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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22109/2021 del 03/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento IVA per l’anno 2008 con cui l’Ufficio ha contestato a una società l’applicazione del regime di inversione contabile (reverse charge) su 51 fatture emesse per "fornitura e posa in opera di porte e portoni tagliafuoco o di rampe di carico industriali". L’Amministrazione sosteneva che le operazioni non rientrassero nel settore edile, che mancassero i presupposti soggettivi e oggettivi dell’art. 17, comma 6, lett. a), d.P.R. 633/1972, che si trattasse in realtà di mera cessione di beni con trasporto e montaggio, e che il codice attività dichiarato dalla società non fosse compreso nell’edilizia. La contribuente replicava che le prestazioni erano sostanzialmente attività edilizia/completamento di edifici, da qualificare come prestazioni di servizi in subappalto, e che il dato formale del codice ATECO non era decisivo. In cassazione l’Agenzia articolava cinque motivi: omessa pronuncia e motivazione apparente della sentenza d’appello; violazione dell’art. 17 d.P.R. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c. per errata applicazione del reverse charge e dell’onere probatorio; omesso esame della natura dei contratti; violazione delle norme sull’individuazione del settore edilizio tramite codici ATECO/ATECOFIN.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i motivi di ricorso. Ha escluso sia l’omessa pronuncia sia la motivazione apparente della sentenza regionale, rilevando che la CTR aveva deciso su tutto il thema decidendum e aveva richiamato, facendo proprie, anche le argomentazioni del primo giudice. Quanto ai motivi di merito, ha affermato che i giudici tributari avevano accertato in fatto, con valutazione non sindacabile in sede di legittimità, che le operazioni fatturate erano prestazioni di servizi rese nel settore del completamento di edifici, non mere cessioni di beni, e che il reverse charge era applicabile. La Corte ha inoltre ribadito che, in presenza di operazioni effettive e documentate, il principio di neutralità dell’IVA impedisce di negare il diritto alla corretta disciplina fiscale per mere irregolarità formali, e che il codice ATECO non è elemento decisivo se l’attività concretamente svolta è sostanzialmente riconducibile al settore edilizio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia al rimborso delle spese del giudizio di cassazione alla società resistente.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 6, lett. a), d.P.R. n. 633 del 1972

    reverse charge nelle prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori

    La disposizione si applica alle prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese nel settore edile da subappaltatori verso imprese che svolgono costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero verso l’appaltatore principale o altro subappaltatore; il dato sostanziale dell’attività prevale sul solo codice formale dichiarato.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    obbligo di motivazione della sentenza tributaria

    La motivazione è solo apparente quando non consente di comprendere le ragioni e l’iter logico della decisione; nel caso concreto tale vizio è stato escluso.

  • art. 112 c.p.c.

    corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    Non vi è omessa pronuncia se il giudice, anche richiamando la sentenza di primo grado, decide su tutti i motivi devoluti.

  • art. 2697 c.c.

    Il contribuente che invoca il reverse charge deve dimostrarne i presupposti, ma, se l’operazione è effettiva e documentata, l’onere può ritenersi assolto sulla base della documentazione prodotta e della ricostruzione sostanziale dei fatti.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    motivazione della sentenza

    Richiamato come parametro dell’obbligo di motivazione, anche per il processo tributario in via di analogia normativa.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di legge

    La censura è ammissibile solo se si denuncia l’erronea ricognizione della norma astratta, non la diversa ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    nullità della sentenza o del procedimento

    La doglianza per omessa pronuncia o motivazione apparente è stata esclusa perché la decisione di merito ha affrontato la questione decisiva.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo

    Non è deducibile per censurare una qualificazione giuridica o una ricostruzione di merito della natura del contratto, quando il fatto storico è stato esaminato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    raddoppio del contributo unificato

    Non applicato nel caso concreto perché la ricorrente è esentata dal pagamento delle imposte e tasse del processo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il giudice omette di decidere su una domanda o un motivo di appello; non sussiste quando la motivazione, anche per relationem, affronta la questione sostanziale devoluta.
  • La motivazione è apparente solo se, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere le ragioni della decisione; non basta che la sentenza contenga argomenti sintetici o richiami argomenti del primo giudice.
  • In tema di reverse charge interno per il settore edile, il contribuente deve provare i presupposti di applicazione del regime speciale, ma la prova può essere tratta dalla documentazione contrattuale e contabile che dimostri l’effettività dell’operazione e la sua natura sostanziale.
  • Ai fini dell’applicazione del reverse charge, non è decisivo il solo codice ATECO dichiarato dal soggetto emittente, se l’attività concretamente svolta è sostanzialmente riconducibile a prestazioni nel comparto edilizio o di completamento di edifici.
  • Il principio di neutralità dell’IVA impedisce di negare il corretto regime fiscale per mere irregolarità formali quando l’operazione è reale, documentata e l’Amministrazione dispone degli elementi necessari per ricostruirla senza ostacoli.
  • La censura di violazione di legge in cassazione non può essere usata per contestare la diversa valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito sulla natura dell’operazione o del contratto; tali profili restano estranei al sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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