Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/10/2015 n. 21367 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava l'ordinanza del Giudice di Pace che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il sollecito di pagamento. Con il primo motivo sosteneva che, ai sensi della Legge n. 689 del 1981, l'inammissibilità in limine litis fosse possibile soltanto per tardività del ricorso e che ogni altra questione dovesse essere decisa con sentenza. Con il secondo motivo sosteneva che il sollecito di pagamento, riferito a pretese non propriamente tributarie come le sanzioni amministrative del Codice della strada, fosse autonomamente impugnabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il quesito di diritto era astratto e non collegato alla concreta motivazione dell'ordinanza impugnata, in violazione dell'art. 366-bis c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva trascritto il sollecito di pagamento e la Corte non poteva verificare la natura del credito né la fondatezza delle sue affermazioni. La ricorrente è stata condannata a rimborsare al Comune di Roma le spese processuali, liquidate in Euro 500,00 oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689, articoli 22 e 23

    La ricorrente richiamava tali disposizioni per sostenere, rispettivamente, l'ammissibilità dell'opposizione e i limiti della dichiarazione di inammissibilità. La Corte, tuttavia, non ha esaminato nel merito la questione poiché i motivi erano processualmente inammissibili.

  • Decreto legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, comma 1

    La disposizione è stata richiamata in relazione all'elencazione degli atti autonomamente impugnabili in materia tributaria. Il Giudice di Pace aveva ritenuto che il sollecito di pagamento non rientrasse tra gli atti autonomamente impugnabili.

  • Codice di procedura civile, articolo 366-bis

    La Corte ha ritenuto violata la norma perché il quesito formulato con il primo motivo era astratto, non riferito alla fattispecie concreta e quindi inidoneo a consentire la decisione sul punto.

  • Codice di procedura civile, articolo 360, comma 1, numeri 3 e 4

    Sono le disposizioni processuali indicate dalla ricorrente per denunciare, rispettivamente, violazione di legge e nullità dell'ordinanza; i motivi non sono stati accolti per vizi di formulazione e autosufficienza.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e collegati alla concreta motivazione del provvedimento impugnato; quesiti astratti o meramente teorici possono comportare l'inammissibilità.
  • Quando si contesta la natura o il contenuto di un atto, è necessario trascriverne o riprodurne le parti rilevanti, così da consentire alla Corte di verificarne direttamente il contenuto.
  • La mancata produzione o trascrizione dell'atto impugnato può impedire di accertare la natura del credito e l'eventuale autonoma impugnabilità del sollecito di pagamento.
  • Prima di discutere nel merito l'impugnabilità di un sollecito, occorre individuare la natura della pretesa, distinguendo tra tributi, sanzioni amministrative e altri crediti.
  • La decisione non stabilisce in via generale che ogni sollecito di pagamento sia sempre non impugnabile: il rigetto è dipeso principalmente dall'inammissibilità dei motivi e dall'insufficiente illustrazione documentale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.