Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13923/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La parte ricorrente aveva promosso azione ex L. n. 117 del 1988 davanti al Tribunale di Milano per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente derivati da colpa grave dei magistrati della Corte d'appello di Torino e della Corte di cassazione che, nel precedente giudizio di merito e nel successivo giudizio di legittimità, avevano respinto la domanda di pagamento di un credito fatto valere dalla madre della ricorrente verso alcuni familiari del debitore. In quel precedente giudizio, il credito era stato ritenuto prescritto; la ricorrente sosteneva che i giudici avessero erroneamente valutato il contenuto della memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. e del ricorso per cassazione, non cogliendo che le prove orali articolate erano dirette anche a dimostrare l'interruzione della prescrizione, e non solo l'esistenza del credito. Secondo la ricorrente, tale omissione/incomprensione integrava colpa grave inescusabile sia nella sentenza della Corte d'appello di Torino sia nella sentenza della Cassazione. Il Tribunale di Milano e poi la Corte d'appello di Milano hanno respinto la domanda, ritenendo insussistente la colpa grave; contro tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo violazione della L. n. 117/1988, degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., travisamento del fatto processuale, omessa pronuncia e nullità della sentenza o del procedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte d'appello aveva motivatamente accertato che la memoria istruttoria non indicava in modo espresso che i capitoli di prova fossero destinati a provare l'interruzione della prescrizione, sicché non era ravvisabile una colpa grave inescusabile dei magistrati. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato su argomentazioni ipotetiche e non confrontato con la motivazione della decisione di merito. Anche il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità: la censura presupponeva che la Cassazione del 2016 non avesse colto il senso del motivo di ricorso, ma la sentenza richiamata aveva invece già affermato in modo decisivo che la prova orale non era utilizzabile ai fini interruttivi della prescrizione e che, essendo il credito prescritto, ogni prova testimoniale sull'esistenza del credito era irrilevante. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • L. 13 aprile 1988, n. 117, art. 2, comma 3

    La responsabilità del magistrato è ricondotta a ipotesi di colpa grave tipizzate, riconducibili al comune fattore della negligenza inescusabile; occorre un quid pluris rispetto alla colpa grave dell'art. 2236 c.c., nel senso che l'errore deve apparire non spiegabile alla luce delle particolarità della vicenda.

  • art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4

    Le doglianze sono state veicolate come violazione di legge e nullità della sentenza/procedimento, ma sono state reputate inammissibili o infondate perché non coglievano la ratio decidendi e difettavano di specificità.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro di motivazione e del giusto processo, ma le censure sono state respinte perché la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficiente e congruente.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Invocato per dedotta nullità della sentenza per difetto di motivazione, ma la Corte ha escluso l'omessa pronuncia e ha ritenuto che la decisione avesse affrontato, anche implicitamente, le deduzioni della parte.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione; non è stata ravvisata alcuna carenza tale da integrare nullità.

  • art. 183 c.p.c.

    La memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. è stata considerata l'atto deputato a veicolare le richieste istruttorie; il suo contenuto, ritenuto non espresso quanto all'interruzione della prescrizione, è stato decisivo nel negare la colpa grave.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel passaggio in cui si afferma che l'esame diretto degli atti processuali consente di verificare la specificità delle deduzioni e la loro effettiva pertinenza rispetto alla questione controversa.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nell'azione di responsabilità civile del magistrato, la colpa grave non coincide con il mero errore interpretativo o valutativo: è necessario un errore inescusabile, non spiegabile in relazione alle peculiarità della controversia.
  • Il giudice di merito può escludere la responsabilità del magistrato quando l'atto processuale rilevante non contenga in modo espresso e univoco la deduzione che si assume trascurata; la mancanza di chiarezza dell'atto impedisce di ravvisare una negligenza grave.
  • La censura di omessa pronuncia o di nullità della motivazione è inammissibile se la sentenza impugnata ha comunque esaminato, anche implicitamente, la questione decisiva e la doglianza non si confronta con la reale ratio decidendi.
  • In sede di ricorso per cassazione, la doglianza deve misurarsi con l'argomento decisivo posto a base della decisione impugnata; la mera riproposizione di una diversa lettura del fatto processuale, senza specifico confronto con la motivazione, determina inammissibilità per difetto di specificità.
  • La prova testimoniale non può essere utilizzata per superare un credito già ritenuto prescritto quando la questione decisiva riguarda l'inefficacia degli atti interruttivi; in tal caso, l'accertamento sull'esistenza del credito diviene irrilevante.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.