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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12675/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria esproprio)

La controversia

La controversia riguarda la determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione e dell'indennità di occupazione legittima relative a un fondo indiviso utilizzato per opere interportuali. Due comproprietarie, che non avevano aderito all'indennità provvisoria, hanno chiesto alla Corte d'appello la quantificazione della giusta indennità, sostenendo che la precedente offerta provvisoria fosse irrisoria e chiedendo il pagamento delle quote loro spettanti, con interessi e ulteriori accessori. La società beneficiaria dell'espropriazione si è difesa eccependo, tra l'altro, che uno dei comproprietari in vita aveva accettato l'indennità provvisoria e rinunciato alle azioni sulla procedura, con conseguente preclusione della successiva determinazione giudiziale anche per la quota del medesimo, poi devoluta per successione. La Corte d'appello, pur determinando il valore complessivo del bene, ha ripartito l'indennità in quattro quote anziché in cinque, considerando la posizione successoria del comproprietario deceduto e riconoscendo alle due attrici la quota di 1/4 ciascuna. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione dell'art. 12 l. n. 865 del 1971 e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che l'accettazione dell'indennità provvisoria da parte del comproprietario poi deceduto rendeva definitiva la sua quota e impediva di considerarla nuovamente nella divisione dell'indennità complessiva; quindi la quota spettante alle resistenti avrebbe dovuto essere calcolata su cinque partecipi, non su quattro.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che, nel regime previgente al d.P.R. n. 327 del 2001, l'accettazione dell'indennità provvisoria ex art. 12 l. n. 865 del 1971 rende definitiva l'indennità per la quota del comproprietario che abbia accettato, precludendo la successiva azione di determinazione giudiziale del giusto indennizzo. Tale preclusione opera anche in capo agli eredi del comproprietario deceduto, i quali succedono nella stessa posizione giuridica del de cuius e non possono pretendere una nuova stima della quota già accettata, ma solo il pagamento dell'importo eventualmente non ancora corrisposto. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché ricalcoli la spettanza dell'indennità tenendo conto dell'avvenuta accettazione dell'indennità provvisoria da parte del comproprietario poi deceduto.

Norme richiamate

  • art. 12 l. n. 865 del 1971

    comma 1, comma 2, comma 3

    L'accettazione dell'indennità provvisoria entro il termine previsto rende definitiva l'indennità per la quota del proprietario espropriando che abbia accettato e preclude l'opposizione alla stima; in caso di accettazione, l'amministrazione deve pagare l'indennità accettata, mentre il deposito presso la Cassa depositi e prestiti riguarda le indennità non accettate.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge relativa alla corretta determinazione della quota indennitaria.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato per lamentare l'omesso esame di un fatto decisivo, individuato nell'avvenuta accettazione dell'indennità provvisoria da parte di un comproprietario poi deceduto.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La Corte chiarisce che l'errore prospettato non integra errore revocatorio, perché il fatto dedotto era entrato nella materia del contendere ed era stato implicitamente valutato dal giudice di merito.

Massime di principio

  • In tema di espropriazione di un bene indiviso, l'opposizione alla stima proposta da uno dei comproprietari consente la determinazione dell'indennità con riferimento all'intero bene, ma il riparto e il deposito delle somme devono poi avvenire in relazione alle sole quote dei soggetti che non abbiano definito la loro posizione con accettazione dell'indennità provvisoria.
  • L'accettazione dell'indennità provvisoria ex art. 12 l. n. 865 del 1971 ha effetto preclusivo definitivo: il comproprietario che accetta non può più chiedere la determinazione giudiziale del giusto indennizzo per quella quota, ma solo il pagamento dell'importo accettato se non ancora versato.
  • La morte del comproprietario che abbia accettato l'indennità provvisoria non riapre la possibilità di rideterminare la quota; gli eredi succedono nella medesima posizione giuridica del de cuius e restano vincolati all'accettazione già intervenuta.
  • Quando il giudice di merito omette di considerare l'effetto preclusivo dell'accettazione dell'indennità provvisoria su una quota già definita, incorre in errore di giudizio censurabile in cassazione, non in errore revocatorio, se il fatto era parte della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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