Cassazione Civile, Ordinanza n. 30224/2025 del 16/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l’anno 2013 emesso da un comune su un immobile dichiarato come abitazione principale. La contribuente ha contestato l’atto sostenendo che spettasse l’esenzione per l’abitazione principale anche se il coniuge aveva residenza anagrafica in un diverso comune. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva confermato, ritenendo che ai fini dell’esenzione l’abitazione principale richiedesse l’unicità dell’immobile e la stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare, con impossibilità di riconoscere due abitazioni principali ai coniugi in comuni diversi. In cassazione la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 1, comma 1, d.l. n. 102/2013, dell’art. 13, comma 2, d.l. n. 133/2013 e dell’art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011, sostenendo l’erroneità della decisione di merito per avere escluso l’esenzione in base alla diversa residenza del nucleo familiare.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della previsione normativa nella parte in cui ancorava la nozione di abitazione principale, oltre che alla dimora e residenza del possessore, anche a quella del suo nucleo familiare. Alla luce di tale pronuncia, la Corte ha affermato che il beneficio spetta al possessore dell’immobile in cui egli dimori abitualmente e risieda anagraficamente, anche se il coniuge ha residenza in un diverso comune, superando il precedente orientamento contrario. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso introduttivo della contribuente. Le spese sono state integralmente compensate per l’intervento della Corte costituzionale intervenuto nel corso del giudizio.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stata prospettata la violazione di legge come vizio dedotto in cassazione.
art. 1, comma 1, d.l. n. 102 del 2013, conv. in l. n. 124 del 2013
Norma richiamata dalla ricorrente a sostegno dell’esenzione IMU per l’abitazione principale.
art. 13, comma 2, d.l. n. 133 del 2013, conv. in l. n. 5 del 2014
Norma richiamata dalla ricorrente a sostegno della disciplina dell’abitazione principale ai fini IMU.
art. 13, comma 2, d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011
La Corte, alla luce della sentenza costituzionale n. 209/2022, ha escluso che la nozione di abitazione principale richieda anche la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore.
art. 327, primo comma c.p.c.
Richiamato per verificare la tempestività dell’impugnazione in assenza di notificazione della sentenza impugnata.
art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato in relazione al termine semestrale per la notifica del ricorso in materia tributaria.
Corte cost., sent. n. 209 del 2022
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del quarto periodo del comma 2 dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011
Ha eliminato il requisito della dimora/residenza del nucleo familiare del possessore quale elemento della nozione di abitazione principale, riconducendo il beneficio alla sola posizione del possessore che vi dimori abitualmente e vi risieda anagraficamente.
Massime di principio
- In materia di IMU, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della precedente formulazione normativa, l’esenzione per abitazione principale spetta al possessore dell’immobile in cui egli dimori abitualmente e risieda anagraficamente, senza che sia necessario che anche il nucleo familiare abbia la medesima dimora e residenza.
- La diversa residenza anagrafica del coniuge in un altro comune non esclude di per sé il riconoscimento dell’abitazione principale in capo al possessore che ne abbia i requisiti soggettivi e oggettivi.
- Quando la questione di diritto sia risolta da una sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale, il giudice di legittimità può cassare la decisione di merito e, se non occorrono ulteriori accertamenti, decidere nel merito accogliendo l’originario ricorso del contribuente.
- Nel giudizio di cassazione tributario, la tempestività dell’impugnazione va verificata anche alla luce del termine lungo semestrale quando la sentenza impugnata non sia stata notificata.
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