Sentenza del 03/11/2016 n. 351 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Intimazione di pagamento - Regolarità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa procedura è stata ritenuta regolare. L'intimazione di pagamento, se emessa entro l'anno dalla notificazione della cartella esattoriale e conforme al modello approvato dal Ministero delle finanze e dal Direttore Generale del Dipartimento delle entrate, può essere notificata senza allegare nuovamente la cartella esattoriale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la regolarità dell'intimazione di pagamento notificata senza allegare la cartella esattoriale, sostenendo che tale omissione ne compromettesse la validità. La questione riguardava anche il fatto che l'intimazione fosse stata emessa entro un anno dalla notificazione della cartella e redatta utilizzando il modello ministeriale approvato.
Norme richiamate
Articolo 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
L'intimazione di pagamento è necessaria quando, decorso il termine previsto, l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella. Se l'intimazione è emessa entro tale periodo, non è necessario rinnovare o allegare la cartella esattoriale già notificata.
Decreto del Ministero delle finanze e decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate del 28 giugno 1999, e successive modifiche
L'utilizzo del modello ufficiale approvato per l'intimazione contribuisce a garantire la regolarità formale dell'atto.
Massime di principio
- L'intimazione di pagamento notificata entro un anno dalla cartella esattoriale può essere valida anche se la cartella non viene materialmente allegata, purché quest'ultima sia stata regolarmente notificata.
- La conformità dell'intimazione al modello ufficiale approvato costituisce un elemento rilevante per la sua regolarità formale.
- L'assenza della cartella allegata non determina automaticamente la nullità dell'intimazione: occorre verificare la precedente notificazione della cartella e la possibilità per il contribuente di identificarne il contenuto e il debito.
- Se invece l'intimazione viene notificata oltre un anno dalla cartella, oppure la cartella non risulta validamente notificata, la valutazione può essere diversa e l'atto può risultare contestabile.
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