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Sentenza

Sentenza n. 1681/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600482

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura negoziata per il servizio di trasporto scolastico, diniego di revoca dell'esclusione e aggiudicazione della gara alla controinteressata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il verbale di riesame delle offerte e di esclusione, il riscontro negativo alla richiesta di revoca dell'esclusione e di soccorso istruttorio, nonché la determina di aggiudicazione della procedura negoziata, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso. In primo luogo ha contestato la propria esclusione, disposta per la mancata indicazione separata dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per la sicurezza, sostenendo che la piattaforma non consentisse l'inserimento separato di tali dati e invocando il principio secondo cui l'omessa indicazione non determina l'esclusione quando la modulistica o la piattaforma rendano materialmente impossibile l'adempimento. Ha inoltre dedotto l'illegittimo utilizzo del soccorso istruttorio in favore dell'aggiudicataria, sostenendo che la produzione di una versione revisionata del contratto di locazione dello scuolabus di riserva avesse sanato ex post la mancanza di un requisito di partecipazione. Con i motivi aggiunti, fondati sulla documentazione acquisita mediante accesso agli atti, ha contestato ulteriormente il possesso, da parte dell'aggiudicataria, dei requisiti relativi alla disponibilità del mezzo principale e del mezzo sostitutivo, alla capienza, alla copertura assicurativa e alla corrispondenza delle targhe, deducendo anche la falsità delle dichiarazioni rese. Sono stati denunciati, complessivamente, violazione e falsa applicazione del d.lgs. 36/2023, della lex specialis e dei chiarimenti di gara, omesso soccorso istruttorio, violazione del legittimo affidamento, sviamento, falsità dei presupposti, carenza di istruttoria, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente la domanda di annullamento dell'aggiudicazione, rilevando che l'eventuale annullamento dell'esclusione non avrebbe comunque consentito alla ricorrente di conseguire l'aggiudicazione, poiché la procedura era basata sul prezzo più basso e l'offerta della controinteressata era economicamente migliore. La domanda di annullamento dell'aggiudicazione è stata ritenuta infondata. Quanto al soccorso istruttorio, il Collegio ha distinto tra integrazione di una carenza documentale e acquisizione successiva di un requisito mancante: l'aggiudicataria aveva già prodotto, al momento della partecipazione, un contratto di locazione relativo al mezzo di riserva, dimostrando quindi il possesso del requisito della disponibilità del mezzo; la successiva richiesta dell'amministrazione aveva riguardato soltanto l'integrazione della documentazione, in particolare la durata ininterrotta della disponibilità per l'intera durata dell'appalto, senza modificare l'offerta tecnica o economica e senza sanare la mancanza originaria del requisito. Sono state respinte anche le censure aggiunte sul possesso dei mezzi. Per il mezzo principale, la disponibilità era stata dimostrata entro il termine di partecipazione mediante dichiarazione della proprietaria, mentre il successivo comodato e l'acquisto costituivano sviluppi del titolo di disponibilità. Per il mezzo sostitutivo, la documentazione e i chiarimenti della proprietaria smentivano la tesi secondo cui sarebbe stato riconosciuto un solo contratto o che il mezzo non fosse nella disponibilità dell'aggiudicataria. Il TAR ha quindi escluso sia la carenza dei requisiti sia la falsità delle dichiarazioni e ha ritenuto legittima l'aggiudicazione. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati respinti; le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    “Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per: a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa ...; b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione ... e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara ...”

    Il soccorso istruttorio consente di integrare documenti mancanti o irregolari relativi alla partecipazione, ma non può modificare l'offerta tecnica o economica né essere utilizzato per acquisire ex novo un requisito di partecipazione mancante; nel caso concreto era invece legittimo per integrare la prova documentale di un requisito già posseduto.

  • art. 108 d.lgs. 36/2023

    È richiamato nell'ambito della disciplina dell'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso; il Collegio ha valorizzato il fatto che l'offerta della controinteressata fosse economicamente migliore, escludendo l'utilità dell'eventuale riammissione della ricorrente ai fini dell'aggiudicazione.

  • artt. 94 e 95 d.lgs. 36/2023

    Sono richiamati dalla ricorrente con riferimento ai requisiti e alle condizioni di partecipazione; la decisione ha comunque accertato in concreto il possesso dei requisiti tecnici richiesti dalla lex specialis da parte dell'aggiudicataria.

Massime di principio

  • Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per acquisire ex novo un requisito di partecipazione mancante al momento della presentazione dell'offerta, ma è legittimo quando il requisito era già posseduto e documentato dall'operatore economico e l'amministrazione richiede soltanto l'integrazione o la regolarizzazione della relativa prova documentale.
  • La produzione, mediante soccorso istruttorio, di una versione integrata o più precisa del documento comprovante un requisito di partecipazione non comporta modifica dell'offerta né acquisizione postuma del requisito quando la documentazione originaria dimostrava già, sia pure in modo non completo, il possesso sostanziale del requisito.
  • Quando la gara è aggiudicata con il criterio del prezzo più basso e l'offerta dell'impresa aggiudicataria è inferiore a quella dell'impresa esclusa, l'eventuale annullamento dell'esclusione non produce un'utilità concreta ai fini dell'aggiudicazione se non sono fondate le censure contro l'aggiudicazione stessa.
  • La disponibilità di un bene richiesto quale requisito di partecipazione può essere dimostrata mediante documentazione diversa dal contratto definitivo, purché dalla documentazione prodotta emerga il possesso della disponibilità entro il termine previsto dalla lex specialis; la successiva formalizzazione del titolo non rende per ciò solo tardivo il requisito.
  • La verifica giudiziale del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario deve essere condotta sulla base della documentazione complessiva e dei chiarimenti forniti dal titolare del bene, senza desumere automaticamente la falsità delle dichiarazioni da divergenze o pluralità di documenti che risultino spiegabili alla luce del rapporto contrattuale complessivo.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieSoccorso istruttorio
IstitutiSoccorso istruttorioLegittimazione e interesse a ricorrereConcorrenza ed evidenza pubblicaDifetto di istruttoria

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