Cassazione Civile, Sentenza n. 17704/2025 del 30/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La CASSA ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello che aveva ammesso il recesso dalla ricongiunzione dei contributi e disposto la restituzione degli oneri versati, sostenendo che tale diritto di recesso è condizionato alla sussistenza del diritto alla totalizzazione (ossia che l'assicurato non abbia già maturato diritto a pensione in alcuna gestione) e all'esercizio dell'opzione per la totalizzazione. È stato altresì dedotto che la decisione d'appello aveva erroneamente valorizzato il fatto che la domanda di pensione fosse stata presentata prima dell'entrata in vigore della l. n. 388/2000 e che la riscossione fosse avvenuta prima del D.M. attuativo, senza considerare che il coniuge aveva invece già maturato diritto e percepito la pensione di anzianità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della CASSA, cassando la sentenza impugnata e rigettando le domande di MARINELLA MERENDI nei confronti della CASSA. La Corte ha ritenuto che il diritto di recesso dalla ricongiunzione e la conseguente restituzione degli oneri richiedano congiuntamente: (i) la possibilità di accedere alla totalizzazione (ovvero che l'assicurato non abbia già maturato diritto a pensione in alcuna gestione) e (ii) l'esercizio dell'opzione per la totalizzazione. Poiché Domenico Becchi aveva maturato e percepito la pensione di anzianità, non poteva ricorrere alla totalizzazione; inoltre non risultava esercitata l'opzione per la totalizzazione. Ne consegue il rigetto delle pretese di Merendi verso la CASSA. La statuizione sull'inammissibilità della domanda verso l'INPS era già definitiva. Le spese sono compensate fra le parti per la novità delle questioni trattate.
Norme richiamate
Legge 5 marzo 1990, n. 45
Disciplina originaria della ricongiunzione per i liberi professionisti: consente la concentrazione dei contributi presso una gestione e impone oneri al richiedente per la differenza di riserva matematica; è stato il riferimento legislativo su cui si è sviluppata la questione di compatibilità rispetto alla totalizzazione
Legge 23 dicembre 2000, n. 388
Introduce la totalizzazione dei periodi assicurativi e prevede, in via transitoria, che chi si è avvalso della ricongiunzione possa optare per la totalizzazione fino alla conclusione del procedimento, con restituzione degli importi versati; la Corte ha interpretato l'art. 71 nel senso che il recesso dalla ricongiunzione è subordinato alla sussistenza del diritto alla totalizzazione e all'esercizio dell'opzione
D.M. 7 febbraio 2003, n. 57
Regolamento di attuazione della totalizzazione: specifica la regola transitoria per le domande di ricongiunzione pendenti alla pubblicazione del decreto, individuando il pagamento integrale delle rate come momento di 'conclusione del procedimento' cui si riferisce la possibilità di recesso; la Corte ha richiamato questa disposizione per stabilire che il recesso è consentito solo ove ricorrano i presupposti della totalizzazione e sia esercitata l'opzione
Sentenza Corte Costituzionale 5 marzo 1999, n. 61
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parti della legge n.45/1990 per aver negato ai soggetti senza diritto a pensione in alcuna gestione l'accesso alla totalizzazione; detta pronuncia ha richiesto l'intervento normativo (l. 388/2000) poi attuato dal D.M. 57/2003
Legge 7 febbraio 1979, n. 29
Richiamata come disciplina precedente che rendeva irrevocabile la domanda di ricongiunzione a seguito di pagamento anche parziale; utile per comprendere la ratio del regime transitorio che consente recesso limitatamente ai casi nei quali il procedimento non sia concluso
D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509
Richiamato nella disciplina di totalizzazione che coinvolge anche le forme pensionistiche gestite dagli enti di cui al d.lgs. n. 509/1994; nella vicenda la Corte ha precisato che la disciplina del d.lgs. 42/2006 non rilevava ratione temporis
D.lgs. 2 febbraio 2006, n. 42
Citato dalle parti ma ritenuto non rilevante dalla Corte ratione temporis, perché il de cuius era deceduto prima dell'entrata in vigore della novella che abrogava la disciplina previgente
Massime di principio
- Il diritto di recesso dalla ricongiunzione e la conseguente restituzione degli oneri versati è condizionato a due presupposti congiunti: (a) l'effettiva possibilità di accedere alla totalizzazione (ossia l'assicurato non deve aver già maturato diritto a pensione in alcuna delle gestioni interessate) e (b) l'effettivo esercizio dell'opzione per la totalizzazione entro i termini previsti.
- Se l'assicurato ha già maturato e/o percepito una pensione (anche per effetto della ricongiunzione), non può essere ammessa la totalizzazione: di conseguenza il recesso dalla ricongiunzione non è consentito e la restituzione degli oneri non può essere disposta.
- Ai fini del regime transitorio (domande di ricongiunzione anteriori al D.M. attuativo), il 'termine di conclusione del procedimento' ai sensi del regolamento corrisponde al pagamento integrale delle rate: fino a quel momento è possibile, in presenza dei presupposti, esercitare il recesso e ottenere la restituzione degli importi versati maggiorati degli interessi legali.
- L'esercizio dell'opzione per la totalizzazione è requisito sostanziale e non meramente formale: la mera riserva o la presentazione tardiva di una domanda amministrativa o giudiziaria per la totalizzazione non può retroagire a legittimare un recesso se, al momento decisivo, il diritto alla totalizzazione non esisteva.
- In sede processuale è necessario rispettare il contraddittorio con gli enti previdenziali interessati: pronunce che dispongano restituzioni di contributi o modifiche gestionali senza aver chiamato l'ente alla lite possono essere annullate per nullità (mancato contraddittorio).
- Gli eredi possono esercitare i diritti spettanti all'assicurato deceduto (compreso, in astratto, il recesso), ma restano comunque vincolati ai presupposti sostanziali che regolano l'istituto (es. possibilità di totalizzazione).
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