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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26955/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 7 ottobre 2025, aveva confermato la responsabilità penale di un imputato, rideterminando solo il trattamento sanzionatorio, in relazione a due episodi di concorso in rapina aggravata commessi nei giorni 7 e 8 ottobre 2024 e al reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo: (1) violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto richiamata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024 e delle circostanze attenuanti generiche con riferimento a entrambi i reati di rapina; (2) vizio di motivazione, sempre in relazione alla lieve entità del fatto e al diniego delle attenuanti generiche. La doglianza sosteneva che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso tali benefici.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due motivi e li ha ritenuti manifestamente infondati. Ha osservato che essi riproponevano pedissequamente censure già dedotte in appello e già disattese con motivazione congrua, logica e conforme ai principi di diritto. In particolare, ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte di appello nel negare la lieve entità del fatto, valorizzando la struttura pianificata delle rapine, la loro commissione in un breve arco temporale e l'allusione all'uso di un'arma, comunque incidente sull'offensività. Parimenti, ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche, fondato sull'assenza di specifiche ragioni favorevoli e sui precedenti penali dell'imputato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Il ricorso è stato fondato su dedotta violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento di attenuanti e circostanze favorevoli.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Il ricorso ha dedotto vizi di motivazione sul diniego della lieve entità del fatto e delle attenuanti generiche.

  • art. 133 cod. pen.

    Il giudizio sulle attenuanti generiche è stato ricondotto agli elementi di valutazione del trattamento sanzionatorio, apprezzabili dal giudice di merito.

  • artt. 110, 628, commi 1 e 3 n. 1, cod. pen.

    Titolo di responsabilità per concorso in rapina aggravata confermato nei gradi di merito.

  • art. 337 cod. pen.

    Titolo di responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale confermato nei gradi di merito.

  • sentenza Corte costituzionale n. 86/2024

    Richiamata dalla difesa a sostegno della richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto.

  • Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269

    in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione

    Le attenuanti generiche sono oggetto di valutazione di merito; il richiamo ai precedenti penali può essere sufficiente a sorreggere il diniego.

Massime di principio

  • Il diniego della circostanza attenuante della lieve entità del fatto è legittimo quando il giudice di merito motivi in modo congruo su struttura, pianificazione, pluralità e ravvicinata commissione dei fatti e sull'incidenza offensiva di elementi ulteriori, come l'allusione all'uso di un'arma.
  • Le circostanze attenuanti generiche sono rimesse a un giudizio di fatto del giudice di merito e non sono censurabili in cassazione se la motivazione è non contraddittoria e dà conto degli elementi ritenuti decisivi ai sensi dell'art. 133 c.p., anche tramite il richiamo ai precedenti penali dell'imputato.
  • È manifestamente infondato il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure già formulate in appello e specificamente disattese dalla sentenza di merito con motivazione adeguata.
  • Nel giudizio di legittimità, la doglianza sulla motivazione non può trasformarsi in una nuova valutazione del fatto quando il giudice di merito abbia già esaminato compiutamente gli elementi invocati dalla difesa.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioniRapinaResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiParte generaleProcesso penaleDelitti contro il patrimonioReati contro la PA

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