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Sentenza

Sentenza n. 174/2026 - Bari, Sezione U

per l'annullamento “del Regolamento del Comune di Volturino, approvato con delibera n° 4 del 19/2/2019 del Consiglio Comunale) avente a oggetto “L’installazione e l’esercizio degli impianti di Telecomunicazioni per telefonia mobile, Radiotelevisive e Radiodiffusione", nella sua interezza; ovvero in subordine limitatamente agli art 2 lett. f, 5 comma 1° lett. b, 7 comma 4°, 11 e 22; ovvero, in via estremamente gradata limitatamente all'art. 22; mai comunicato o notificato alla società deducente; - di qualsivoglia eventuale atto presupposto, connesso e/o presupponente ancorché non conosciuto”.

Giustizia amministrativa202000283

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sezioni UniteSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: regolamento comunale sull'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazioni, radiotelevisivi e di radiodiffusione, con particolare riferimento all'art. 22

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il regolamento comunale nella sua interezza e, in subordine, specifiche disposizioni, deducendo contraddittorietà e illogicità rispetto al PRG comunale, violazione della gerarchia delle fonti, violazione e falsa applicazione della legge regionale pugliese n. 5/2002, del d.lgs. n. 259/2003, del d.lgs. n. 177/2005, del regolamento regionale n. 14/2006 e di ulteriori disposizioni in materia di radiodiffusione ed espropriazione, nonché incompetenza comunale in ordine alla riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione e gestione degli impianti, sviamento e irragionevolezza. La controversia riguardava, in particolare, la previsione regolamentare secondo cui gli impianti possono essere installati soltanto oltre 1.000 metri dal perimetro urbano e l'art. 22, che impone ai titolari di impianti situati in aree non consentite di predisporre, entro 90 giorni, piani di adeguamento comprendenti la delocalizzazione, prevedendo in caso di inerzia la sospensione dell'attività o la revoca dell'autorizzazione. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso e l'inammissibilità dell'impugnazione autonoma del regolamento, sostenendo che la lesione sarebbe potuta derivare soltanto da un atto applicativo.

La decisione

Il TAR ha distinto le disposizioni regolamentari generali e astratte da quelle immediatamente lesive. Ha ritenuto inammissibile l'impugnazione del regolamento nel suo complesso e delle disposizioni aventi natura meramente normativa e potenzialmente lesiva, poiché tali norme devono essere impugnate insieme all'atto applicativo che renda concreta e attuale la lesione. Non è stato ravvisato un rapporto di presupposizione tra il regolamento e la precedente ordinanza comunale di sgombero e demolizione, anche perché l'ordinanza era anteriore alla pubblicazione del regolamento e tale collegamento non emergeva dalle precedenti pronunce giudiziarie. L'art. 22, invece, è stato considerato immediatamente lesivo, in quanto impone direttamente ai titolari degli impianti la presentazione di un piano di risanamento comprendente lo spostamento dell'impianto; pertanto era autonomamente e immediatamente impugnabile. Tuttavia, anche tale impugnazione è stata dichiarata tardiva: il regolamento era stato pubblicato all'albo pretorio dal 21 marzo 2019 per quindici giorni, mentre il ricorso è stato notificato il 21 febbraio 2020, oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 41, comma 2, c.p.a. Il ricorso è stato quindi dichiarato complessivamente inammissibile e irricevibile. Le spese sono state integralmente compensate per le peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 6, lett. b, l.r. Puglia n. 5/2002

    adozione di piani e/o regolamenti comunali per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici

    La disposizione attribuisce ai comuni il potere di adottare piani e regolamenti diretti al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

  • art. 6, lett. c, l.r. Puglia n. 5/2002

    adozione dei provvedimenti per l'esecuzione delle azioni di risanamento degli impianti

    La disposizione riconosce ai comuni competenze nell'attuazione delle azioni di risanamento degli impianti, comprese, nei casi previsti dalla disciplina regionale, attività di delocalizzazione.

  • art. 10 l.r. Puglia n. 5/2002

    Disciplina i piani di risanamento degli impianti, diretti ad adeguare gli impianti alle disposizioni regionali e potenzialmente comprensivi della delocalizzazione.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, ... entro il termine previsto dalla legge ... per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione

    Per gli atti non soggetti a notificazione individuale, il termine per l'azione di annullamento decorre dalla scadenza del periodo di pubblicazione quando l'atto abbia efficacia immediatamente lesiva.

  • art. 124 d.lgs. n. 267/2000

    tutte le deliberazioni comunali sono pubblicate all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi

    La pubblicazione all'albo pretorio delle deliberazioni comunali rileva ai fini della decorrenza del termine di impugnazione degli atti immediatamente lesivi.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • I regolamenti comunali contenenti disposizioni generali e astratte, meramente potenzialmente lesive, non sono autonomamente impugnabili: devono essere contestati congiuntamente all'atto applicativo che renda concreta e attuale la lesione dell'interesse legittimo.
  • Una disposizione regolamentare è immediatamente impugnabile quando impone direttamente e attualmente al destinatario un obbligo specifico, come la presentazione entro un termine determinato di un piano di adeguamento comprendente la delocalizzazione di un impianto.
  • Per gli atti regolamentari immediatamente lesivi non soggetti a notificazione individuale, il termine per proporre l'azione di annullamento decorre dalla scadenza del periodo di pubblicazione previsto dalla legge; la tardiva notificazione del ricorso comporta la decadenza dall'impugnazione.
  • La pubblicazione delle deliberazioni comunali all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, prevista dall'art. 124 del d.lgs. n. 267/2000, costituisce il momento rilevante per la decorrenza del termine di impugnazione dell'atto immediatamente lesivo.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generaliTermini e notificazione del ricorso
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàPrincipio di legalità e tipicità

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