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Ordinanza

Ordinanza n. 1316/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602312

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n. 166/2026, di reiezione del ricorso contro la disciplina del payback per i dispositivi medici e i relativi atti applicativi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha appellato la sentenza del TAR Lazio chiedendone la sospensione cautelare. In sede cautelare ha dedotto, secondo quanto emerge dall’ordinanza, ulteriori questioni di costituzionalità, l’incompatibilità della disciplina del payback per i dispositivi medici con la normativa dell’Unione europea e censure concernenti la giurisdizione sugli atti adottati dalle Regioni. L’appellante mirava quindi a ottenere la sospensione degli effetti della sentenza di primo grado e, indirettamente, della disciplina contestata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Ha rilevato che la legittimità costituzionale della disciplina del payback per i dispositivi medici è già stata affermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 140 del 2024, che ha ritenuto conforme a Costituzione un intervento legislativo fondato su un accorto bilanciamento tra autonomia contrattuale delle parti, continuità dei servizi sanitari e salvaguardia degli interessi finanziari pubblici connessi alla riduzione della spesa. Le ulteriori questioni di costituzionalità potranno essere esaminate nella fase di merito, non emergendo in sede cautelare un periculum tale da giustificare la disapplicazione della legge. Il Collegio ha inoltre ritenuto, con il sommario esame proprio della fase cautelare, non pertinente la normativa UE invocata dall’appellante e ha rinviato al merito l’approfondimento delle ulteriori censure, comprese quelle sulla giurisdizione relativa ai singoli atti regionali. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolarità della controversia. È stata fissata l’udienza di merito al 24 settembre 2026 ed è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami nelle medesime modalità del primo grado.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per la domanda cautelare in appello.

  • disciplina legislativa del payback per i dispositivi medici

    La disciplina non è stata disapplicata in sede cautelare, poiché non è stato ravvisato un periculum tale da giustificare la disapplicazione della legge; la sua legittimità costituzionale era già stata affermata dalla Corte costituzionale.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la disapplicazione della legge costituisce una misura eccezionale, giustificabile soltanto in presenza di un periculum concreto e particolarmente intenso; le ulteriori questioni di costituzionalità possono essere riservate alla fase di merito quando tale presupposto non ricorre.
  • La disciplina del payback per i dispositivi medici è stata ritenuta dalla Corte costituzionale compatibile con la Costituzione quando realizza un accorto bilanciamento, secondo modalità non implausibili, tra autonomia contrattuale delle parti pubbliche e private, continuità dei servizi sanitari e salvaguardia degli interessi finanziari pubblici connessi alla riduzione della spesa.
  • Nella fase cautelare il giudice amministrativo valuta le censure con cognizione sommaria; le questioni relative alla pertinenza della normativa dell’Unione europea e al riparto di giurisdizione possono essere approfondite nella successiva fase di merito quando non risultino immediatamente decisive ai fini della tutela urgente.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrimato del diritto UE e disapplicazioneQuestione di legittimità costituzionaleRiparto di giurisdizione

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