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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6573/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la convalida del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive e degli obblighi di presentazione presso gli uffici di polizia (DASPO) disposti dal Questore. I motivi sono tre: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 6 L. 401/1989 e errata identificazione dell'interessato, contestando che i fotogrammi non consentirebbero l'individuazione certa del Lauricella; (2) violazione e difetto di motivazione sulla pericolosità del soggetto e sull'attribuzione delle condotte violente, nonché impossibilità di accertare il possesso di armi contundenti; (3) mancanza di motivazione sull'urgenza e sulla necessità di due obblighi di firma e sul perché il semplice divieto di accesso non sarebbe sufficiente, con ulteriore censura circa l'irrilevanza pratica delle prescrizioni per la distanza dello stadio "casalingo" attuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero, in gran parte, contestazioni di merito o valutazioni probatorie non idonee per la legittimità della decisione di convalida. In particolare: il ricorrente non ha specificamente dedotto il travisamento della prova né allegato documenti idonei a dimostrare un errore di identificazione; in materia di DASPO la convalida richiede solo una valutazione indiziaria e non la certezza probatoria; la convalida può legittimamente richiamare per relationem la motivazione del provvedimento del Questore; la misura impugnata non è manifestamente irragionevole né sproporzionata (peraltro il G.i.p. ha ridotto la durata delle prescrizioni). Infine, per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge 13 dicembre 1989, n. 401

    L'art. 6 disciplina le misure di prevenzione per chi partecipa a episodi di tifo violento (DASPO). In sede di convalida giudiziale è sufficiente una valutazione indiziaria dell'attribuibilità della condotta al destinatario; non è richiesta la certezza probatoria.

  • Codice di procedura penale

    L'art. 616 regola le conseguenze in materia di spese e sanzioni quando il ricorso è inammissibile; qui è stato richiamato per irrogare la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Il riferimento ricorda che i provvedimenti provvisori restrittivi della libertà adottati dall'autorità di polizia hanno natura 'servente' rispetto al controllo giudiziale; la convalida giudiziale verifica la legalità dell'atto amministrativo ma non sostituisce la valutazione discrezionale dell'autorità di polizia, salvo manifesta irragionevolezza.

Massime di principio

  • Nelle impugnazioni contro il DASPO occorre indicare vizi di legittimità specifici: semplici contestazioni del merito o della valutazione probatoria sono inammissibili in Cassazione.
  • Per contestare l'identificazione (errore di persona) è necessario dedurre il travisamento della prova con specificità e allegare atti o documenti che sostengano l'asserita errata identificazione.
  • In materia di misure preventive antiviolenza negli stadi, il giudice di convalida può basarsi su valutazioni indiziarie: non è richiesta la certezza assoluta dell'attribuzione della condotta al destinatario.
  • La convalida può legittimamente richiamare per relationem la motivazione del provvedimento amministrativo (del Questore), purché l'insieme offra un adeguato riscontro logico-giuridico; la giurisdizione verifica la legalità e la proporzionalità, non rifà la valutazione discrezionale di polizia.
  • Per ottenere l'annullamento di misure come obblighi di firma o divieto di accesso, il ricorrente deve dimostrare manifesta irragionevolezza o sproporzione, non semplici argomentazioni di opportunità o contingente inconvenienza (es. sede 'casalinga' diversa).
  • Ricorsi infondati o manifestamente inammissibili possono comportare condanne alle spese e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie alla Cassa delle ammende.

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