini di somministrazione di un medicinale scaduto (Duloxetina/Cymbalta). Colorizio contestava la tipicità della fattispecie e la mancata corrispondenza tra capo di imputazione (detenzione) e la condanna per omesso controllo/sorveglianza, chiedendo anche che non potesse rispondere a titolo colposo di reati dolosi commessi da altri; inoltre deduceva carenza o contraddittorietà della motivazione e irragionevole quantificazione della pena. Gli altri imputati eccepivano l'insufficienza della prova della somministrazione del farmaco scaduto (richiamando testimonianze che riferivano la presenza di una confezione con scadenza aggiornata consegnata il 20 febbraio 2018, armadietto non chiuso a chiave, esposto anonimo e contestazioni sulla rilevanza delle sole risultanze dei NAS). Il punto centrale dedotto era che la mera scadenza non equivale automaticamente a farmaco "guasto o imperfetto" e che, senza accertamento tecnico sulla perdita di efficacia, manca l'elemento materiale tipico del reato di cui all'art. 443 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto molte delle censure formali e procedurali, ritenendo non radicale la modifica del fatto contestato in relazione all'inosservanza degli obblighi di vigilanza imputata al responsabile sanitario. Tuttavia ha accolto in maniera fondativa il motivo centrale (estendendo l'effetto anche agli altri ricorrenti ai sensi dell'art. 587 disp. att. c.p.p.), stabilendo che la sola scadenza del medicinale non è automaticamente idonea a configurare il farmaco come "guasto o imperfetto"; è necessario un accertamento tecnico sul venir meno dell'efficacia terapeutica. Poiché tale accertamento non è stato compiuto, la sentenza impugnata è annullata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo esame e per disporre le verifiche tecniche richieste (eventualmente anche statistiche); se le verifiche risultassero impossibili o inconcludenti, il giudice del rinvio dovrà trarre le ordinarie conseguenze in caso di incertezza della prova.
Norme richiamate
art. 443 cod. pen.
La norma punisce chi detiene, pone in commercio o somministra medicinali "guasti o imperfetti". La Cassazione interpreta la fattispecie come reato di pericolo che richiede che il farmaco sia effettivamente difettoso o inefficace; la sola scadenza non è automaticamente sufficiente per qualificare il medicinale come "guasto o imperfetto" senza un accertamento tecnico sulla perdita di efficacia.
art. 452 cod. pen.
Norma applicata alla responsabilità colposa del responsabile sanitario per inosservanza degli obblighi di vigilanza; la condotta omissiva (omesso controllo della scadenza) può integrare una fattispecie colposa autonoma prevista dall'ordinamento.
art. 113 cod. pen.
La Corte precisa che l'art. 113 disciplina la cooperazione colposa nel delitto colposo e non consente di qualificare come concorso colposo nel delitto doloso; quindi non è configurabile il concorso colposo nel delitto doloso in assenza di previsione normativa.
art. 521 cod. proc. pen.
Sull'aderenza tra capo di imputazione e decisione: la Cassazione ricorda che per valutare la corrispondenza occorre tener conto anche delle risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e su cui ha esercitato le sue difese; quindi non si configura per forza una radicale mutazione del fatto quando la condanna concerne l'omesso controllo già dedotto in contestazione.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione, usata per inquadrare le censure (violazione di legge, vizi di motivazione, ecc.).
art. 611 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero che ha chiesto il rigetto dei ricorsi (procedura davanti alla Corte di Cassazione).
art. 587 disp. att. cod. proc. pen.
Norma processuale utilizzata per estendere gli effetti della decisione favorevole su un motivo ai coimputati/ricorrenti quando il vizio riguarda questioni comuni.
art. 81 cod. pen.
Richiamata con riferimento alla contestazione sulla continuazione delle azioni omissive (determinazione della pena); la Corte ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla mancata applicazione della continuazione quando la condotta è stata valutata nel suo complesso.
Massime di principio
- La mera scadenza di un medicinale non è automaticamente sufficiente a definirlo "guasto o imperfetto" ai fini dell'art. 443 c.p.: occorre un accertamento tecnico sulla perdita di efficacia del principio attivo, specie se la scadenza è prossima nel tempo.
- Se l'accertamento tecnico sulla condizione del medicinale non è stato svolto in istruttoria, la sentenza di condanna per somministrazione di medicinali "guasti" può essere annullata e il giudice inviato a disporre le verifiche tecniche necessarie; se tali verifiche sono impossibili o inconcludenti, il giudice del rinvio dovrà valutare le conseguenze in caso di incertezza della prova.
- La responsabilità del responsabile sanitario per omesso controllo/sorveglianza è configurabile a titolo colposo se dagli elementi emerge una inosservanza degli obblighi di vigilanza; tuttavia la contestazione deve essere sufficientemente chiara e l'imputato deve aver potuto difendersi rispetto al materiale probatorio.
- Non è configurabile il concorso colposo nel delitto doloso salvo specifica previsione normativa: la condotta colposa che accede a un fatto doloso è sanzionata solo se prevista come fattispecie colposa autonoma.
- In caso di discrepanze probatorie (es. testimonianze che riferiscono la presenza di confezioni con scadenza diversa, armadietto non chiuso, esposto anonimo), la questione della somministrazione e dello stato del farmaco rimane di fatto e richiede valutazione peritale e probatoria approfondita in sede di merito.
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