Sentenza n. 8820/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota del Ministero del Turismo - Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo (il “Ministero” o il “Ministero del Turismo”) prot. n. 264763/25 del 20 novembre 2025 recante la graduatoria relativa all’Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024-, “Fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”; - del decreto del Ministero del Turismo, prot. n. 267769 del 27 novembre 2025 di approvazione della graduatoria del 20 novembre 2025 e concessione dei contributi; - qualora occorra, del menzionato Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024; - di qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da CAROSELLO TONALE S.P.A. il 31\3\2026: a) della graduatoria del 20.11.2025, relativa all’elenco dei soggetti che potranno essere ammessi al finanziamento (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 264763); b) del Decreto di approvazione della graduatoria emanato in data 27.11.2025 (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 267769); c) (ove occorrer possa) della graduatoria “provvisoria” del 19.11.2025 (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 264380). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MANIVA SKI S.R.L. il 9\4\2026: previa concessione di idonea misura cautelare ovvero, in subordine, della misura di cui all’art. 55, comma 10 c.p.a., - dei provvedimenti e degli atti già impugnati con il ricorso principale, ossia: - del decreto del Ministero del Turismo, prot. n. 267769 del 27 novembre 2025 di approvazione della graduatoria del 20novembre 2025 e concessione dei contributi relativa all’Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024 “Fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”; - qualora occorra, del menzionato Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024; - qualora occorra, della menzionata nota del Ministero, prot. n. 264763/25 del 20 novembre 2025 recante la graduatoria relativa all’Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024; - nonché dei provvedimenti ostesi dal Ministero il 4 febbraio 2026 e impugnati con i presenti motivi aggiunti, ossia: - dei verbali della selezione n. 1 dell’11 marzo 2025, n. 2 del 19 marzo 2025, n. 3 del 4 giugno 2025, n. 4 dell’11 giugno 2025, n. 5 del 2 luglio 2025, n. 6 del 17 luglio 2025, n. 7 del 17 luglio 2025; - della nota prot. 258768 del 5 novembre 2025 a firma del Rup allegata graduatoria; - di qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria e decreto di approvazione della graduatoria e concessione dei contributi relativi a un avviso pubblico per interventi su impianti di risalita e di innevamento artificiale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva partecipato alla procedura di finanziamento presentando un progetto per un'area alpina, ma aveva ottenuto 60/100, mentre erano state ammesse al finanziamento le domande con almeno 65 punti. Il ricorso introduttivo era stato proposto senza formulare specifiche censure, in attesa dell'accesso alla documentazione della procedura, con riserva di proporre motivi aggiunti dopo l'ostensione. Il Ministero e le controinteressate hanno eccepito l'inammissibilità per genericità dei motivi. La ricorrente ha poi proposto motivi aggiunti, deducendo violazione dell'art. 77 del r.d. n. 827/1924; violazione dell'art. 13 dell'avviso, del principio di trasparenza, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e irragionevolezza; errata valutazione della domanda, disparità di trattamento e violazione del soccorso istruttorio; nonché violazione dell'art. 13, comma 4, dell'avviso, omessa o errata motivazione, difetto di trasparenza, arbitrarietà, illogicità e irragionevolezza. Le censure riguardavano, tra l'altro, l'utilizzo del sorteggio per risolvere situazioni di parità e l'attribuzione del punteggio alla proposta progettuale. Una controinteressata ha proposto ricorso incidentale per ottenere un punteggio maggiore e una migliore collocazione in graduatoria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo ai sensi dell'art. 40, commi 1, lettera d), e 2, c.p.a., perché privo dell'indicazione di motivi specifici e della causa petendi. I motivi di ricorso devono consentire di individuare con sufficiente precisione i vizi dedotti e il petitum sostanziale; non sono sufficienti formule generiche, assertive o una riserva integrale di futura contestazione dopo l'accesso. Nel caso concreto, già il decreto impugnato rendeva percepibili i profili lesivi: indicava il punteggio di 60/100 attribuito alla ricorrente e dava conto dell'impiego del sorteggio per ordinare le domande a pari punteggio. La ricorrente avrebbe quindi potuto formulare almeno motivi embrionali, successivamente specificabili con motivi aggiunti. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili perché propri, ossia diretti soltanto ad ampliare la causa petendi del ricorso originario, il quale era a sua volta inammissibile. In subordine, sono stati ritenuti irricevibili per tardività, poiché le relative censure avrebbero potuto essere proposte sin dall'origine e l'atto è stato notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria. Il ricorso incidentale della controinteressata è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché mirava esclusivamente a ottenere un punteggio maggiore e avrebbe avuto utilità soltanto in caso di accoglimento del ricorso principale. Sono stati dichiarati improcedibili anche gli interventi ad opponendum delle ulteriori controinteressate. Le spese sono state compensate tra la ricorrente e le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti delle controinteressate non costituite.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il ricorso deve indicare i motivi specifici su cui si fonda; la loro assenza determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 40, comma 2, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La mancanza o l'assoluta genericità dei motivi specifici comporta l'inammissibilità del ricorso.
art. 60 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.
art. 73, comma 3, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È stato dato alle parti l'avviso della possibile definizione con sentenza e dei profili di rito rilevabili d'ufficio.
art. 55, comma 10, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato nella domanda cautelare subordinata formulata con i motivi aggiunti; non è stato applicato perché il giudizio è stato definito in rito.
art. 77 r.d. 23 maggio 1924, n. 827
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato quale parametro di legittimità nel primo motivo dei motivi aggiunti, senza esame nel merito per l'esito processuale.
art. 13 dell'Avviso pubblico prot. n. 15791/24
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato come parametro per le censure relative alla valutazione delle proposte, alla trasparenza, alla motivazione, alla parità di trattamento e al soccorso istruttorio; le relative questioni non sono state esaminate nel merito.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo è inammissibile quando non indica motivi specifici idonei a rendere comprensibili i vizi dedotti, il petitum sostanziale e le ragioni dell'illegittimità dell'atto; non sono sufficienti formule generiche, meramente assertive o la sola richiesta di annullamento.
- La proposizione del ricorso amministrativo non può essere integralmente subordinata alla futura ostensione della documentazione mediante accesso: quando il provvedimento impugnato rende già percepibili i profili di lesività, il ricorrente deve articolare almeno motivi di censura embrionali, suscettibili di successiva specificazione o integrazione.
- I motivi aggiunti propri presuppongono un ricorso introduttivo ammissibile e hanno natura accessoria rispetto a esso; se il ricorso originario è inammissibile per difetto assoluto di motivi, anche i motivi aggiunti diretti soltanto ad ampliare la causa petendi non possono essere esaminati nel merito.
- Le censure che avrebbero potuto essere formulate già con il ricorso introduttivo non possono essere differite fino all'ostensione degli atti della procedura; se proposte successivamente, anche mediante motivi aggiunti, sono soggette al termine ordinario di impugnazione decorrente dalla conoscenza del provvedimento lesivo e possono risultare tardive.
- Il ricorso incidentale della parte collocata in posizione utile nella graduatoria, diretto esclusivamente a ottenere un punteggio maggiore o una migliore collocazione, diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorso principale è definito in rito senza incidere sulla graduatoria.
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