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Sentenza

Sentenza del 24/01/2019 n. 1959 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia del Territorio ha impugnato la sentenza della CTR del Molise sostenendo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15. Secondo l'Amministrazione, l'agevolazione fiscale prevista per i finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca spettava soltanto alle banche e agli istituti di credito, non anche agli intermediari finanziari come Finmolise S.p.A., ente che aveva erogato il mutuo alla contribuente. L'Agenzia contestava quindi la sussistenza del requisito soggettivo necessario per l'applicazione dell'imposta sostitutiva agevolata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha applicato i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 242 del 2017, che ha dichiarato incostituzionale l'esclusione degli intermediari finanziari dall'agevolazione prevista dall'art. 15 del D.P.R. n. 601 del 1973, nella versione applicabile al caso. La ratio dell'agevolazione è incentivare gli investimenti produttivi realizzati mediante finanziamenti a medio e lungo termine; tale finalità non dipende dalla natura bancaria o non bancaria del soggetto finanziatore. Pertanto, l'operazione di finanziamento garantita da ipoteca poteva beneficiare dell'agevolazione anche se effettuata da un intermediario finanziario abilitato. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15

    Disciplina delle agevolazioni tributarie

    La norma prevede un regime fiscale agevolato per i finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca. Nella versione originaria, l'agevolazione era riferita alle operazioni effettuate da banche e istituti di credito; tale limitazione è stata ritenuta incostituzionale nella parte in cui escludeva gli intermediari finanziari abilitati.

  • L. 24 dicembre 2007, n. 244

    Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

    La sentenza costituzionale ha esaminato l'art. 15 del D.P.R. n. 601 del 1973 nella versione precedente alle modifiche introdotte da questa legge.

  • D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, artt. 106 e 107

    Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

    Le disposizioni individuano gli intermediari finanziari abilitati all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti e il relativo sistema di iscrizione e vigilanza. La loro abilitazione rende irragionevole escluderli dal beneficio fiscale quando svolgono operazioni aventi la stessa natura economica di quelle bancarie.

  • Costituzione, art. 41

    La Corte costituzionale ha ravvisato anche una violazione della libertà di iniziativa economica privata, sotto il profilo della libertà di concorrenza, poiché l'esclusione degli intermediari finanziari determinava una disparità ingiustificata tra operatori abilitati.

  • Costituzione, art. 47

    La tutela del risparmio e la competenza delle banche nella raccolta del risparmio non giustificano, di per sé, l'esclusione degli intermediari finanziari dall'agevolazione, quando la ratio del beneficio riguarda esclusivamente l'erogazione di credito a medio e lungo termine.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 242 del 2017

    Ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'esclusione degli intermediari finanziari dall'agevolazione dell'art. 15 del D.P.R. n. 601 del 1973, ritenendo che banche e intermediari finanziari si trovino in situazioni analoghe rispetto alla finalità di incentivare gli investimenti produttivi.

Massime di principio

  • Per applicare l'agevolazione fiscale sui finanziamenti a medio e lungo termine occorre verificare soprattutto la natura dell'operazione e la sua durata, non soltanto la qualifica bancaria del soggetto finanziatore.
  • Un intermediario finanziario abilitato ai sensi del TUB può beneficiare del regime agevolato quando eroga un finanziamento a medio o lungo termine assistito dalle garanzie previste dalla legge.
  • La modalità con cui il finanziatore reperisce la provvista è normalmente irrilevante se la ratio dell'agevolazione riguarda l'erogazione del credito e il sostegno agli investimenti produttivi.
  • Le agevolazioni fiscali, pur essendo di regola interpretate restrittivamente, possono essere estese in via conseguenziale quando una limitazione normativa crea una disparità irragionevole tra operatori abilitati che svolgono attività economicamente equivalenti.
  • In controversie analoghe, è necessario verificare la disciplina applicabile ratione temporis e gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2017, oltre all'effettiva abilitazione dell'intermediario e alla durata del finanziamento.

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