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Sentenza

Sentenza n. 172/2026 - Torino, Sezione 1

per l’annullamento - della nota di riscontro trasmessa dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Vignole Borbera in data 02/10/2025, in pretesa evasione dell’istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 avanzata in data 02/09/2025 da Gigliola Bussani e Luigi Furlani; - della nota prot. n. 5560/2025 adottata a firma congiunta dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Segretario Comunale del Comune di Vignole Borbera, a mezzo della quale è stata respinta la diffida a provvedere trasmessa in data 03/10/2025 da Gigliola Bussani e Luigi Furlani; - ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale agli atti impugnati; Nonché, per l’accertamento e la declaratoria ex art. 116 c.p.a. del diritto dei ricorrenti all’ostensione e all’acquisizione dei documenti richiesti, e per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente all’ostensione della documentazione richiesta.

Giustizia amministrativa202502934

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso documentale relativo agli accordi tra il Comune e i comproprietari dell'immobile denominato Villa Figini, nonché rigetto della successiva diffida a provvedere

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedenti accesso)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. contro le determinazioni comunali con cui l'Amministrazione aveva trasmesso soltanto tre atti di compravendita già nella loro disponibilità e aveva successivamente affermato di avere integralmente soddisfatto la richiesta, sostenendo che non esistessero altri documenti idonei a impegnare il Comune. L'istanza riguardava documenti relativi a eventuali accordi con gli altri proprietari di Villa Figini, inclusi gli atti concernenti l'immissione del Comune nel possesso dell'immobile e l'eventuale autorizzazione o obbligo di eseguire interventi di messa in sicurezza. I ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, dei principi di imparzialità, trasparenza, buona amministrazione e leale collaborazione, nonché illogicità e ingiustizia manifesta. Hanno sostenuto di avere un interesse diretto, concreto e attuale, collegato sia al rischio derivante dal degrado strutturale dell'edificio sia al giudizio civile promosso contro il Comune ai sensi dell'art. 1172 c.c., oltre che alla possibile proposizione di ulteriori azioni civili e amministrative. Il Comune ha resistito sostenendo che la dichiarazione acquisita privatamente dai ricorrenti fosse un atto unilaterale di terzi, non sottoscritto né accettato dagli organi comunali, e quindi inidoneo a vincolare l'Amministrazione o a conferire a essa il possesso o la proprietà dell'immobile.

La decisione

Il TAR ha accolto integralmente il ricorso. In via preliminare ha escluso la rilevanza della pendenza del giudizio civile e della riserva del Tribunale di Alessandria sull'idoneità dei documenti a costituire fonte di obbligazioni per il Comune, affermando che l'accesso documentale ex art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 e l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. sono istituti autonomi, con finalità e presupposti distinti. Nel merito, ha riconosciuto ai ricorrenti un interesse diretto, concreto e attuale, poiché la documentazione era funzionale alla tutela della loro posizione rispetto al rischio derivante dal degrado dell'immobile e alla difesa nel giudizio civile, nonché alla valutazione di ulteriori iniziative. Ha ritenuto sussistente il nesso di strumentalità, rilevando che anche documenti non sottoscritti dagli organi comunali potevano essere utili per accertare le iniziative del Comune e le circostanze relative all'immissione nel possesso dell'immobile. Il giudice ha inoltre accertato che la documentazione non era materialmente inesistente, poiché gli stessi atti comunali richiamavano impegni unilaterali provenienti da alcuni comproprietari. La motivazione del diniego è stata ritenuta inidonea perché fondata sull'asserita inefficacia civilistica dei documenti e sulla loro inidoneità a imporre obblighi manutentivi al Comune. Tale valutazione non poteva essere compiuta dall'Amministrazione, né dal giudice dell'accesso, poiché spettava al giudice civile stabilire la rilevanza e l'efficacia degli atti nel relativo giudizio. Il TAR ha quindi annullato le determinazioni impugnate e ordinato al Comune di esibire entro trenta giorni tutta la documentazione relativa agli eventuali accordi con gli altri proprietari di Villa Figini, compresi gli atti non sottoscritti dagli organi comunali ma pertinenti al fascicolo. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato eventualmente versato.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    l'accesso ai documenti amministrativi ... costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza

    Il diritto di accesso documentale spetta al soggetto portatore di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegato al documento richiesto.

  • art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    tutti i soggetti privati ... che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso

    L'interesse legittimante deve essere concreto e attuale, riferibile a una posizione giuridica soggettiva e collegato al documento mediante un rapporto di corrispondenza e strumentalità.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

    L'accesso difensivo deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti sia necessaria per la cura o la difesa di interessi giuridici; l'Amministrazione non può negarlo sulla base di una propria valutazione circa l'efficacia civilistica o la decisività processuale degli atti.

  • art. 116 c.p.a.

    Il rito consente di chiedere l'accertamento del diritto di accesso e l'ordine di esibizione dei documenti detenuti dall'Amministrazione.

  • art. 210 c.p.c.

    L'ordine di esibizione nel processo civile costituisce un istituto processuale autonomo rispetto all'accesso documentale amministrativo; l'eventuale diniego dell'esibizione non incide sul diritto sostanziale di accesso.

  • art. 1172 c.c.

    Il giudizio civile possessorio o cautelare promosso dai ricorrenti costituisce una concreta finalità difensiva e di tutela cui è strumentalmente collegata la richiesta di accesso.

Massime di principio

  • L'accesso documentale ex legge n. 241/1990 e l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. operano su piani autonomi: l'eventuale rigetto dell'ordine di esibizione nel processo civile non esclude né pregiudica il diritto sostanziale di accesso nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Nell'accesso difensivo, l'interesse diretto, concreto e attuale sussiste quando la documentazione richiesta è funzionale alla tutela di una posizione giuridica soggettiva già concretamente incisa o esposta a pregiudizio, anche in relazione a un giudizio pendente o a ulteriori azioni prospettate.
  • Il requisito della strumentalità non richiede che il documento costituisca prova diretta, decisiva o certamente efficace della lesione dedotta: è sufficiente che l'ostensione possa apportare una qualche utilità alla cura o alla difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, salvo l'assoluta ed evidente mancanza di collegamento.
  • L'Amministrazione e il giudice dell'accesso non possono negare l'ostensione formulando anticipatamente valutazioni sulla rilevanza, ammissibilità, decisività o efficacia civilistica dei documenti nel giudizio cui il richiedente intende riferirsi; tali valutazioni spettano al giudice competente per quel giudizio.
  • Nel procedimento di accesso, la nozione di documentazione rilevante comprende anche atti non sottoscritti dagli organi dell'Amministrazione, quando siano comunque pertinenti alle iniziative amministrative e possano contribuire all'accertamento dei fatti oggetto della tutela richiesta.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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