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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46030/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Pubblico ministero ha impugnato il decreto con cui il G.I.P. aveva dichiarato inammissibile la richiesta di archiviazione presentata dal P.M. nel procedimento contro ignoti (n. 3340/2023) perché depositata in forma cartacea anziché telematicamente, in violazione dell'art. 3 del D.M. n. 217/2023. Il P.M. aveva invece prodotto un provvedimento interno (8 aprile 2024) del Procuratore e del Magrif che attestava un malfunzionamento dell'applicativo "APP" per la gestione delle archiviazioni dei procedimenti contro "ignoti seriali" e autorizzava il deposito analogico fino al 30/04/2024; il Presidente del Tribunale non aveva mosso osservazioni e il Consiglio Giudiziario aveva confermato l'esistenza del malfunzionamento. Il ricorso contestava che il G.I.P. non poteva sindacare la legittimità del provvedimento organizzativo del Procuratore, che l'ordinanza fosse abnorme (non rientrando tra i provvedimenti tipici previsti negli articoli sul procedimento di archiviazione) e che non esista una sanzione processuale di "inammissibilità" per il deposito analogico in tale ipotesi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato senza rinvio il decreto impugnato e ha trasmesso gli atti al Tribunale di L'Aquila - ufficio G.I.P. per il prosieguo. La Corte ha accertato che il provvedimento del 8 aprile 2024 ha documentato un malfunzionamento dell'applicativo "APP" che rendeva impraticabile la gestione cumulativa telematica delle archiviazioni per gli "ignoti seriali" (a causa della necessità di "firma massiva"), che il Presidente del Tribunale e il Consiglio Giudiziario avevano condiviso tale accertamento e che il G.I.P., dichiarando inammissibili le richieste depositate in analogico, aveva esercitato un potere non attribuitogli dall'ordinamento. La Cassazione ha evidenziato che non esiste una disposizione che preveda la sanzione di inammissibilità per depositi analogici autorizzati da provvedimenti del vertice dell'ufficio e che l'intervento del giudice in tali termini è abnorme.

Norme richiamate

  • Decreto ministeriale n. 217 del 29/12/2023, art. 3

    [...che] impone, tra l'altro, ai soggetti interni abilitati (tra cui il Pubblico Ministero), il deposito telematico mediante l'applicativo APP degli atti relativi ai procedimenti di archiviazione

    Stabilisce l'obbligo generale di deposito telematico tramite l'applicativo APP per gli atti di archiviazione, ma non disciplina sanzioni specifiche per il deposito analogico in caso di provvedimenti interni che attestino malfunzionamenti.

  • Provvedimento del Procuratore della Repubblica e del Magistrato di riferimento per l'informatica (Magrif) dell'8/04/2024

    «interruzioni ed anomalie di funzionamento causate dal costante aggiornamento del sistema operativo nonché da anomalie/errori/disfunzioni di software e persino di hardware»

    Atto amministrativo interno che ha attestato un malfunzionamento dell'applicativo "APP" nella gestione delle archiviazioni per gli "ignoti seriali" e ha autorizzato il deposito analogico fino al 30/04/2024; tale provvedimento rientra nei poteri organizzativi del Procuratore.

  • Art. 175-bis cod. proc. pen. (comma 4 richiamato)

    Attribuisce al Procuratore della Repubblica poteri organizzativi in materia di gestione delle archiviazioni per i procedimenti a carico di ignoti (in particolare organizzazione delle modalità per gli "ignoti seriali"); la Corte rileva che l'articolo non prevede una "reazione" giurisdizionale per il mero deposito analogico autorizzato dal vertice dell'ufficio.

  • Art. 107-bis disp. att. cod. proc. pen. e comma 4 dell'art. 415 cod. proc. pen.

    «pronunciati cumulativamente»

    Il combinato disposto disciplina la pronuncia cumulativa delle archiviazioni relative agli "ignoti seriali" e costituisce il quadro normativo che giustifica procedure organizzative per la gestione massiva di tali provvedimenti.

  • Artt. 408-415 cod. proc. pen.

    Regolano i poteri del Giudice per le indagini preliminari in relazione alle richieste di archiviazione; la Corte osserva che in tali norme non è prevista una decisione di "inammissibilità" per il deposito analogico autorizzato e che i poteri decisionali del G.I.P. non comprendono la sindacazione dell'atto organizzativo del Procuratore in termini tali da creare una sanzione processuale non prevista.

Massime di principio

  • Se il vertice dell'ufficio (Procuratore) certifica per iscritto un malfunzionamento del sistema informatico e autorizza il deposito analogico, tale provvedimento rientra nei poteri organizzativi del Procuratore e non può essere eliminato dal G.I.P. con una pronuncia di "inammissibilità" non prevista dalla legge.
  • L'obbligo di deposito telematico (D.M. n. 217/2023) non implica automaticamente una sanzione processuale per il deposito analogico quando esista un provvedimento amministrativo interno che giustifichi l'eccezione per malfunzionamento; la mancanza di una sanzione normativa impedisce che il giudice inventi una figura di "inammissibilità".
  • Nei procedimenti contro "ignoti seriali" (gestiti con firma massiva), l'impossibilità tecnica di effettuare la firma massiva può giustificare misure organizzative temporanee (deposito analogico); è importante che il malfunzionamento sia documentato e, se possibile, condiviso dagli organi del tribunale per consolidare la legittimità della procedura.
  • Il sindacato giurisdizionale sull'esercizio di poteri amministrativi-organizzativi degli uffici del P.M. è limitato: il giudice non può sostituirsi arbitrariamente all'orientamento organizzativo del Procuratore se questo è fondato su elementi oggettivi e rientra nei poteri attribuiti dalla legge.
  • In situazioni simili conviene: 1) certificare dettagliatamente il malfunzionamento (log, motivazioni tecniche), 2) ottenere formale condivisione o presa d'atto degli organi del tribunale (Presidente, Consiglio Giudiziario) quando possibile, 3) usare il provvedimento del vertice per giustificare depositi analogici temporanei, e 4) predisporre documentazione per impedire che il deposito analogico venga contestato come "irrituale".

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