Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 17703/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso INPS per il recupero dei contributi relativi a un'eccedenza di massimale ex art. 2, comma 18, legge n. 335/1995, a causa della mancata applicazione del massimale conseguente all'opzione ex art. 1, comma 23, legge n. 335/1995. La questione centrale è stata se l'opzione del lavoratore per il sistema contributivo potesse ritenersi validamente esercitata mediante una dichiarazione di volontà indirizzata al datore di lavoro e trasmessa da quest'ultimo all'INPS tramite la comunicazione Uniemens, oppure se fosse necessario che la dichiarazione fosse scritta e indirizzata direttamente all'ente previdenziale dal lavoratore.

La decisione

La Corte ha confermato che l'opzione di cui all'art. 1, comma 23, legge n. 335/1995 è un negozio unilaterale recettizio di rilevanti effetti previdenziali e contributivi e deve essere espressa in forma scritta dal lavoratore e indirizzata all'Ente previdenziale. Pertanto la comunicazione Uniemens del datore di lavoro non può surrogare la manifestazione di volontà diretta dal lavoratore all'INPS. Per tale motivo il ricorso è stato rigettato; la Corte ha altresì compensato le spese di lite per la novità della questione e dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato da parte della ricorrente.

Norme richiamate

  • legge n. 335/1995, art. 1, comma 23

    L'opzione per la liquidazione pensionistica secondo il sistema contributivo è qualificata come atto del lavoratore che incide sul rapporto previdenziale; la Corte richiede che la manifestazione di volontà sia in forma scritta e indirizzata all'Ente previdenziale, essendo l'opzione negozio unilaterale recettizio.

  • legge n. 335/1995, art. 2, comma 18

    "[ … ] per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'art. 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile […], con effetto sui periodi contributivi […] successivi alla data di esercizio dell'opzione"

    Stabilisce l'applicazione di un massimale contributivo a decorrere dai periodi successivi alla data di esercizio dell'opzione; l'operatività del massimale è quindi collegata al valido esercizio dell'opzione da parte del lavoratore.

  • d.l. 28 settembre 2001, n. 355, art. 2, comma 1 (conv. legge 27 novembre 2001, n. 417)

    Interpretazione autentica che limita l'applicazione dell'opzione a quanto previsto per i lavoratori richiamati dal comma 12: ossia chiarisce l'ambito soggettivo dell'opzione prevista dall'art. 1, comma 23.

  • legge n. 269/2003, art. 44, comma 9 (conv. legge n. 326/2003)

    Richiamata dalla ricorrente per sostenere la rilevanza delle denunce obbligatorie del datore di lavoro; la Corte ha ritenuto comunque che l'obbligo di denuncia datoriale (Uniemens) non surroga la manifestazione di volontà del lavoratore richiesta dall'art. 1, comma 23.

  • codice civile, art. 1334

    Richiamato per spiegare la destinazione degli effetti dell'opzione nella sfera giuridica dell'Ente previdenziale: la dichiarazione scritta indirizzata all'INPS è il mezzo idoneo a produrre effetti nei confronti dell'ente.

  • codice civile, art. 2115

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai rapporti di lavoro e alla funzione degli intermediari; la Corte ha escluso che l'obbligo di denuncia del datore di lavoro valga come esercizio dell'opzione del lavoratore.

  • codice civile, artt. 1325 e 1350 e altri (1367, 1419, 1420, 1446)

    I principi sulla libertà delle forme e sulla conservazione degli atti evocati dalla ricorrente sono stati ritenuti derogabili in ragione della particolare rilevanza dell'atto di opzione, che giustifica l'esigenza della forma scritta per garantire certezza e tutela degli interessi pubblicistici e contributivi.

  • Costituzione, artt. 3 e 23

    Le censure costituzionali prospettate (parità e libertà/formalismi) non hanno impedito alla Corte di ritenere proporzionata la richiesta della forma scritta, data la rilevanza degli effetti previdenziali dell'opzione.

Massime di principio

  • L'opzione del lavoratore per il sistema contributivo ex art. 1, comma 23, legge 335/1995 è un atto unilaterale recettizio che, per i suoi effetti previdenziali e contributivi, richiede forma scritta e destinazione all'Ente previdenziale: la mera comunicazione del datore tramite Uniemens non è sufficiente a sostituirla.
  • Se si intende che la manifestazione di volontà del lavoratore sia trasmessa da un terzo (es. datore di lavoro), occorre che esista un espresso potere di rappresentanza o delega conferito dal lavoratore al terzo; in mancanza, l'inoltro datoriale non surroga l'opzione personale.
  • Per ottenere gli effetti (es. applicazione del massimale contributivo) è essenziale documentare la data e il contenuto dell'esercizio dell'opzione: conservare la dichiarazione scritta inviata all'INPS e ricevute/riscontri è cruciale.
  • La normativa e la giurisprudenza tendono a privilegiare la certezza e la pubblicistica rilevanza degli atti che incidono sul trattamento pensionistico, giustificando limitazioni alla generale libertà delle forme quando è in gioco la determinazione dei diritti previdenziali.
  • In caso di contestazione, l'onere probatorio circa l'avvenuto e valido esercizio dell'opzione grava su chi ne deduce gli effetti (di norma il lavoratore o il datore che ne pretende la rilevanza); pertanto è consigliabile la forma scritta diretta all'INPS o una delega espressa e documentata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.