Cassazione Civile, Ordinanza n. 25343/2021 del 20/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di gestione patrimoniale e di conto corrente collegati a operazioni finanziarie. L'originario investitore aveva convenuto la banca e la società di gestione sostenendo, in sintesi, che: la clausola sulla leva finanziaria sarebbe stata violata; gli interessi e le commissioni applicati sui conti correnti connessi alla gestione sarebbero stati illegittimi; i contratti di gestione patrimoniale sarebbero nulli per indeterminabilità dell'oggetto; vi sarebbe stato un collegamento negoziale tra i finanziamenti concessi dalla banca e le gestioni patrimoniali; sarebbero stati violati gli obblighi informativi e comportamentali previsti dalla normativa di settore; la gestione avrebbe reso in modo peggiore del benchmark di riferimento. In cassazione gli eredi hanno articolato sei motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità per asserito giudicato interno sulla validità dei rapporti bancari; 2) violazione delle norme su forma e oggetto del contratto di gestione per indeterminabilità dell'oggetto; 3) violazione di norme processuali e sostanziali per il mancato riconoscimento del collegamento negoziale tra finanziamenti bancari e gestione patrimoniale; 4) violazione della disciplina sulla leva finanziaria; 5) violazione dell'art. 345 c.p.c., dell'art. 112 c.p.c. e delle norme Consob sugli obblighi informativi, in particolare sull'art. 29 Reg. Consob; 6) violazione della disciplina sul benchmark e mala gestio della società di gestione. Il primo motivo è stato rinunciato nel corso del giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla nullità dei contratti di gestione per indeterminabilità dell'oggetto, affermando che, nella disciplina applicabile, l'oggetto del contratto è il servizio di gestione e non l'ammontare dei conferimenti, che possono intervenire anche successivamente. Ha dichiarato inammissibile il motivo sul collegamento negoziale, perché mirava a una diversa ricostruzione dei fatti e del materiale probatorio, riservata al giudice di merito. Di conseguenza ha ritenuto infondato anche il motivo sulla leva finanziaria, perché presupponeva proprio quel collegamento negoziale negato dai giudici di merito. Ha poi ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile il motivo sugli obblighi informativi: la censura sull'art. 29 Reg. Consob era nuova in appello e non adeguatamente allegata; inoltre non risultava provato il presupposto fattuale dell'operatività non adeguata al profilo di rischio né l'affidamento di un ruolo di intermediario alla banca nei termini dedotti. Infine ha dichiarato inammissibile la censura sul benchmark, perché diretta a ottenere una nuova valutazione del merito; ha però precisato che, in concreto, il mero scostamento dal benchmark non basta di per sé a integrare mala gestio, dovendosi verificare le cause dello scostamento e l'eventuale colpa del gestore. Il ricorso è stato respinto con condanna dei ricorrenti alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciare su domande nuove o su fatti non allegati; in cassazione la censura è inammissibile se mira a introdurre questioni non devolute o a contestare il modo in cui il merito ha qualificato la domanda.
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte o disposte fuori dai limiti di legge, non quando si contesta la valutazione del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
Il sindacato di legittimità non consente di censurare il prudente apprezzamento delle prove, salvo l'uso di prove legali in modo contra legem o l'attribuzione di valore di prova legale a elementi che non lo hanno.
art. 1346 c.c.
L'oggetto del contratto di gestione patrimoniale è determinabile se riferito al servizio di gestione; non è necessario che nel modulo siano già indicati gli specifici conferimenti iniziali o successivi.
art. 1362 c.c.
La censura di violazione dei criteri ermeneutici richiede l'indicazione specifica del canone violato e del modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato; non basta proporre una lettura alternativa dei fatti.
art. 1418 c.c.
La nullità per indeterminabilità dell'oggetto non sussiste se il contratto individua il servizio di gestione e rinvia a conferimenti eventualmente successivi eseguiti in attuazione del rapporto.
art. 1421 c.c.
