Sentenza n. 4098/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento del decreto cat. 11A/Div. P.A.S. “-OMISSIS-” del 5/9/2024, notificato il 6/9/2024, con il quale il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha disposto la sospensione, per giorni 15 a decorrere dalla data di notifica del provvedimento medesimo, delle licenze per la conduzione dell’esercizio pubblico “-OMISSIS-” sita a -OMISSIS- in -OMISSIS-, angolo via -OMISSIS-, e ordinato l’affissione di un cartello con la dicitura “CHIUSO SU DISPOSIZIONE DEL QUESTORE DI -OMISSIS-”; - della nota Cat 11 A del 27/8/2024, contenente la comunicazione di avvio del procedimento tendente alla sospensione delle licenze per la conduzione dell’esercizio pubblico citato; - degli atti istruttori in possesso della Questura indicati nelle premesse del decreto e allo stato non conosciuti; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e successivo comunque connesso, anche allo stato non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione per 15 giorni delle licenze di conduzione di un esercizio pubblico e ordine di affissione del cartello di chiusura, adottati dal Questore ai sensi dell'art. 100 TULPS
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore di pubblico esercizio)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore che aveva disposto la sospensione per quindici giorni delle licenze del proprio esercizio pubblico, nonché la comunicazione di avvio del procedimento e gli atti istruttori presupposti. Ha dedotto, con il primo motivo, la violazione e l'errata applicazione dell'art. 100 TULPS, nonché travisamento ed erronea valutazione dei fatti, sostenendo che non sussistessero elementi sufficienti per collegare l'episodio all'esercizio e che mancasse un pericolo concreto e attuale per la sicurezza pubblica. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 6 l. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà, illogicità e manifesta irragionevolezza, contestando che l'episodio fosse riconducibile in modo inequivocabile al locale e sostenendo la sproporzione della sospensione. L'episodio riguardava due persone notate dagli agenti all'esterno del bar durante un ordinario servizio di controllo del territorio; una di esse, fatta entrare nel locale per essere sottoposta a perquisizione, aveva lasciato cadere un involucro contenente circa 96,85 grammi lordi di hashish. Il ricorrente aveva inoltre rappresentato che né prima né dopo l'episodio si erano verificati presso il bar fatti tali da attirare l'attenzione delle forze dell'ordine. La domanda cautelare monocratica era stata respinta e la sospensione era stata interamente eseguita; il ricorrente aveva comunque dichiarato di conservare un interesse alla decisione di merito per ragioni reputazionali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto di sospensione, la comunicazione di avvio e gli atti impugnati connessi. Ha premesso che la sospensione prevista dall'art. 100 TULPS è una misura preventiva, non sanzionatoria, che prescinde dalla responsabilità del titolare, ma richiede una situazione apprezzabile di rischio e un chiaro collegamento tra gli episodi contestati e l'attività del pubblico esercizio. Il sindacato giurisdizionale, pur limitato dalla discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza, è possibile in presenza di travisamento dei fatti, erronea istruttoria, difetto di motivazione o violazione della proporzionalità. Nel caso concreto, il collegamento con il bar era stato desunto soltanto dal fatto che i due soggetti fossero qualificati come avventori e che lo stupefacente fosse stato rinvenuto all'interno del locale. Tuttavia, il loro ingresso era dipeso dalla scelta operativa degli agenti, intervenuti nell'ambito di un ordinario controllo del territorio, e non da un'operazione diretta presso il bar. Non risultavano condotte agevolatrici del titolare, relazioni funzionali tra l'episodio e l'attività commerciale, elementi tali da qualificare il locale come abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, né indizi che il bar fosse utilizzato per la detenzione o cessione di stupefacenti. Il Questore, inoltre, non aveva adeguatamente esaminato le deduzioni difensive, il rapporto tra i soggetti e il titolare, le frequentazioni del locale e la casualità del rinvenimento. È stato quindi ritenuto insussistente il presupposto di fatto della riconducibilità dell'episodio al locale e, comunque, carente la motivazione sul punto; la durata massima della sospensione è stata giudicata non adeguatamente motivata e non proporzionata alla concreta gravità dei fatti. Le spese di lite sono state compensate per l'oggettiva incertezza, in fatto e in diritto, della controversia.
Norme richiamate
art. 100 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
«il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini»; «Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata»
La sospensione è una misura preventiva e non sanzionatoria, esercitabile discrezionalmente quando ricorrano un'apprezzabile situazione di rischio e un chiaro collegamento tra i fatti e l'attività del pubblico esercizio. Non è sufficiente la mera presenza occasionale di persone coinvolte in illeciti o il casuale rinvenimento di stupefacenti nel locale.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Impone una motivazione adeguata e congrua del provvedimento, nella specie carente quanto alla riconducibilità dell'episodio all'esercizio pubblico e alla proporzionalità della durata della sospensione.
art. 6 l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiede un'istruttoria adeguata; nel caso concreto l'amministrazione non aveva approfondito il rapporto tra i soggetti coinvolti, il titolare, le frequentazioni del locale e la relazione funzionale tra l'episodio e l'attività commerciale.
art. 56 c.p.a.
È stato richiamato per la domanda cautelare monocratica, respinta con decreto presidenziale; la misura è stata pertanto interamente eseguita.
Massime di principio
- La sospensione della licenza di un pubblico esercizio prevista dall'art. 100 TULPS ha natura preventiva e non sanzionatoria: può prescindere dalla responsabilità personale del titolare, ma richiede comunque un'apprezzabile situazione di rischio per il bene tutelato e un chiaro collegamento oggettivo tra i fatti e l'attività dell'esercizio.
- Il mero fatto che persone coinvolte in un illecito siano state occasionalmente presenti presso un pubblico esercizio, o che lo stupefacente sia stato rinvenuto al suo interno a seguito della scelta operativa degli agenti, non dimostra da solo che il locale sia un abituale ritrovo di persone pericolose o che l'attività commerciale abbia favorito o agevolato l'illecito.
- Anche nell'esercizio dell'ampia discrezionalità riconosciuta all'autorità di pubblica sicurezza, il provvedimento ex art. 100 TULPS deve motivare specificamente la riconducibilità dell'episodio al locale, sulla base di un'istruttoria che consideri le circostanze concrete, le frequentazioni dell'esercizio e l'eventuale rapporto funzionale con la condotta illecita.
- La durata della sospensione deve essere giustificata e rispettare il principio di proporzionalità; la scelta della durata massima non può fondarsi soltanto sulla gravità astratta dell'episodio, quando il nesso tra fatto e gestione del locale non sia adeguatamente dimostrato.
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