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Sentenza

Sentenza del 09/06/2017 n. 14418 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sezione staccata di Catania, che aveva confermato la rettifica del reddito della società e la conseguente imputazione al socio del reddito di partecipazione pari al 25% del reddito imponibile societario. Il ricorso censurava l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione, la violazione dell'obbligo di motivazione della sentenza tributaria e l'asserita irregolarità della notificazione degli avvisi di accertamento. La Corte ha però rilevato d'ufficio un vizio preliminare: il giudizio non aveva coinvolto contestualmente la società e tutti i soci, soggetti necessari nel contenzioso relativo all'accertamento unitario del reddito di una società di persone.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata e dell'intero processo per violazione del litisconsorzio necessario e del principio del contraddittorio. Non ha esaminato i tre motivi di ricorso, dichiarandoli assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e liquidare anche le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Prevede il ricorso per cassazione per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo; il motivo non è stato esaminato perché il processo è stato dichiarato nullo per un vizio preliminare.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 36

    Richiede che la sentenza tributaria esponga gli elementi essenziali della decisione e le ragioni di fatto e di diritto; anche questa censura è rimasta assorbita.

  • Art. 2313 c.c.

    Disciplina la responsabilità dei soci accomandanti nella società in accomandita semplice; la relativa censura sulla notificazione degli avvisi non è stata esaminata.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    La Corte ha precisato che, per la data di pubblicazione della sentenza impugnata, la norma non era applicabile, essendo stata abrogata dalla legge n. 69/2009.

  • Art. 111, comma 2, Costituzione

    Il principio della ragionevole durata del processo può giustificare, in casi particolari, la riunione di procedimenti separati anziché la dichiarazione di nullità, purché siano rispettate specifiche condizioni di identità e simultaneità dei giudizi.

  • Articoli 6 e 13 CEDU

    Sono richiamati a sostegno del diritto a un processo equo ed entro un termine ragionevole; tali principi non hanno però consentito di evitare la nullità, poiché mancavano le condizioni per la riunione dei procedimenti.

  • Principio del litisconsorzio necessario nelle controversie fiscali riguardanti società di persone e soci

    Sezioni Unite, sentenza n. 14815/2008

    Quando l'accertamento del reddito della società di persone determina automaticamente il reddito imputabile ai soci, la società e tutti i soci devono partecipare allo stesso processo, salvo che siano dedotte esclusivamente questioni personali. La mancata partecipazione di tutti comporta la nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.

Massime di principio

  • Nelle controversie fiscali che riguardano il reddito di una società di persone e la sua imputazione automatica ai soci, società e tutti i soci costituiscono normalmente parti necessarie dello stesso giudizio.
  • La mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti interessati può comportare la nullità dell'intero processo, anche se nessuna parte ha sollevato espressamente la questione.
  • La riunione di giudizi separati può evitare la nullità soltanto quando vi siano identità della causa e delle difese, proposizione e trattazione simultanee e decisioni sostanzialmente uniformi, oltre alla piena conoscenza reciproca degli atti processuali.
  • Se tali condizioni non ricorrono, la Corte deve cassare la sentenza e rinviare la causa al giudice di merito affinché il processo venga correttamente instaurato con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.
  • Quando viene rilevato un vizio processuale preliminare, i motivi relativi alla fondatezza dell'accertamento, alla motivazione degli atti o alla notificazione possono essere dichiarati assorbiti e non vengono esaminati.

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