Cassazione Civile, Sentenza n. 18076/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso in Cassazione contestava la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che aveva riconosciuto a Federico Marra la maggiorazione del 10% sugli elementi retributivi di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL del settore per il ruolo di caposquadra/ preposto, per il periodo dal 7 dicembre 2012 a giugno 2016. La cooperativa deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 77 (ultima parte) del CCNL e degli artt. 1362 c.c. e 12 preleggi, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe riconosciuto l'indennità sulla base del mero titolo di caposquadra e non sul concreto svolgimento dei requisiti previsti dal contratto collettivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse correttamente accertato in fatto che l'organizzazione aziendale consentiva squadre da 3 a 10 operai e che Marra aveva coordinato sistematicamente le formazioni nella loro massima composizione (fino a 10 operai) e talvolta più squadre minori, pertanto coordinando in concreto più di cinque operai. La Corte ha precisato che la norma contrattuale richiede il concreto svolgimento dell'incarico di sorveglianza e guida di un gruppo di almeno cinque operai con partecipazione al lavoro e che la decisione di merito aveva verificato tali presupposti. Di conseguenza non sussisteva una violazione o falsa applicazione della norma collettiva e non era consentito in sede di legittimità rimettere in discussione la valutazione di fatto operata dal giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite (liquidate in euro 2.500,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre oneri) e al pagamento di eventuale ulteriore contributo unificato previsto.
Norme richiamate
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti da imprese edili e affini, stipulato il 19 aprile 2010
la corresponsione in favore del lavoratore preposto a sorvegliare e guidare l'attività esecutiva di un gruppo di cinque e più operai, che partecipi egli stesso direttamente all'esecuzione dei lavori, della maggiorazione del 10% sulla retribuzione, in relazione allo svolgimento di tale particolare incarico e limitatamente alla durata dello stesso
La Corte ha interpretato la clausola nel senso che l'indennità del 10% spetta solo se il lavoratore ha concretamente svolto il ruolo di preposto/sorvegliante e guida di un gruppo di almeno cinque operai e contemporaneamente partecipava personalmente al lavoro; non è sufficiente il mero titolo o inquadramento nominale.
Art. 77 CCNL (ultima parte) - censurato dalla ricorrente
La censura della ricorrente era che la Corte d'Appello avrebbe applicato erroneamente la norma; la Cassazione ha ritenuto che non vi sia stata falsa applicazione perché la Corte territoriale aveva verificato i presupposti di fatto richiesti dalla norma.
Norma processuale invocata quale motivo di ricorso per violazione di legge; la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile essendo diretta a contestare la valutazione di fatto del giudice di merito, non la corretta interpretazione della norma di diritto.
Art. 1362 c.c. e art. 12 preleggi
Richiamate dalla ricorrente in relazione alla presunta errata qualificazione giuridica del fatto; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura posto che si trattava di valutazione di fatto riservata al giudice di merito.
Massime di principio
- La maggiorazione contrattuale legata al ruolo di preposto/caposquadra spetta solo quando il lavoratore ha concretamente svolto il compito di sorvegliare e guidare un gruppo di almeno cinque operai e contemporaneamente partecipi personalmente all'esecuzione dei lavori; il titolo o l'inquadramento nominale non sono di per sé sufficienti.
- La spettanza dell'indennità è limitata temporalmente: si riconosce per il periodo in cui il lavoratore ha effettivamente svolto l'incarico (la Corte d'Appello ha applicato anche il limite del quinquennio anteriore alla notifica del ricorso di primo grado).
- In sede di impugnazione in Cassazione non è possibile rimettere in discussione la valutazione di fatto del giudice di merito salvo che si dimostri un errore di diritto nell'interpretazione della norma; le contestazioni che riguardano la ricostruzione materiale dei fatti sono inammissibili.
- Per ottenere il riconoscimento della maggiorazione è necessario produrre e allegare prove idonee a dimostrare la composizione delle squadre, la frequenza e la durata dell'esercizio del compito (dichiarazioni di testi, documentazione organizzativa, turnazioni, ordini di servizio, ecc.).
- La corretta impostazione difensiva del datore di lavoro in simili casi deve concentrarsi sulla prova contraria (dimostrare che il lavoratore non ha coordinato stabilmente gruppi di almeno cinque operai o non ha partecipato direttamente al lavoro) e, in Cassazione, su questioni di diritto e interpretazione normativa non sulla rinnovazione della valutazione probatoria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 3 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 18063/2025 del 03/07/2025
- Sentenza lavoro · 3 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 18064/2025 del 03/07/2025
- Sentenza lavoro · 3 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 18067/2025 del 03/07/2025
- Sentenza lavoro · 3 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 18070/2025 del 03/07/2025
- Sentenza lavoro · 3 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 18071/2025 del 03/07/2025
- Sentenza lavoro · 3 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 18073/2025 del 03/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →