Cassazione Civile, Sentenza n. 17703/2025 del 30/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso INPS per il recupero dei contributi relativi a un'eccedenza di massimale ex art. 2, comma 18, legge n. 335/1995, a causa della mancata applicazione del massimale conseguente all'opzione ex art. 1, comma 23, legge n. 335/1995. La questione centrale è stata se l'opzione del lavoratore per il sistema contributivo potesse ritenersi validamente esercitata mediante una dichiarazione di volontà indirizzata al datore di lavoro e trasmessa da quest'ultimo all'INPS tramite la comunicazione Uniemens, oppure se fosse necessario che la dichiarazione fosse scritta e indirizzata direttamente all'ente previdenziale dal lavoratore.
La decisione
La Corte ha confermato che l'opzione di cui all'art. 1, comma 23, legge n. 335/1995 è un negozio unilaterale recettizio di rilevanti effetti previdenziali e contributivi e deve essere espressa in forma scritta dal lavoratore e indirizzata all'Ente previdenziale. Pertanto la comunicazione Uniemens del datore di lavoro non può surrogare la manifestazione di volontà diretta dal lavoratore all'INPS. Per tale motivo il ricorso è stato rigettato; la Corte ha altresì compensato le spese di lite per la novità della questione e dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato da parte della ricorrente.
Norme richiamate
legge n. 335/1995, art. 1, comma 23
L'opzione per la liquidazione pensionistica secondo il sistema contributivo è qualificata come atto del lavoratore che incide sul rapporto previdenziale; la Corte richiede che la manifestazione di volontà sia in forma scritta e indirizzata all'Ente previdenziale, essendo l'opzione negozio unilaterale recettizio.
legge n. 335/1995, art. 2, comma 18
"[ … ] per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'art. 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile […], con effetto sui periodi contributivi […] successivi alla data di esercizio dell'opzione"
Stabilisce l'applicazione di un massimale contributivo a decorrere dai periodi successivi alla data di esercizio dell'opzione; l'operatività del massimale è quindi collegata al valido esercizio dell'opzione da parte del lavoratore.
d.l. 28 settembre 2001, n. 355, art. 2, comma 1 (conv. legge 27 novembre 2001, n. 417)
Interpretazione autentica che limita l'applicazione dell'opzione a quanto previsto per i lavoratori richiamati dal comma 12: ossia chiarisce l'ambito soggettivo dell'opzione prevista dall'art. 1, comma 23.
legge n. 269/2003, art. 44, comma 9 (conv. legge n. 326/2003)
Richiamata dalla ricorrente per sostenere la rilevanza delle denunce obbligatorie del datore di lavoro; la Corte ha ritenuto comunque che l'obbligo di denuncia datoriale (Uniemens) non surroga la manifestazione di volontà del lavoratore richiesta dall'art. 1, comma 23.
codice civile, art. 1334
Richiamato per spiegare la destinazione degli effetti dell'opzione nella sfera giuridica dell'Ente previdenziale: la dichiarazione scritta indirizzata all'INPS è il mezzo idoneo a produrre effetti nei confronti dell'ente.
codice civile, art. 2115
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai rapporti di lavoro e alla funzione degli intermediari; la Corte ha escluso che l'obbligo di denuncia del datore di lavoro valga come esercizio dell'opzione del lavoratore.
codice civile, artt. 1325 e 1350 e altri (1367, 1419, 1420, 1446)
I principi sulla libertà delle forme e sulla conservazione degli atti evocati dalla ricorrente sono stati ritenuti derogabili in ragione della particolare rilevanza dell'atto di opzione, che giustifica l'esigenza della forma scritta per garantire certezza e tutela degli interessi pubblicistici e contributivi.
Costituzione, artt. 3 e 23
Le censure costituzionali prospettate (parità e libertà/formalismi) non hanno impedito alla Corte di ritenere proporzionata la richiesta della forma scritta, data la rilevanza degli effetti previdenziali dell'opzione.
Massime di principio
- L'opzione del lavoratore per il sistema contributivo ex art. 1, comma 23, legge 335/1995 è un atto unilaterale recettizio che, per i suoi effetti previdenziali e contributivi, richiede forma scritta e destinazione all'Ente previdenziale: la mera comunicazione del datore tramite Uniemens non è sufficiente a sostituirla.
- Se si intende che la manifestazione di volontà del lavoratore sia trasmessa da un terzo (es. datore di lavoro), occorre che esista un espresso potere di rappresentanza o delega conferito dal lavoratore al terzo; in mancanza, l'inoltro datoriale non surroga l'opzione personale.
- Per ottenere gli effetti (es. applicazione del massimale contributivo) è essenziale documentare la data e il contenuto dell'esercizio dell'opzione: conservare la dichiarazione scritta inviata all'INPS e ricevute/riscontri è cruciale.
- La normativa e la giurisprudenza tendono a privilegiare la certezza e la pubblicistica rilevanza degli atti che incidono sul trattamento pensionistico, giustificando limitazioni alla generale libertà delle forme quando è in gioco la determinazione dei diritti previdenziali.
- In caso di contestazione, l'onere probatorio circa l'avvenuto e valido esercizio dell'opzione grava su chi ne deduce gli effetti (di norma il lavoratore o il datore che ne pretende la rilevanza); pertanto è consigliabile la forma scritta diretta all'INPS o una delega espressa e documentata.
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