Regolamento (UE) 2019/1826
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1826 della Commissione del 25 ottobre 2019 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Kaimiškas Jovarų alus (IGP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone l’iscrizione nel registro delle DOP e IGP del nome "Kaimiškas Jovarų alus" come IGP. La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Repubblica di Lituania e l’assenza di opposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il testo è essenziale e si limita a confermare la registrazione e a disciplinare l’entrata in vigore e l’applicabilità nell’Unione.
Registrazione della denominazione "Kaimiškas Jovarų alus" come indicazione geografica protetta (IGP).
Ambito di applicazione
Si applica alla registrazione, nell’Unione europea, del nome "Kaimiškas Jovarų alus" per un prodotto agricolo e alimentare rientrante nella classe 2.1 "Birra" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; non introduce esclusioni specifiche oltre al fatto che riguarda esclusivamente il prodotto identificato dalla denominazione registrata.
Registrazione della IGP "Kaimiškas Jovarų alus"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1826 della Commissione dà attuazione alla procedura di registrazione di una denominazione di origine/indicazione geografica nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. In particolare, registra il nome "Kaimiškas Jovarų alus" come indicazione geografica protetta.
Presupposti procedurali della registrazione
Nei considerando la Commissione ricorda che la domanda di registrazione, presentata dalla Repubblica di Lituania, era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Si rileva inoltre che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento; per tale ragione il nome doveva essere registrato.
Contenuto normativo dell’articolo 1
L’articolo 1 dispone in modo diretto che "Kaimiškas Jovarų alus" è registrato come IGP. Il regolamento specifica anche la classificazione del prodotto interessato: esso rientra nella classe 2.1 "Birra" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che contiene le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Entrata in vigore e efficacia nell’Unione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Registrazione della IGP
L’articolo 1 stabilisce che il nome "Kaimiškas Jovarų alus" è registrato come indicazione geografica protetta (IGP). Il nome identifica un prodotto della classe 2.1 "Birra" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione.
Presupposti della registrazione
Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione presentata dalla Repubblica di Lituania è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre affermato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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