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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17996/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la conferma della condanna in primo e secondo grado per bancarotta fraudolenta documentale. Sono stati proposti sei motivi: 1) violazione dell'art. 599-bis c.p.p. per il rigetto della proposta di concordato sulla pena senza fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio; 2) vizio di motivazione sul rigetto del concordato per valutazioni sulla sussistenza delle attenuanti generiche, che a detta del ricorrente il giudice d'appello non avrebbe potuto sindacare oltre la congruità della pena concordata; 3) vizio di motivazione circa la sussistenza del reato di bancarotta documentale sia sul piano oggettivo (sottrazione/omessa tenuta delle scritture) che soggettivo (mancata prova del dolo specifico finalizzato a procurare un ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori), con richiamo all'esistenza di elementi che avrebbero consentito comunque la ricostruzione patrimoniale; 4) violazione dell'art. 117 Cost., della Convenzione europea e dell'art. 115-bis c.p.p. per avere attribuito rilievo, ai fini della colpevolezza, a un precedente non luogo a procedere per prescrizione relativo a ipotesi di truffa (presunzione di innocenza); 5) violazione dell'art. 521 c.p.p. in relazione all'art. 217, comma 2 legge fall., perché la condotta avrebbe dovuto essere riqualificata in bancarotta semplice in assenza di dolo; 6) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante la difesa avesse dimostrato l'origine non dolosa del fallimento (crisi del mercato immobiliare).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha rigettato i primi due motivi perché la richiesta di concordato sulla pena era proposta oltre il termine perentorio previsto dall'art. 599-bis c.p.p. (inammissibile) e quindi la questione della prosecuzione dell'udienza/rigetto non poteva favorire il ricorrente; ha confermato i principi secondo cui l'inammissibilità è rilevabile d'ufficio e dalla Cassazione. Ha invece accolto in parte i motivi relativi all'elemento soggettivo del reato (terzo, quarto e quinto motivi): la motivazione della Corte d'appello sulla sussistenza del dolo specifico è risultata carente e illogica, in quanto la sola difficoltà o impossibilità pratica di ricostruire i flussi a causa dell'omessa tenuta delle scritture non prova di per sé il dolo di voler recare pregiudizio ai creditori; non può considerarsi probatoria l'ammissione al passivo di crediti e la prescrizione di procedimenti connessi senza ulteriori indici chiari di frode o distrazione. Pertanto la sentenza impugnata è annullata limitatamente all'elemento soggettivo del reato e la causa è rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame di quel profilo (con possibilità di riqualificazione in bancarotta semplice). Il sesto motivo è stato ritenuto assorbito. In conclusione: annullamento parziale con rinvio; rigetto del ricorso nel resto.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    termine almeno 15 giorni prima dell'udienza

    La Corte ha affermato che la proposta di concordato sulla pena è inammissibile se presentata oltre il termine perentorio previsto e che tale inammissibilità è insanabile e può essere rilevata d'ufficio e dalla Cassazione

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato come criterio di impugnazione relativo al vizio di motivazione dei provvedimenti di merito

  • art. 117 Cost.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla conformità all'ordine giuridico europeo e alla presunzione di innocenza; la Corte ha censurato l'uso indeducibile di decisioni di prescrizione come prova automatica di colpevolezza

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (Cedu)

    Rilevanza in tema di presunzione di innocenza e diritto a un giusto processo, richiamata dal ricorrente

  • art. 115-bis cod. proc. pen.

    Richiamato nella doglianza sulla utilizzazione di atti esterni quali elementi di prova in violazione della presunzione di innocenza

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Fatale al motivo che chiedeva la riqualificazione; invocato per censurare la motivazione sulla natura del reato e sulla mancata riqualificazione

  • art. 217, comma 2 legge fallimentare

    Prevede la fattispecie di bancarotta semplice (anche a titolo di colpa); la Cassazione ha indicato la necessità di valutare se la condotta vada riqualificata in semplice bancarotta in assenza del dolo specifico

  • art. 2214 cod. civ.

    Richiamato per il principio secondo cui l'obbligo di tenere libri e scritture contabili non è escluso dal regime di contabilità semplificata

Massime di principio

  • La richiesta di concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. deve essere presentata nei termini perentori (almeno 15 giorni prima dell'udienza): la tardività la rende inammissibile e la questione può essere rilevata d'ufficio in ogni grado.
  • La Corte d'appello, se rigetta un accordo sulla pena, deve fissare la prosecuzione dell'udienza solo se l'appellante non ha già depositato conclusioni di merito che implicitamente escludono la volontà di un nuovo accordo.
  • Il regime di contabilità semplificata non esonera dall'obbligo di tenuta e conservazione delle scritture contabili ai fini fallimentari; l'omessa tenuta può integrare il reato documentale se idonea a rendere impossibile la ricostruzione dell'attivo e del movimento degli affari.
  • Per integrare la bancarotta fraudolenta documentale 'specifica' è necessario provare il dolo finalizzato a procurare un ingiusto profitto o a recare pregiudizio ai creditori: la mera difficoltà di ricostruzione, l'ammissione al passivo di crediti o la semplice esistenza di procedimenti prescritti non sono di per sé sufficienti senza indici di fraudolenza concreti e razionalmente plausibili (es. soppressione documentale certa, distrazioni accertate, uscite simulate).
  • In mancanza di prova del dolo specifico il giudice deve considerare la possibile riqualificazione in bancarotta semplice (reato anche colposo) e valutare nuovamente l'eventuale riconoscimento delle attenuanti generiche.
  • La Cassazione può valutare e dichiarare l'inammissibilità di atti processuali non sanabili anche se non rilevati dai giudici di merito; le censure sul merito della motivazione richiedono che gli indici di fraudolenza siano esplicitati e connessi logicamente alla conclusione di dolo.

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