La nullità è rilevabile d'ufficio, ma la questione non può essere riproposta in cassazione quando risulti coperta da giudicato interno o comunque non devoluta ritualmente.
art. 21 d.lgs. n. 58/1998
Gli obblighi di diligenza, correttezza e informazione vanno valutati secondo il concreto contenuto della domanda e del thema decidendum; non possono essere estesi a profili mai allegati tempestivamente.
art. 23 d.lgs. n. 58/1998
La forma scritta del contratto quadro rileva nei limiti della disciplina speciale; la questione non può essere riesaminata se coperta da giudicato interno o non ritualmente devoluta.
art. 24 d.lgs. n. 58/1998
La disciplina della gestione di portafogli impone obblighi specifici, ma la loro applicazione presuppone il corretto accertamento del rapporto e delle modalità operative effettivamente adottate.
art. 117 d.lgs. n. 385/1993
La pretesa nullità per difetto di forma dei rapporti bancari non può essere esaminata se la questione è stata ritenuta coperta da giudicato interno.
art. 28 Reg. Consob n. 11522/1998
L'intermediario deve fornire informazioni adeguate sulla natura e sui rischi degli investimenti; il giudizio di fatto sulla sufficienza dell'informativa è riservato al merito se sorretto da motivazione congrua.
art. 29 Reg. Consob n. 11522/1998
L'obbligo di avvertire il cliente riguarda l'operazione non adeguata al suo profilo di rischio; la relativa doglianza è inammissibile se la non adeguatezza non è stata specificamente allegata tempestivamente.
art. 30 Reg. Consob n. 11522/1998
Nel contratto scritto di servizi di investimento devono essere indicate le caratteristiche del servizio, le modalità di esecuzione e gli altri elementi previsti, ma non necessariamente l'ammontare dei conferimenti iniziali.
art. 37 Reg. Consob n. 11522/1998
Per il contratto di gestione patrimoniale si applicano le regole speciali sul contenuto formale del rapporto, integrate dal richiamo all'accordo quadro.
art. 38 Reg. Consob n. 11522/1998
La disciplina regolamentare è richiamata per gli obblighi connessi alla gestione patrimoniale e alle cautele operative dell'intermediario.
art. 40 Reg. Consob n. 11522/1998
Norma richiamata nel contesto della disciplina regolamentare della gestione degli investimenti e degli obblighi dell'intermediario.
art. 41 Reg. Consob n. 11522/1998
La leva finanziaria può operare solo nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa di settore; la sua violazione presuppone però che sia provato il concreto superamento del limite pattuito o consentito.
art. 42 Reg. Consob n. 11522/1998
Il benchmark è un parametro oggettivo di riferimento coerente con i rischi della gestione e serve a misurare i risultati del gestore, ma il suo mero scostamento non integra automaticamente inadempimento.
art. 47 Reg. Consob n. 11522/1998
La regolazione delle modalità operative della gestione rileva ai fini dell'accertamento degli eventuali inadempimenti dell'intermediario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La rinuncia a uno o più motivi di ricorso rende superflua la decisione sulla loro fondatezza.
Massime di principio
- Nel contratto di gestione patrimoniale l'oggetto essenziale è il servizio di gestione, non l'indicazione analitica dei conferimenti iniziali o successivi, che possono essere effettuati anche in corso di rapporto in esecuzione del contratto quadro.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivisitazione del fatto: quando la doglianza mira solo a una diversa lettura delle prove o degli elementi istruttori, essa è inammissibile in cassazione.
- La deduzione di nullità o di inadempimento in materia di servizi di investimento richiede una specifica e tempestiva allegazione dei fatti costitutivi, inclusa, ove rilevante, la non adeguatezza dell'operazione rispetto al profilo di rischio del cliente.
- Il mero scostamento del risultato di gestione dal benchmark non basta, da solo, a fondare la responsabilità del gestore: occorre verificare le ragioni concrete dello scostamento e l'eventuale colpa nell'esecuzione del mandato.
- L'obbligo informativo dell'intermediario va valutato in relazione al contenuto concreto della domanda e alle allegazioni tempestivamente introdotte nel processo; questioni nuove dedotte solo in appello sono inammissibili.
- Il giudizio sull'interpretazione della domanda e dei contratti appartiene al merito ed è sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, non per la mera preferenza di una diversa lettura plausibile.
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