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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39110/2021 del 09/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione del silenzio-rifiuto opposto a un'istanza di rimborso IRPEF relativa al 2004, presentata da una contribuente che contestava l'indebita tassazione di un contributo regionale per l'autoimpiego erogato dalla Regione Siciliana ai sensi della normativa regionale del 1998. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, ritenendo che la disciplina regionale del 2004 avesse introdotto un'esenzione espressa, assimilando tali contributi alle borse di studio esenti ex legge n. 476/1984. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione di legge: ha sostenuto che le somme in questione dovevano restare imponibili come redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi del TUIR, che le esenzioni fiscali sono tassative e che la norma regionale non poteva derogare al regime generale richiamato, invocando anche giurisprudenza costituzionale e di legittimità favorevole all'imponibilità per gli anni anteriori al 2004.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto che, per l'anno d'imposta 2004, fosse ormai operativa la specifica esenzione introdotta dall'art. 76 della legge regionale siciliana n. 17 del 2004, il quale ha qualificato i contributi regionali per l'autoimpiego come aiuti assimilabili alle borse di studio esenti ex art. 4 l. n. 476/1984. Secondo la Corte, tale disposizione ha natura innovativa e produce effetti dalla sua entrata in vigore; di conseguenza, per il 2004 non era più applicabile la regola generale di assimilazione a reddito di lavoro dipendente prevista dal TUIR. La sentenza impugnata è stata quindi confermata. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione della contribuente.

Norme richiamate

  • art. 47, comma 1, lett. c), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    disciplina generale di assimilazione al reddito di lavoro dipendente delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio, assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale, applicabile solo in assenza di una specifica esenzione successiva o diversa.

  • art. 24 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dall'Ufficio come norma violata, senza che la Corte vi fondi un autonomo passaggio decisivo.

  • art. 2 legge regionale Sicilia 23 gennaio 1998, n. 3

    prevede contributi a fondo perduto per soggetti impiegati in progetti di utilità collettiva e di formazione all'autoimpiego.

  • art. 76 legge regionale Sicilia 28 dicembre 2004, n. 17

    "I contributi corrisposti ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 sono da intendersi aiuti nell'ambito della formazione all'autoimpiego rivolta a soggetti disoccupati ed assimilabili alle borse di studio di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476"

    introduce una specifica esenzione IRPEF per i contributi regionali in questione, con efficacia innovativa dalla sua entrata in vigore.

  • art. 4 legge 13 agosto 1984, n. 476

    richiamato quale norma di esenzione fiscale delle borse di studio cui la legge regionale del 2004 assimila i contributi per l'autoimpiego.

  • Corte cost. n. 197/2007

    richiamata dall'Agenzia a sostegno della tesi dell'imponibilità, ma non decisiva alla luce della successiva esenzione regionale.

  • Corte cost. n. 43/2014

    richiamata per affermare che la disciplina regionale innovativa opera solo dal momento della sua entrata in vigore.

Massime di principio

  • Quando il legislatore regionale introduce una disposizione specifica di esenzione fiscale per una determinata erogazione, tale disciplina prevale sulla regola generale di imponibilità prevista dal TUIR per le somme assimilate al reddito di lavoro dipendente.
  • Se una norma successiva qualifica espressamente determinati contributi come assimilabili a borse di studio esenti, il trattamento fiscale favorevole opera dalla sua entrata in vigore e rende inapplicabile la disciplina generale incompatibile per i periodi coperti dalla nuova previsione.
  • In presenza di una specifica esenzione tributaria applicabile al caso concreto, non è corretto continuare a fondare l'imposizione su un orientamento giurisprudenziale elaborato in un diverso quadro normativo.
  • Per stabilire l'imponibilità di un'erogazione occorre verificare non solo la sua astratta riconducibilità alle categorie reddituali del TUIR, ma anche l'eventuale sopravvenienza di una norma speciale che ne disciplini espressamente il regime fiscale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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