Cassazione Civile, Ordinanza n. 18778/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La lite riguarda la notificazione di una cartella di pagamento emessa per IVA, sanzioni e interessi relativi agli anni d'imposta 1991 e 1992, nei confronti della curatela fallimentare di una società rientrante tra i soggetti colpiti dal sisma della Sicilia orientale del 1990. Il giudice di primo grado e la commissione tributaria regionale avevano annullato la cartella ritenendo l'Amministrazione decaduta dal potere di riscossione, perché l'atto era stato notificato molti anni dopo gli anni d'imposta e non risultavano provati atti interruttivi né la definizione della posizione del contribuente ai sensi della disciplina agevolativa per il sisma. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 138 l. n. 388/2000, in combinato disposto con le ordinanze di protezione civile richiamate, sostenendo che tale disciplina speciale per i soggetti del sisma del 1990 avrebbe prevalso sulla disciplina generale dei termini di decadenza e avrebbe fatto decorrere il termine per la notifica della cartella dal 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima delle 12 rate, quindi nella specie dal 2009.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che la commissione regionale aveva accertato che l'Agenzia non aveva dato prova che il contribuente avesse regolarizzato o definito la propria posizione ai sensi dell'art. 138 l. n. 388/2000 e dell'art. 9 l. n. 289/2002. Richiamando il proprio consolidato orientamento, la Corte ha affermato che l'art. 138, comma 3, l. n. 388/2000, nel consentire la rateazione dei tributi dovuti dai soggetti colpiti dal sisma del 1990, non proroga il termine per l'emissione dell'atto impositivo; esso prevede solo un termine di decadenza per l'azione di riscossione delle somme insolute relative alla regolarizzazione, da riferire alla data di esecutività del ruolo e non alla notifica della cartella. Tale disciplina non può rivivere obbligazioni tributarie già decadute alla data del 15 dicembre 2002. È stato quindi confermato il rigetto della pretesa erariale; nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione della parte intimata.
Norme richiamate
art. 138 l. n. 388/2000
consente una ampia rateazione ai contribuenti colpiti dal sisma del 1990, ma non proroga il termine di emissione dell'atto impositivo; stabilisce un termine di decadenza per la riscossione delle somme insolute connesse alla regolarizzazione, riferito alla data di esecutività del ruolo e non alla notifica della cartella.
art. 9 l. n. 289/2002
richiamato come norma di definizione/regolarizzazione della posizione contributiva; la Corte rileva che non risultava provato che il contribuente vi avesse aderito.
art. 1, comma 5-bis, lett. c), d.l. n. 106/2005 conv. in l. n. 156/2005
per le dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001 prevede che la cartella di pagamento per somme dovute a seguito di liquidazione debba essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
art. 360, n. 3 c.p.c.
costituisce il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- In tema di riscossione tributaria, le norme speciali che prevedono agevolazioni o rateazioni per contribuenti colpiti da eventi calamitosi non comportano automaticamente la proroga dei termini di decadenza per l'emissione o la notifica della cartella, se la disposizione riguarda soltanto la riscossione delle somme regolarizzate.
- Il termine di decadenza previsto per la riscossione di somme dovute a seguito di regolarizzazione va riferito alla fase della riscossione e alla data di esecutività del ruolo, non alla diversa fase di notifica della cartella di pagamento.
- Una disciplina agevolativa successiva non può far rivivere crediti o poteri di riscossione già decaduti alla data di efficacia della stessa, in assenza di una previsione normativa espressa in tal senso.
- Quando il giudice di merito accerta che l'Amministrazione non ha provato l'adesione del contribuente alla procedura agevolativa invocata, la censura di violazione di legge che presupponga tale adesione è infondata.
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