Sentenza n. 207/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto direttoriale n. 68/2025 del 18 aprile 2025 (prot. n. 3265) di approvazione della graduatoria definitiva relativa alla procedura selettiva pubblica, per soli titoli, finalizzata alla formazione di una graduatoria d’istituto settore disciplinare COMP/05 Canto Pop Rock; - del decreto direttoriale n. 56/2025 del 2 aprile 2025 (prot. n. 2692) di approvazione della graduatoria provvisoria; - del verbale interno n. 7.2 del 16 aprile 2025 con il quale la Commissione d'esame ha riscontrato il reclamo presentato dalla ricorrente; - dei verbali redatti dalla Commissione inclusi il verbale interno n. 1 di individuazione dei criteri di valutazione e i verbali interni di valutazione dei candidati; - del decreto direttoriale prot. n. 9877 del 3 dicembre 2024 di nomina della Commissione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva e atti della procedura selettiva pubblica per soli titoli finalizzata alla formazione di una graduatoria d’istituto per incarichi di docenza nel settore COMP/05 Canto Pop Rock
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva, quella provvisoria, il verbale di esame del reclamo, i verbali della Commissione e l’atto di nomina della Commissione. Ha contestato, anzitutto, l’attribuzione di 47,3 punti per i titoli artistico-culturali e professionali, ritenendola illogica e incongrua rispetto al punteggio di 85 punti ottenuto l’anno precedente in una procedura analoga, fondata sui medesimi criteri e sub-criteri, nonché rispetto ai punteggi degli altri candidati. Ha inoltre dedotto il difetto di motivazione del provvedimento di rettifica, che aveva modificato alcuni punteggi senza spiegare le ragioni delle variazioni relative ai titoli artistico-culturali e professionali, limitandosi a un generico richiamo alla normativa sopravvenuta. Con un terzo motivo ha contestato la composizione della Commissione, perché priva di componenti esterni e composta, salvo il Presidente, da docenti di discipline diverse da quella oggetto della selezione, senza motivazione circa l’impossibilità di nominare docenti esterni o docenti della materia. Con un quarto motivo ha censurato la determinazione dei sub-criteri dopo che la Commissione aveva conosciuto i nominativi dei candidati, in violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio. Ha anche dedotto l’esistenza di rapporti di conoscenza tra commissari e candidati, tali da imporre la dichiarazione di incompatibilità o astensione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato tutti gli atti impugnati. Ha dichiarato inammissibili le censure dirette a ottenere una nuova valutazione sostitutiva dei titoli artistici da parte del giudice, inclusa la richiesta di riconoscere maggiore pregio a concerti e produzioni musicali o minore pregio ai titoli degli altri candidati. Ha tuttavia ritenuto fondata la censura di difetto di motivazione, poiché il punteggio attribuito alla ricorrente per i titoli artistico-culturali e professionali era sceso da 85 a 47,3 punti in circa un anno, sulla base di criteri sostanzialmente identici, senza che la Commissione avesse indicato nuovi e motivati elementi idonei a giustificare lo scostamento. Anche il provvedimento di rettifica non spiegava le variazioni relative a tali titoli e si limitava a un richiamo generico alla normativa sopravvenuta. Ha accolto la censura sulla composizione della Commissione, ritenendo applicabile la determinazione MIUR-AFAM n. 3154/2011, nonostante l’applicazione differita del d.P.R. n. 143/2019. La determinazione ministeriale imponeva la presenza di almeno un docente esterno e consentiva il ricorso a docenti di discipline affini solo in mancanza di docenti della materia; eventuali deroghe dovevano essere giustificate da concrete ed eccezionali esigenze organizzative. Nel caso concreto mancavano sia la motivazione sull’impossibilità di nominare un componente esterno sia la dimostrazione dell’assenza di docenti di ruolo della materia. Ha inoltre accolto la censura relativa alla tardiva fissazione dei sub-criteri: la Commissione aveva preso conoscenza dell’elenco dei candidati prima di determinare i sub-criteri, violando la necessaria priorità tra fissazione dei criteri e conoscenza dei nominativi. Ha invece respinto la censura concernente l’incompatibilità derivante dalla mera conoscenza personale o professionale di una candidata, ritenendo tale circostanza, in un contesto accademico ristretto, non sufficiente a imporre astensione o dichiarazione di incompatibilità. Il Conservatorio è stato condannato al pagamento di 3.000 euro di spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 105, comma 1, c.p.a.
