Sentenza del 16/07/2015 n. 6498 - Comm. Trib. Prov. Milano
RISCOSSIONE - Iscrizione a ruolo - Cartella di pagamento - In genere - Sentenza di annullamento parziale dell'atto impositivo - Cartella di pagamento - Sopravvivenza per l'importo residuo - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di mantenere efficace una cartella di pagamento per l’importo residuo quando il giudice abbia annullato solo parzialmente l’avviso di accertamento o altro atto impositivo. La questione è se la parte non annullata dell’atto possa costituire autonomamente titolo per la riscossione senza una nuova liquidazione conforme alla sentenza.
La decisione
È stato affermato che, anche in caso di accoglimento parziale del ricorso, l’atto impositivo originario perde la propria efficacia quale titolo della pretesa tributaria. Il contribuente non deve adempiere sulla base dell’avviso impugnato, ma deve attenersi alla sentenza, che nel processo tributario di impugnazione-merito sostituisce l’atto impositivo. Di conseguenza, fino a quando l’Amministrazione finanziaria non proceda a una nuova liquidazione del tributo in conformità alla pronuncia giudiziale, l’obbligazione non è esigibile e la cartella non può sopravvivere autonomamente per il solo importo residuo.
Massime di principio
- Quando una sentenza tributaria modifica o annulla, anche solo parzialmente, l’atto impositivo, l’Amministrazione deve ricalcolare il tributo secondo quanto deciso dal giudice.
- La parte dell’atto originario apparentemente non annullata non è automaticamente riscuotibile: occorre una nuova liquidazione conforme alla sentenza.
- Nel processo tributario di impugnazione-merito, la sentenza sostituisce l’atto impugnato quanto alla determinazione dell’obbligazione tributaria.
- Fino alla nuova liquidazione, la pretesa risultante dall’atto originario non è esigibile; pertanto, una cartella fondata esclusivamente su tale atto può essere contestata anche per l’importo residuo.
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