Cassazione Penale, Sentenza n. 24618/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Giudice di pace di Modena che aveva prosciolto Nadia Salek per estinzione del reato per remissione tacita di querela (reato di cui all'art. 612, comma 1, c.p., nei confronti di Rachik Salek). Il pubblico ministero ha dedotto: 1) nullità della notifica al difensore della persona offesa (domiciliario ex art. 33 disp. att. cod. proc. pen.) poiché il verbale notificato non indicava la data del rinvio né l'avvertimento che la mancata comparizione sarebbe stata considerata remissione tacita, con conseguente errato percorso processuale che avrebbe portato al proscioglimento; 2) errata interpretazione della volontà della persona offesa di rimettere la querela, rilevando che la nomina di un difensore era indice della volontà di perseguire l'azione penale. Il ricorrente ha inoltre rilevato l'interesse della persona offesa a impugnare tramite richiesta ex art. 572 c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha svolto verifica sull'incarto processuale e rilevato che il verbale del 18 febbraio 2021 era completo e conteneva l'indicazione dell'udienza di rinvio (1 giugno 2021 ore 10.40), l'espresso avvertimento che la mancata comparizione avrebbe potuto essere considerata come remissione tacita di querela, la firma del funzionario di cancelleria e il visto del Giudice di pace; risultava inoltre l'invio via PEC al difensore. Il pubblico ministero non ha prodotto la documentazione ricevuta dal difensore (PEC o copia dell'atto come effettivamente pervenuto) per dimostrare la presunta incompletezza della notifica, rendendo il ricorso non autosufficiente. Di conseguenza il proscioglimento per remissione tacita è stato confermato e il ricorso rigettato per inammissibilità.
Norme richiamate
art. 612, comma 1, codice penale
Indica il titolo di reato contestato all'imputata; la decisione riguarda l'estinzione del reato per remissione di querela, ma la sentenza non modifica l'elemento sostanziale del reato contestato.
art. 33, disposizioni attuative codice di procedura penale
Stabilisce il domicilio eletto presso il difensore per le notificazioni; nel caso la notifica al domicilio eletto è considerata regolarmente eseguita se risulta nel fascicolo la comunicazione completa e l'invio PEC al difensore.
art. 572 codice di procedura penale
Richiamato dal ricorrente per evidenziare l'interesse della persona offesa ad impugnare tramite istanza, in quanto non legittimata a costituirsi parte civile; la Corte osserva che l'interesse della persona offesa non sostituisce l'onere probatorio del ricorrente nel dimostrare la presunta nullità della notifica.
art. 178, comma 1, lett. c) codice di procedura penale
Norma sulle nullità; la questione è stata discussa nel senso che le nullità di ordine generale a regime intermedio richiedono un'adeguata deduzione processuale e, comunque, non possono essere semplicemente affermate senza prova dell'effettiva incompletezza della notificazione.
Massime di principio
- Se si contesta la validità di una notifica o di un verbale, il ricorrente deve allegare e provare concretamente (es. copia della PEC o dell'atto effettivamente ricevuto) che l'atto pervenuto era incompleto o privo degli avvisi richiesti; il ricorso non è autosufficiente senza tale prova.
- La nomina di un difensore da parte della persona offesa e il suo domicilio elettivo non escludono la possibilità di considerare la mancata comparizione come remissione tacita di querela, purché sia stato dato l'esplicito avvertimento e la notificazione sia stata regolare.
- Per contestare nullità di ordine generale a regime intermedio (es. difetti formali nella citazione della persona offesa) occorre tempestività e adeguata deduzione documentale; tali nullità non possono essere semplicemente affermate in appello o ricorso senza prova del vizio processuale.
- Il giudice può ritenere valida la remissione tacita quando nel fascicolo risultano chiaramente la data del rinvio e l'avvertimento sull'effetto della mancata comparizione; quindi, per evitare la remissione tacita la persona offesa deve assicurarsi di ricevere integralmente le comunicazioni o farle notificare nuovamente.
- Il pubblico ministero che impugna una decisione per vizi formali del procedimento deve fornire elementi probatori diretti della presunta irregolarità, non può limitarsi a deduzioni generiche sulla base della sola possibilità che l'atto fosse difettoso.
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