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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19914/2022 del 20/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Gulisano era stato condannato per il delitto di usurpazione (art. 631 c.p.) per aver abbattuto il muro di confine tra il suo immobile e quello di Pastore Francesco e per aver murato dall'interno l'ingresso dell'immobile altrui, appropriandosene. In appello il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, che: aveva avuto accesso "uti dominus" per lo stato di abbandono dell'immobile e aveva svolto opere di manutenzione (quindi avrebbe agito in buona fede o come esercizio delle proprie ragioni); pendeva un giudizio civile per usucapione che avrebbe dovuto sospendere o escludere la responsabilità penale; era ricorribile l'errore scusabile relativo alla maturazione dell'usucapione; mancata applicazione della sospensione condizionale della pena; e infine la prescrizione del reato essendosi i fatti risalenti agli anni '80.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i motivi di merito relativi alla qualificazione della condotta come esercizio di un diritto, all'esistenza dell'usucapione e all'errore scusabile: dai fatti emergeva che l'ultimo esercizio della proprietà da parte della persona offesa risaliva al 1999 e che la chiusura e le modifiche vennero apprese solo nel 2014, perciò l'usucapione ventennale non era maturata al momento dei fatti. Tuttavia la Corte ha accertato che, stante la ricostruzione cronologica (alcuni atti già attuati intorno al 2000 e altri nel 2010), il delitto di usurpazione — reato istantaneo a effetti permanenti — risultava prescritto prima della sentenza di appello: conseguentemente ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Sono state invece confermate le statuizioni civili; il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile, liquidate in complessivi euro 3.200,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 631 cod. pen.

    Norma che punisce l'usurpazione di altrui beni immobili o parti di essi. La Corte ha ritenuto che la condotta contestata rientrasse in questa fattispecie, salvo che la pena è stata poi estinta per prescrizione.

  • art. 1158 cod. civ.

    Riferimento all'usucapione (termini per l'acquisto della proprietà per possesso prolungato). La Corte ha valutato che il termine ventennale non era maturato alla data delle opere contestate, sulla base degli accertamenti sul comportamento del proprietario e dei sopralluoghi.

  • art. 21 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento alla competenza e alla necessità di sospendere il giudizio penale in presenza di questioni civili rilevanti; la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza o di sospensione, poiché la questione civilistica (usucapione) non era tale da escludere la rilevanza penale.

  • art. 47 cod. pen.

    Richiamato in relazione all'errore sul fatto/ sulla legge e alla sua eventuale scusabilità; la Corte ha escluso che l'errore invocato dal ricorrente (presunta maturazione dell'usucapione) fosse scusabile alla data delle opere contestate.

  • art. 163 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla sospensione condizionale della pena cui il ricorrente riteneva di avere diritto; la questione non è risultata decisiva poiché la sentenza è stata annullata per prescrizione, e la mancata concessione della sospensione non ha inciso sull'esito penale dell'impugnazione.

  • artt. 157 e 158 cod. pen.

    Richiamati dal ricorrente nell'ambito delle deduzioni sulla natura del reato e sulla prescrizione. La Corte ha valutato la natura istantanea del reato con effetti permanenti e ha ritenuto che, in base alla ricostruzione cronologica delle condotte, la prescrizione fosse intervenuta.

  • art. 392 cod. pen.

    Citato dal ricorrente tra le norme violate; la Corte non ha ritenuto fondate le censure connesse a questa e altre norme richiamate, ritenendo irrilevanti le argomentazioni di merito rispetto alla qualificazione e alla prova della usucapione e della buona fede.

  • art. 120 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente ma senza effetto decisivo: le censure relative all'applicazione o interpretazione di norme di diritto penale sono state respinte dalla Corte nei punti in cui contrastavano con la ricostruzione fattuale.

Massime di principio

  • La usucapione richiede accertamento fattuale sui termini di possesso: va verificata la data dell'ultimo esercizio della proprietà da parte del titolare e il decorso del termine prescrittivo (ventennale o altro secondo i casi).
  • La qualificazione della condotta come usurpazione o come esercizio di un diritto soggetto a usucapione dipende dai fatti e dalla buona fede del soggetto: l'affermazione di accesso "uti dominus" necessita di prove concrete e non è sufficiente se il termine per l'usucapione non è maturato.
  • L'errore circa la maturazione dell'usucapione, per essere scusabile e escludere il dolo, deve risultare obiettivamente fondato e ragionevole alla data dell'atto; un mero convincimento soggettivo non basta.
  • La pendenza di un giudizio civile per usucapione non impedisce automaticamente il procedimento penale per usurpazione, salvo che la decisione civile sia necessaria e preliminare per accertare l'elemento costitutivo del reato.
  • Il reato di usurpazione è reato istantaneo ad effetti permanenti: il dies a quo della prescrizione è collegato agli atti reali che l'integrano; pertanto la prescrizione può intervenire prima della decisione di appello e determinare l'estinzione del reato.
  • L'estinzione del reato per prescrizione annulla le statuizioni penali, ma non necessariamente le statuizioni civili: la responsabilità civile e il risarcimento possono essere confermati anche se il reato è estinto.
  • In impugnazione la Corte di legittimità o di merito può annullare senza rinvio le condanne solo in presenza di cause estintive sopravvenute (es. prescrizione); le questioni di merito sulla qualificazione dei fatti restano comunque valutate in base alla prova raccolta nei gradi precedenti.
  • Chi intende far valere la buona fede o la maturazione dell'usucapione come causa di esclusione della responsabilità penale dovrebbe tempestivamente promuovere e documentare il relativo accertamento civile, poiché la prova fattuale è decisiva.

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