Sentenza del 03/11/2016 n. 561 - Comm. Trib. Prov. Chieti
IMPOSTE DIRETTE ed INDIRETTE IRES ed IVA impianto fotovoltaico agevolazioni fiscali detassazione ambientale per legge Tremonti e tariffe incentivanti cumulabilità spettanza soggettiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento relativo a IRES e IVA per l'anno 2012, con maggiori imposte richieste per 146.337,00 euro oltre alle sanzioni. Ha sostenuto che l'impianto fotovoltaico realizzato e gestito nell'ambito di una convenzione con il Comune di Torino di Sangro avesse diritto alla detassazione ambientale prevista dalla legge Tremonti e alle tariffe incentivanti, cumulabili entro il limite del 20% del costo complessivo dell'investimento. Ha inoltre contestato il recupero relativo agli interessi passivi e ha difeso l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata alla cessione dell'energia elettrica, sostenendo che le tariffe incentivanti fossero contributi a fondo perduto esclusi dall'IVA. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che i benefici spettassero al Comune, proprietario dell'energia venduta allo Stato, che il rapporto fosse assimilabile a un leasing finanziario, che gli interessi passivi non fossero documentati e che i corrispettivi dovessero essere assoggettati all'aliquota IVA ordinaria.
La decisione
Il ricorso è stato parzialmente accolto. La Commissione ha riconosciuto che gli impianti fotovoltaici costituiscono investimenti ambientali agevolabili e che la detassazione Tremonti ambientale è cumulabile con le tariffe incentivanti, nei limiti del 20% del costo complessivo dell'investimento, purché l'investimento sia stato effettuato prima dell'abrogazione della disciplina. Ha stabilito che i benefici spettano alla T. S.r.l., poiché essa aveva realizzato, finanziato e gestito l'impianto, indipendentemente dal fatto che operasse in base a una convenzione con il Comune. Ha inoltre ritenuto le tariffe incentivanti escluse dal campo IVA in quanto contributi a fondo perduto e la cessione dell'energia elettrica assoggettabile all'aliquota agevolata per ragioni oggettive. È stata invece respinta la contestazione relativa alla deduzione degli interessi passivi, per mancata prova documentale delle imposte anticipate; l'atto è rimasto fermo limitatamente a tale profilo, quantificato in 61.507,00 euro. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 6, commi 13-19
I costi sostenuti per gli investimenti ambientali possono essere dedotti dalla base imponibile.
La disciplina della Tremonti ambientale è stata interpretata nel senso di includere gli investimenti per impianti fotovoltaici, poiché utilizzano fonti rinnovabili e riducono le emissioni nocive.
Legge 7 agosto 2012, n. 134
L'abrogazione della Tremonti ambientale non impedisce di fruire del beneficio per gli investimenti realizzati prima dell'abrogazione.
D.M. 19 febbraio 2007, art. 9
La tariffa incentivante fotovoltaica può essere cumulata con la detassazione ambientale, secondo i limiti previsti dalla disciplina applicabile.
D.M. 5 luglio 2012
È ammesso il cumulo tra le tariffe incentivanti del Conto energia e la detassazione ambientale, purché quest'ultima non superi il 20% del costo complessivo dell'investimento.
Disciplina IVA sulla cessione di energia elettrica
La cessione di energia elettrica beneficia dell'aliquota agevolata per ragioni oggettive, indipendentemente dalla qualità del cedente; le tariffe incentivanti, qualificandosi come contributi a fondo perduto, sono fuori dal campo di applicazione dell'IVA.
Massime di principio
- Per individuare il soggetto titolare di un'agevolazione ambientale occorre verificare chi ha sostenuto effettivamente i costi di realizzazione e gestione dell'investimento, non soltanto chi è proprietario formale del bene o destinatario finale dell'energia.
- Gli impianti fotovoltaici possono rientrare negli investimenti ambientali agevolabili quando producono energia da fonte rinnovabile e contribuiscono alla riduzione dell'inquinamento.
- La detassazione ambientale può cumularsi con le tariffe incentivanti, ma il beneficio fiscale deve rispettare il limite percentuale previsto, nella fattispecie il 20% del costo complessivo dell'investimento iscritto in bilancio.
- L'abrogazione successiva di un'agevolazione non elimina necessariamente il diritto maturato per investimenti effettuati durante il periodo di vigenza della norma.
- I contributi incentivanti sono esclusi dall'IVA quando hanno natura di contributi a fondo perduto e non costituiscono il corrispettivo diretto di una cessione o prestazione.
- L'aliquota IVA applicabile alla vendita di energia elettrica dipende dalla disciplina oggettiva dell'operazione e non, di regola, dalla natura pubblica o privata del soggetto cedente.
- Le agevolazioni fiscali devono essere adeguatamente documentate; il semplice richiamo al bilancio o alle scritture contabili non è sufficiente a provare crediti per imposte anticipate o deduzioni contestate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 nov 2016Sentenza del 03/11/2016 n. 238 - Comm. Trib. Prov. Arezzo
- Sentenza · 3 nov 2016Sentenza del 03/11/2016 n. 239 - Comm. Trib. Prov. Arezzo
- Sentenza · 3 nov 2016Sentenza del 03/11/2016 n. 1037 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 3 nov 2016Sentenza del 03/11/2016 n. 3791 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 3 nov 2016Sentenza del 03/11/2016 n. 9516 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 3 nov 2016Sentenza del 03/11/2016 n. 9517 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →