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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24755/2024 del 16/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una delibera del consiglio di amministrazione di un consorzio, adottata il 31 agosto 2013, con cui era stato approvato un regolamento elettorale. I soci impugnanti sostenevano che la delibera e il regolamento fossero nulli o comunque illegittimi perché il consiglio di amministrazione avrebbe disciplinato materie riservate allo statuto e all'assemblea straordinaria, introducendo regole sui quorum, sulle deleghe, sul ritiro delle schede, sui requisiti di candidabilità e sulla composizione degli organi elettivi in contrasto con gli artt. 16, 21, 36, 2252 e 2372 c.c. e con lo statuto consortile. In Cassazione articolavano dodici motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente; (2) violazione degli artt. 1418, 1421 e 21 c.c. per mancato rilievo d'ufficio della nullità; (3) omesso esame del contrasto tra regolamento e statuto; (4) violazione degli artt. 21 e 2372 c.c. sui quorum e sulla presenza in assemblea; (5) violazione degli artt. 21, 16 e 36 c.c. sul ritiro delle schede da parte di soggetti diversi dall'avente diritto; (6) violazione degli artt. 16 e 36 c.c. sulla delega a partecipare e votare; (7) violazione degli artt. 16 e 36 c.c. per l'invio delle deleghe via e-mail/fax; (8) violazione degli artt. 16 e 36 c.c. per il requisito della tessera del residente per l'elettorato passivo; (9) violazione degli artt. 16 e 36 c.c. per i requisiti dei revisori; (10) nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo; (11) nullità per motivazione perplessa sulle spese; (12) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la condanna integrale alle spese nonostante l'appello incidentale del consorzio. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi sulla motivazione e inammissibili quelli che miravano, in sostanza, a una rivalutazione interpretativa dello statuto e del regolamento, ribadendo che l'interpretazione degli atti negoziali è riservata al giudice di merito e che in cassazione non è consentito proporre una lettura alternativa senza denunciare specifici errori dei canoni ermeneutici o un omesso esame di fatto storico decisivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondati i motivi 1 e 10, escludendo sia la motivazione apparente sia il contrasto irriducibile tra motivazione e dispositivo; ha dichiarato inammissibili i motivi dal 2 al 9, perché non censuravano validamente l'interpretazione del giudice di merito dello statuto e del regolamento ma proponevano una ricostruzione alternativa, e perché l'omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può riguardare questioni o argomentazioni, ma solo fatti storici decisivi non esaminati; ha dichiarato inammissibili anche i motivi 11 e 12 sulle spese, ritenendo legittima la condanna integrale dei soccombenti. Il ricorso incidentale condizionato del consorzio è stato assorbito per difetto di interesse attuale. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 132 co. 1 n. 4 c.p.c.

    La motivazione è sufficiente se consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non ricorre nullità quando la sentenza espone, sia pure sinteticamente, le ragioni della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve contenere l'indicazione concisa dei motivi di fatto e di diritto della decisione; il parametro non è violato se la motivazione supera il minimo costituzionale.

  • art. 1418 c.c.

    La nullità non è configurabile se non è dimostrata la contrarietà a norme imperative delle disposizioni impugnate; il giudice di merito ha escluso tale contrarietà.

  • art. 1421 c.c.

    Il rilievo d'ufficio della nullità presuppone che la nullità stessa emerga effettivamente; nella specie la Corte ha ritenuto che non vi fosse alcuna nullità del regolamento.

  • art. 21 c.c.

    È richiamato quale norma che, secondo i ricorrenti, renderebbe imperativa la disciplina statutaria delle assemblee delle associazioni non riconosciute; la Corte ha però escluso che il regolamento impugnato invadesse la sfera riservata allo statuto.

  • art. 2252 c.c.

    È evocato dai ricorrenti in relazione alla disciplina delle modifiche del contratto sociale; la Corte non ne ha ravvisato violazione nella fattispecie.

  • art. 2372 c.c.

    È invocato dai ricorrenti per sostenere che ai fini del quorum conti solo la presenza personale o per delega valida; la Corte ha ritenuto che il regolamento disciplinasse soltanto modalità operative del voto, non il diritto di voto in sé.

  • art. 16 c.c.

    È richiamato per affermare che l'ordinamento interno delle associazioni non riconosciute è rimesso allo statuto; la Corte ha però ritenuto che le norme regolamentari fossero attuative e compatibili con lo statuto.

  • art. 36 c.c.

    È richiamato per la disciplina dell'organizzazione e dell'amministrazione delle associazioni non riconosciute; la Corte ha escluso che il regolamento del consorzio costituisse indebita modifica statutaria.

  • art. 11 dello statuto

    La Corte d'appello, confermata dalla Cassazione, ha ritenuto che la clausola derogatoria sul termine di impugnazione si riferisse solo alle deliberazioni dell'assemblea del consorzio e non alle delibere del consiglio di amministrazione.

  • art. 12 dello statuto

    È invocato dai ricorrenti come norma che riserva all'assemblea straordinaria le modifiche statutarie; la Corte d'appello ha escluso che il regolamento elettorale approvato dal consiglio vi si ponesse in contrasto.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la condanna dei ricorrenti è stata ritenuta conforme perché essi sono risultati complessivamente soccombenti.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la sua mancata applicazione non richiede una motivazione autonoma.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La censura per violazione di legge non può risolversi nella mera contrapposizione tra interpretazione del ricorrente e interpretazione accolta dal giudice di merito.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    La nullità della sentenza per motivazione apparente o contrasto tra motivazione e dispositivo ricorre solo in casi di effettiva mancanza o irriducibile inconciliabilità della decisione.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    L'omesso esame denunciabile deve riguardare un fatto storico, decisivo e oggetto di discussione, non questioni, argomentazioni o differenti letture interpretative.

Massime di principio

  • L'interpretazione dello statuto e degli altri atti negoziali è riservata al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura del testo salvo deduzione specifica della violazione dei canoni ermeneutici o dell'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • La censura di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile quando, sotto tale veste, si prospetti soltanto un dissenso sull'interpretazione del regolamento o dello statuto già esaminati dal giudice di merito.
  • La nullità di una delibera o di un regolamento approvato da un organo associativo richiede la dimostrazione della concreta contrarietà a norme imperative o a principi inderogabili; non basta allegare in modo generico una presunta invasione di competenze statutarie.
  • Il giudice può qualificare autonomamente la domanda e la scelta del nomen iuris o del riferimento normativo non invalida la sentenza se dal complesso della motivazione emerge con chiarezza l'oggetto della decisione.
  • La motivazione è solo apparente quando manca del tutto il ragionamento decisorio; non lo è quando la sentenza affronta le censure, esamina le singole disposizioni contestate e spiega perché le ritiene compatibili con lo statuto.
  • La condanna alle spese nei confronti della parte soccombente è legittima anche se il giudice d'appello abbia riformato la decisione di primo grado su singoli punti, quando l'esito complessivo della lite resta sfavorevole alla parte impugnante.
  • La mancata compensazione delle spese non integra, di per sé, vizio denunciabile in cassazione, poiché la valutazione sulla compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteAssembleaPatti parasociali
RamiProcesso civileSocietarioContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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