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Sentenza

Sentenza n. 479/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza n. 1597 del 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano, Sezione Quarta.

Giustizia amministrativa202407329

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia - Milano che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento comunale di inefficacia delle comunicazioni di inizio lavori e di ordine di non esecuzione delle coperture pressostatiche stagionali dei campi da tennis e padel

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società appellanti contestavano la sentenza del TAR che aveva ritenuto legittimo il provvedimento comunale del 12 ottobre 2023. Deducevano, in sintesi: che le coperture pressostatiche, temporanee e stagionali, potessero essere installate in edilizia libera senza modificare il permesso di costruire convenzionato in deroga e la relativa convenzione; che l'art. 10 delle N.T.A. del Piano dei Servizi richiedesse il permesso in deroga e la deliberazione consiliare soltanto per interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica o modifica della destinazione d'uso; la violazione del legittimo affidamento e la contraddittorietà dell'azione amministrativa, in ragione della mancata repressione delle installazioni negli anni precedenti; la sussistenza dei requisiti di precarietà strutturale e funzionale delle coperture; l'irrilevanza della deliberazione consiliare del 2022, con cui era stato negato l'interesse pubblico alle coperture fisse; nonché errori processuali relativi alla produzione documentale, alla pronuncia su poteri amministrativi non ancora esercitati e alla mancata declaratoria di improcedibilità. Le appellanti insistevano anche per il risarcimento dei danni.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché il centro sportivo era stato realizzato sulla base di un permesso di costruire convenzionato in deroga, di una deliberazione consiliare e di una convenzione riferiti a specifici elaborati progettuali approvati. L'installazione delle coperture, anche se qualificabile astrattamente come opera stagionale o di edilizia libera, costituiva una modifica dell'intervento già assentito e non poteva essere considerata isolatamente, poiché avrebbe eluso la precedente valutazione comunale sull'interesse pubblico e la necessità di sottoporre la modifica all'amministrazione. Il giudice ha ribadito che l'incidenza urbanistico-edilizia di una pluralità di opere deve essere valutata globalmente e non atomisticamente. Ha escluso il legittimo affidamento e la contraddittorietà, rilevando che il Comune non aveva mai espresso una valutazione di legittimità dell'intervento e che la mancata adozione di provvedimenti negli anni precedenti non rende legittimo un comportamento o un provvedimento illegittimo precedentemente tollerato. Ha inoltre ritenuto rilevante, nel quadro della valutazione discrezionale comunale, il precedente diniego dell'interesse pubblico alle coperture dei campi esterni. Gli errori processuali dedotti non avrebbero comunque potuto condurre a un esito diverso, stante la manifesta infondatezza delle censure di merito; è stata respinta anche la richiesta di improcedibilità, poiché le appellanti avevano mantenuto l'interesse alla decisione insistendo sulla domanda risarcitoria. La domanda risarcitoria è stata respinta per conseguenza della legittimità dell'azione amministrativa. Le appellanti sono state condannate in solido alle spese del grado, liquidate in euro 5.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, lett. e-bis), d.P.R. 380/2001

    La riconducibilità astratta di un intervento al regime delle opere stagionali o dell'edilizia libera non esclude la necessità di sottoporlo alla valutazione dell'amministrazione quando esso si sovrapponga a un intervento già assentito mediante titolo edilizio convenzionato e ne modifichi il quadro complessivo.

  • art. 10, comma 2, lett. e), f) e g), N.T.A. del Piano dei Servizi del Comune di Codevilla

    per gli edifici di nuova previsione, compresi gli ampliamenti degli edifici esistenti

    Le disposizioni devono essere interpretate in modo da consentire la valutazione complessiva dell'intervento e preservare la competenza del Consiglio comunale sulle modifiche progettuali incidenti sulle opere e sull'interesse pubblico già valutati.

  • art. 40 l.r. Lombardia 12/2005

    È richiamato quale disciplina della procedura per il rilascio del permesso di costruire in deroga previa deliberazione del Consiglio comunale.

  • art. 11, comma 2, l. 241/1990

    È invocato dalle appellanti per il rinvio ai principi civilistici in materia di obbligazioni e contratti applicabili alle convenzioni urbanistiche; il Consiglio di Stato non accoglie, tuttavia, la conseguente tesi secondo cui le opere stagionali potessero essere realizzate senza considerare il titolo edilizio e la convenzione già approvati.

  • art. 54, comma 1, c.p.a.

    La dedotta violazione processuale relativa alla produzione documentale è stata ritenuta in ogni caso inidonea a modificare l'esito del giudizio.

  • art. 63 c.p.a.

    La dedotta violazione delle regole sull'istruttoria processuale è stata ritenuta in ogni caso inidonea a modificare l'esito del giudizio.

  • art. 64 c.p.a.

    La dedotta violazione delle regole sull'acquisizione e valutazione della prova è stata ritenuta in ogni caso inidonea a modificare l'esito del giudizio.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    La censura relativa alla pronuncia su poteri amministrativi non ancora esercitati è stata disattesa perché, anche ove fondata, non avrebbe potuto condurre a un diverso esito, stante l'infondatezza delle censure sostanziali.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Non ricorrevano i presupposti per dichiarare l'improcedibilità, poiché le appellanti avevano mantenuto l'interesse alla decisione insistendo sulla domanda risarcitoria.

Massime di principio

  • Quando un'opera si sovrappone a un intervento edilizio già assentito mediante permesso di costruire convenzionato o in deroga, la sua eventuale qualificazione astratta come opera stagionale o intervento di edilizia libera non consente di valutarla isolatamente: occorre considerarla nel complesso dell'intervento già autorizzato e verificare se comporti una modifica del progetto, della convenzione o delle valutazioni pubblicistiche originarie.
  • La valutazione dell'incidenza urbanistico-edilizia di una pluralità di opere deve essere globale e non atomistica; la scomposizione dell'intervento in singole opere non può essere utilizzata per eludere il titolo edilizio, la deliberazione consiliare o la valutazione dell'interesse pubblico già richiesti dalla disciplina urbanistica.
  • L'installazione di opere astrattamente precarie o stagionali richiede una nuova valutazione dell'amministrazione quando incide su un assetto edilizio e urbanistico già definito da un titolo convenzionato e modifica il quadro progettuale precedentemente approvato.
  • La mera tolleranza o mancata repressione di interventi analoghi in precedenza non genera un legittimo affidamento sulla loro legittimità; il destinatario non può invocare come figura sintomatica dell'eccesso di potere un precedente comportamento amministrativo favorevole che sia esso stesso illegittimo.
  • La declaratoria di improcedibilità non può essere pronunciata quando il ricorrente, pur prospettando la sopravvenuta rimozione dell'opera, mantiene l'interesse alla decisione insistendo anche sulla domanda risarcitoria.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani attuativi e lottizzazioniDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSopravvenuta carenza di interesse

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