Cassazione Penale, Sentenza n. 29526/2026 del 04/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un condannato per associazione di tipo mafioso che, in sede esecutiva, ha chiesto alla Corte di appello quale giudice dell'esecuzione di riconoscere la fungibilità di due periodi di carcerazione presofferta, ai fini dell'esecuzione di una pena concorrente, sostenendo che il reato associativo fosse cessato prima della data indicata nell'imputazione e nella sentenza di cognizione. Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza ritenendo operante il divieto di cui all'art. 657, comma 4, c.p.p., perché la condanna era stata pronunciata per un reato contestato e ritenuto commesso sino a una precisa data finale. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 666 e 657 c.p.p., sostenendo: 1) che il giudice dell'esecuzione avrebbe comunque il potere-dovere di verificare in concreto la data effettiva di cessazione della permanenza anche in presenza di contestazione "chiusa"; 2) che il provvedimento avrebbe confuso i concetti di adesione e partecipazione all'associazione, trascurando che la detenzione ininterrotta dal 2016 e l'assenza di condotte di rilievo successive al 14/02/2020 dimostrerebbero la cessazione della partecipazione prima del 25/02/2021; 3) che la motivazione della sentenza di merito, escludendo la recidiva per mancanza di condotte successive al 14/02/2020, implicherebbe una diversa data di cessazione del reato, che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto valorizzare per retrodatare il tempus commissi delicti e consentire il presofferto. La Procura generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondate le censure sulla pretesa possibilità del giudice dell'esecuzione di modificare la data finale di consumazione di un reato permanente contestato in forma chiusa: in tale ipotesi l'eventuale diversa data di cessazione integra una modifica del giudicato, consentita solo nel giudizio di cognizione. Ha inoltre affermato che, nel delitto di associazione mafiosa, lo stato detentivo dell'imputato non interrompe di per sé la permanenza della partecipazione, che cessa solo per fatti inequivoci di dissociazione, cessazione della consorteria, recesso o esclusione. La mancata valorizzazione, in sentenza, di condotte successive al 14/02/2020 ai fini della recidiva non equivale a un accertamento di cessazione della partecipazione al sodalizio. È stata inoltre ritenuta inammissibile per carenza di interesse la doglianza sulla pretesa retrodatazione al 14/02/2020, perché anche tale data non avrebbe comunque consentito il riconoscimento della fungibilità richiesta, essendo il presofferto anteriore.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Il delitto di associazione mafiosa è reato permanente; la partecipazione non cessa per il solo stato detentivo, ma richiede elementi inequivoci di interruzione del vincolo associativo.
art. 657, comma 4, c.p.p.
Vieta, in sede esecutiva, lo scomputo del presofferto quando la data di cessazione della permanenza del reato è già cristallizzata dal giudicato su un capo di imputazione chiuso.
art. 666 c.p.p.
Delimita i poteri del giudice dell'esecuzione, che può interpretare il giudicato ma non modificarne gli elementi essenziali.
Massime di principio
- Nel caso di reato permanente contestato in forma "aperta", se dalla sentenza di condanna non emerge in modo espresso la data di cessazione della condotta, il giudice dell'esecuzione può accertarla sulla base degli elementi già acquisiti nel giudizio di cognizione, purché si tratti di interpretare il giudicato e non di alterarlo.
- Nel caso di reato permanente contestato in forma "chiusa", la data di cessazione della permanenza indicata nel capo di imputazione e recepita nella decisione di merito entra nel giudicato e non può essere retrodataata dal giudice dell'esecuzione; una diversa individuazione del tempus commissi delicti richiede impugnazione nel giudizio di cognizione.
- Nel delitto di associazione di tipo mafioso, la partecipazione si sostanzia nello stabile inserimento nel sodalizio e nella messa a disposizione dell'agente; essa non si esaurisce in una mera adesione iniziale, ma richiede un contributo effettivo anche solo morale al mantenimento in vita dell'associazione.
- Lo stato di detenzione del partecipe non è di per sé sufficiente a far cessare la permanenza del reato associativo; occorrono elementi univoci di cessazione del vincolo, come dissociazione, cessazione dell'organizzazione, recesso o esclusione, oppure un accertamento in tal senso compiuto dal giudice di merito.
- La mancata attribuzione di rilievo, ai fini della recidiva o di altri profili, a condotte successive a una certa data non equivale automaticamente a un accertamento della cessazione della partecipazione associativa in quella medesima data.
- La doglianza è inammissibile per carenza di interesse quando, anche accogliendo la diversa ricostruzione temporale proposta, non si otterrebbe comunque il risultato pratico richiesto, come nel caso in cui il presofferto resti comunque anteriore alla data di cessazione prospettata.
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