Ha consentito la prosecuzione davanti al TAR del giudizio originariamente promosso, dopo la riforma della precedente sentenza che aveva declinato la giurisdizione amministrativa.
art. 134 c.p.a.
Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni della Commissione non può trasformarsi in un sindacato di merito e sostitutivo, fuori dai casi tassativi previsti per la giurisdizione estesa al merito.
art. 5, comma 3, lett. f), d.P.R. n. 143/2019
La disposizione sulla composizione delle Commissioni, poi abrogata, non era applicabile ratione temporis perché l’efficacia del regolamento era differita all’anno accademico 2025/2026.
art. 18, comma 1, lett. a), d.P.R. 24 aprile 2024, n. 83
Ha abrogato la disposizione del d.P.R. n. 143/2019 relativa alla composizione delle Commissioni.
art. 6, comma 7, d.l. n. 215/2023
Ha differito l’applicazione delle disposizioni del d.P.R. n. 143/2019 all’anno accademico 2025/2026.
art. 3-quater d.l. n. 1/2020
È stato richiamato quale norma che stabilisce la decorrenza dell’applicazione del d.P.R. n. 143/2019.
art. 2, comma 3, l. n. 508/1999
Costituisce la base dei poteri ministeriali di indirizzo e coordinamento esercitati con la determinazione MIUR-AFAM n. 3154/2011.
determinazione MIUR-AFAM n. 3154/2011
È stata qualificata come atto di indirizzo e coordinamento vincolante, salvo deroga adeguatamente motivata per specifiche ed eccezionali esigenze organizzative; prescrive la presenza di almeno un docente esterno e il ricorso a docenti di discipline affini solo in assenza di docenti della materia.
nota MIUR-AFAM prot. n. 3156 del 1° luglio 2011
A seguito delle numerose segnalazioni pervenute da parte delle SS.LL. in merito alle difficoltà operative connesse alle modalità di costituzione delle Commissioni giudicatrici, come individuate nella nota circolare di cui in oggetto, si comunica che ogni determinazione al riguardo è rimessa all'autonoma deliberazione dei singoli consigli accademici. Si precisa, inoltre, che, in assenza di una norma di carattere generale, i criteri per la composizione delle commissioni giudicatrici dovranno essere riportati nel testo di ciascun bando. Resta, comunque, ferma la necessità che le commissioni siano costituite da docenti di ruolo della materia e che solo in loro assenza possa ricorrersi a titolari di discipline simili o affini
Non ha integralmente superato la precedente disciplina: lascia ferma la necessità di utilizzare docenti di ruolo della materia e ammette deroghe, comprese quelle relative al componente esterno, solo in presenza di concrete difficoltà operative adeguatamente giustificate.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo non può sostituirsi alla Commissione nella valutazione del pregio dei titoli e nell’attribuzione dei punteggi, salvo il controllo di legittimità su illogicità, difetto di motivazione, travisamento o altri vizi dell’azione amministrativa; sono quindi inammissibili le censure che mirano esclusivamente a ottenere una diversa valutazione di merito.
- Il confronto con una precedente valutazione effettuata da altra Commissione è normalmente inidoneo a dimostrare l’illegittimità della nuova valutazione, ma può assumere rilievo quando le valutazioni siano ravvicinate nel tempo, basate sui medesimi criteri ed elementi e presentino scostamenti rilevanti non giustificati da nuovi e motivati fatti o elementi.
- In una procedura selettiva, una rilevante riduzione del punteggio rispetto a una precedente valutazione effettuata con criteri sostanzialmente identici deve essere specificamente motivata; un richiamo generico alla normativa sopravvenuta o alla valorizzazione della specificità dei profili non giustifica le variazioni dei punteggi.
- Le prescrizioni ministeriali di indirizzo e coordinamento sulla composizione delle Commissioni AFAM, fondate su una specifica attribuzione normativa, non costituiscono una mera circolare interpretativa e devono essere rispettate, salvo deroghe sorrette da adeguata motivazione riferita a concrete ed eccezionali esigenze organizzative.
- La Commissione deve fissare criteri e sub-criteri di valutazione prima di conoscere i nominativi dei candidati, anche quando la conoscenza sia acquisita per verificare eventuali incompatibilità; la priorità della fissazione dei criteri tutela imparzialità, trasparenza e par condicio e impedisce che la conoscenza dei candidati influenzi la predeterminazione dei parametri valutativi.
- La mera conoscenza personale o professionale di un candidato, soprattutto in contesti accademici ristretti, non determina di per sé incompatibilità o obbligo di astensione in assenza di ulteriori circostanze qualificanti.
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