Cassazione Civile, Ordinanza n. 20185/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale svolta nei confronti di un consorzio cooperativo e di alcune cooperative consorziate operanti nel settore dei trasporti. L'Amministrazione ha contestato l'omessa dichiarazione e il mancato versamento delle ritenute operate sugli emolumenti corrisposti ai soci/lavoratori e ha notificato un avviso di accertamento per l'anno 2014 sia alla cooperativa cessata sia personalmente a un soggetto ritenuto amministratore e liquidatore di fatto, cioè il vero gestore della compagine, qualificata come schermo societario fittizio. Il contribuente ha impugnato l'atto sostenendo, in sintesi, l'insussistenza del presupposto impositivo e l'assenza di prova del suo ruolo di amministratore o liquidatore di fatto, nonché la mancata prova della sua colpa quale liquidatore ai sensi dell'art. 2495 c.c.; in cassazione ha proposto due motivi: (1) violazione dell'art. 28 D.Lgs. 175/2014 e omessa motivazione/omessa pronuncia sul punto; (2) violazione dell'art. 2697 c.c. per difetto di prova, anche presuntiva, del ruolo di datore di lavoro di fatto e quindi del presupposto della responsabilità tributaria personale. La Corte ha rilevato che le doglianze non si confrontavano adeguatamente con la motivazione della CTR, che aveva valorizzato il PVC, le dichiarazioni dei lavoratori e la circostanza che il ricorrente gestisse di fatto le cooperative, pagasse gli stipendi e avesse consegnato ai verificatori la documentazione retributiva; ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in presenza di società-cartiera, può presumersi che l'amministratore di fatto abbia incamerato i proventi dell'evasione, gravando su di lui l'onere della prova contraria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato per difetto di specificità e perché l'art. 28 D.Lgs. 175/2014, nella parte verosimilmente evocata, riguarda la responsabilità dei liquidatori per il mancato pagamento dei crediti tributari; ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e per il resto infondato, poiché il ricorrente non ha specificamente censurato la ratio decidendi della CTR e non ha scalfito il quadro probatorio, fondato sul PVC e sugli elementi che dimostravano la gestione sostanziale delle cooperative da parte sua. La sentenza impugnata è stata quindi confermata, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
comma 1, n. 3; comma 1, n. 4; comma 1, n. 5
La Corte osserva che il ricorrente ha formulato in modo non chiaro le censure, confondendo violazione di legge, omessa pronuncia e vizio motivazionale, con conseguente difetto di specificità del motivo.
art. 28 D.Lgs. 175/2014
La norma viene letta come riferita alla responsabilità dei liquidatori dei soggetti passivi d'imposta che non adempiono al pagamento delle imposte dovute con le attività della liquidazione, salvo prova di aver soddisfatto i crediti tributari o crediti di rango superiore prima dell'assegnazione ai soci.
art. 2495 c.c.
Il ricorrente lo invoca per sostenere che i creditori sociali possano agire verso i soci della società estinta nei limiti di quanto riscosso e verso il liquidatore solo se il mancato pagamento dipenda da sua colpa.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce che, nel caso di società cartiera o di amministratore di fatto, l'Amministrazione può fondare la pretesa su elementi presuntivi; incombe poi al soggetto ritenuto gestore di fatto fornire la prova contraria.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura è inammissibile se non indica con precisione dove e come la questione sia stata tempestivamente dedotta nei gradi di merito e non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- In materia di accertamento tributario, quando dagli atti emerga che una società operi come schermo fittizio o cartiera, è consentito valorizzare presunzioni semplici per attribuire la gestione sostanziale e la riferibilità dei proventi al soggetto che ne esercita il controllo effettivo.
- L'amministratore di fatto di una struttura societaria fittizia può essere chiamato a rispondere della pretesa fiscale in base agli elementi indiziari raccolti dall'Amministrazione, restando a suo carico l'onere di fornire prova contraria idonea a superare la presunzione.
- La doglianza sulla mancanza del presupposto impositivo non è ammissibile se si risolve nella mera contrapposizione di una diversa lettura delle prove rispetto a quella adottata dal giudice di merito, senza evidenziare errori logici o giuridici della motivazione.
- La responsabilità dei liquidatori per debiti tributari presuppone, secondo la disciplina richiamata, il mancato pagamento con le attività della liquidazione e l'assenza di prova di aver soddisfatto i crediti tributari prima dell'assegnazione dell'attivo o di aver pagato crediti di rango superiore.
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