Cassazione Penale, Sentenza n. 22952/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Catania (14/07/2022) che aveva confermato la custodia cautelare in carcere (ordinanza GIP 01/06/2022) nei confronti dell'Aquilino, indagato per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. Il ricorrente deduceva: violazione e erronea interpretazione di legge, omessa e illogica motivazione, travisamento del materiale probatorio; contestava l'uso di pregresse vicende processuali non pertinenti, l'asserita mancanza di riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori (Palio, Caruana, Scavone), l'errata interpretazione delle intercettazioni (genericità delle conversazioni, assenza di ruolo attivo) e l'inesistenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, reiterazione, inquinamento probatorio).
La decisione
Il ricorso per Cassazione è dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato genericità e ripetitività delle censure, la mancata indicazione di doglianze ben formulate e la impossibilità di riesaminare i fatti in assenza di travisamento della prova. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame e il GIP avessero fornito motivazione logica e completa, valorizzando dichiarazioni convergenti dei collaboratori e riscontri nelle intercettazioni, nonché la natura a "forma libera" della partecipazione prevista dall'art. 416-bis. Conseguentemente il provvedimento impugnato si integra con il provvedimento originario e la misura cautelare resta efficace. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; non è disposta la rimessione in libertà.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La partecipazione all'associazione mafiosa può risultare dalla semplice adesione consapevole e da un contributo non marginale alla realizzazione degli scopi; non è necessario che il partecipante compia atti esecutivi specifici.
art. 606 cod. proc. pen.
Limiti di autosufficienza e di specificità delle censure in cassazione; doglianze generiche, ripetitive o confusamente formulate possono determinare inammissibilità.
art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il motivo relativo alle esigenze cautelari deve essere concreto e motivato; censure generiche sulle esigenze cautelari non soddisfano i requisiti per il sindacato di legittimità.
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione che consente la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale relativa agli effetti dell'ordinanza di inammissibilità sul regime di detenzione (nessuna modifica della custodia se non disposto diversamente).
Massime di principio
- In Cassazione contro misure cautelari è essenziale formulare censure specifiche, non ripetitive o generiche; la mancata chiarezza può determinare l'inammissibilità.
- La Corte di legittimità non riedita il giudizio di merito salvo il caso di travisamento della prova o manifesta illogicità; per contestare intercettazioni occorre dimostrare una difformità decisiva tra contenuto reale e resa motivazionale.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se attendibili e convergenti e se riscontrate esternamente (es. intercettazioni), possono costituire elementi gravi di indizio per la partecipazione a un'associazione mafiosa.
- Per il reato di cui all'art. 416-bis non è necessario dimostrare atti esecutivi specifici: l'adesione consapevole e un contributo non marginale sono sufficienti a integrare il reato associativo.
- Le doglianze sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga, reiterazione, inquinamento) devono essere argomentate con fatti e prove concrete; mere affermazioni generiche non ostano al mantenimento della misura.
- Quando si impugna un provvedimento che si integra con un precedente atto motivato, la Corte valuta il corpo argomentativo complessivo: risultanze del provvedimento originario e del riesame possono essere considerate congiuntamente.
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