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Sentenza

Sentenza del 03/11/2016 n. 561 - Comm. Trib. Prov. Chieti

IMPOSTE DIRETTE ed INDIRETTE — IRES ed IVA — impianto fotovoltaico — agevolazioni fiscali —detassazione ambientale per legge Tremonti e tariffe incentivanti — cumulabilità — spettanza soggettiva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato un avviso di accertamento relativo a IRES e IVA per l'anno 2012, con maggiori imposte richieste per 146.337,00 euro oltre alle sanzioni. Ha sostenuto che l'impianto fotovoltaico realizzato e gestito nell'ambito di una convenzione con il Comune di Torino di Sangro avesse diritto alla detassazione ambientale prevista dalla legge Tremonti e alle tariffe incentivanti, cumulabili entro il limite del 20% del costo complessivo dell'investimento. Ha inoltre contestato il recupero relativo agli interessi passivi e ha difeso l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata alla cessione dell'energia elettrica, sostenendo che le tariffe incentivanti fossero contributi a fondo perduto esclusi dall'IVA. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che i benefici spettassero al Comune, proprietario dell'energia venduta allo Stato, che il rapporto fosse assimilabile a un leasing finanziario, che gli interessi passivi non fossero documentati e che i corrispettivi dovessero essere assoggettati all'aliquota IVA ordinaria.

La decisione

Il ricorso è stato parzialmente accolto. La Commissione ha riconosciuto che gli impianti fotovoltaici costituiscono investimenti ambientali agevolabili e che la detassazione Tremonti ambientale è cumulabile con le tariffe incentivanti, nei limiti del 20% del costo complessivo dell'investimento, purché l'investimento sia stato effettuato prima dell'abrogazione della disciplina. Ha stabilito che i benefici spettano alla T. S.r.l., poiché essa aveva realizzato, finanziato e gestito l'impianto, indipendentemente dal fatto che operasse in base a una convenzione con il Comune. Ha inoltre ritenuto le tariffe incentivanti escluse dal campo IVA in quanto contributi a fondo perduto e la cessione dell'energia elettrica assoggettabile all'aliquota agevolata per ragioni oggettive. È stata invece respinta la contestazione relativa alla deduzione degli interessi passivi, per mancata prova documentale delle imposte anticipate; l'atto è rimasto fermo limitatamente a tale profilo, quantificato in 61.507,00 euro. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 6, commi 13-19

    I costi sostenuti per gli investimenti ambientali possono essere dedotti dalla base imponibile.

    La disciplina della Tremonti ambientale è stata interpretata nel senso di includere gli investimenti per impianti fotovoltaici, poiché utilizzano fonti rinnovabili e riducono le emissioni nocive.

  • Legge 7 agosto 2012, n. 134

    L'abrogazione della Tremonti ambientale non impedisce di fruire del beneficio per gli investimenti realizzati prima dell'abrogazione.

  • D.M. 19 febbraio 2007, art. 9

    La tariffa incentivante fotovoltaica può essere cumulata con la detassazione ambientale, secondo i limiti previsti dalla disciplina applicabile.

  • D.M. 5 luglio 2012

    È ammesso il cumulo tra le tariffe incentivanti del Conto energia e la detassazione ambientale, purché quest'ultima non superi il 20% del costo complessivo dell'investimento.

  • Disciplina IVA sulla cessione di energia elettrica

    La cessione di energia elettrica beneficia dell'aliquota agevolata per ragioni oggettive, indipendentemente dalla qualità del cedente; le tariffe incentivanti, qualificandosi come contributi a fondo perduto, sono fuori dal campo di applicazione dell'IVA.

Massime di principio

  • Per individuare il soggetto titolare di un'agevolazione ambientale occorre verificare chi ha sostenuto effettivamente i costi di realizzazione e gestione dell'investimento, non soltanto chi è proprietario formale del bene o destinatario finale dell'energia.
  • Gli impianti fotovoltaici possono rientrare negli investimenti ambientali agevolabili quando producono energia da fonte rinnovabile e contribuiscono alla riduzione dell'inquinamento.
  • La detassazione ambientale può cumularsi con le tariffe incentivanti, ma il beneficio fiscale deve rispettare il limite percentuale previsto, nella fattispecie il 20% del costo complessivo dell'investimento iscritto in bilancio.
  • L'abrogazione successiva di un'agevolazione non elimina necessariamente il diritto maturato per investimenti effettuati durante il periodo di vigenza della norma.
  • I contributi incentivanti sono esclusi dall'IVA quando hanno natura di contributi a fondo perduto e non costituiscono il corrispettivo diretto di una cessione o prestazione.
  • L'aliquota IVA applicabile alla vendita di energia elettrica dipende dalla disciplina oggettiva dell'operazione e non, di regola, dalla natura pubblica o privata del soggetto cedente.
  • Le agevolazioni fiscali devono essere adeguatamente documentate; il semplice richiamo al bilancio o alle scritture contabili non è sufficiente a provare crediti per imposte anticipate o deduzioni contestate.

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