Cassazione Penale, Sentenza n. 11120/2023 del 15/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per intestazione fittizia (art. 512-bis c.p.) e delle aggravanti connesse all'agevolazione dell'associazione mafiosa (art. 7 D.L. 152/1991 ora art. 416-bis.1 c.p.) e la qualificazione temporale/giuridica dell'atto contestato (accatastamento vs atto di donazione/traslazione). Le censure principali: per Belforte mancanza del dolo specifico e motivazione errata/contraddittoria circa l'applicabilità dell'aggravante "mafiosa"; per Allegretta assenza di atto traslativo idoneo a costituire intestazione fittizia (poiché il terreno era già di proprietà del padre e la costruzione vi era sorta per accessione) e contestazione della qualificazione dell'accatastamento quale momento costitutivo del reato; entrambi lamentano inoltre carenze probatorie e motivazionali sulla sussistenza dell'elemento soggettivo e sull'applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio. Nello specifico: ha ritenuto infondata la conferma della condanna sotto il profilo della prova della finalità elusiva attribuita ai ricorrenti in ordine all'intestazione fittizia (sul punto la Corte d'appello aveva dato motivazioni ritenute congrue), ma ha accolto le censure relative all'aggravante "mafiosa" prospettando che la qualificazione dell'agevolazione del clan, così come motivata dalla Corte territoriale, si fonda su elementi congetturali e non su una base probatoria sufficiente; per la posizione di Allegretta la Corte ha ritenuto che dovesse essere verificato se vi sia stato un vero atto traslativo o solo una formalizzazione catastale, posto che la costruzione era sorta su terreno di proprietà originaria della famiglia (accensione/diritto di accessione). Pertanto la sentenza è annullata limitatamente ai profili indicati e rinviata per nuovo esame; è rimesso al giudice del rinvio anche il quesito sulla eventuale estinzione per prescrizione in conseguenza dell'annullamento parziale.
Norme richiamate
art. 512-bis cod. pen.
Norma sull'intestazione fittizia: la Corte ha ricordato che per la punibilità è necessario il dolo specifico dell'intestatario fittizio (consapevolezza della finalità elusiva) e che va accertata la concreta attribuzione apparente di titolarità o disponibilità del bene
art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n.152 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.)
Aggravante per avere agito al fine di agevolare attività di tipo mafioso: la Corte ha richiamato la giurisprudenza delle SS.UU. (Chioccini) stabilendo che si tratta di una circostanza soggettiva che richiede la rappresentazione, da parte dell'agente, dell'esistenza del sodalizio e della idoneità (anche potenziale) della propria condotta ad agevolarlo; tuttavia è necessario che tale rappresentazione si fondi su elementi concreti, non meramente congetturali
art. 12-quinquies L. 356/1992
Norma collegata alla disciplina dell'intestazione fittizia (connessa alla normativa sugli illeciti fiscali/prevenzione patrimoniale): la Corte richiama la necessità di accertare l'atto idoneo a creare un'apparente titolarità
art. 648-bis cod. pen.
Articolo richiamato nella imputazione (reato agevolato dall'intestazione fittizia): la Corte neha considerato la connessione fattuale con l'ipotesi di intestazione a scopo di elusione/agevolazione
art. 606 c.p.p.
Norma procedurale richiamata nei motivi di ricorso (lett. b, c, e) relativa ai motivi di cassazione: la Corte ha valutato la rilevanza delle doglianze di errata applicazione di norme penali e di vizi di motivazione
art. 62-bis e art. 133 cod. pen.
Richiamati in relazione al calcolo della pena e alle circostanze attenuanti/aggiuntive: la Corte ha rimesso al giudice del rinvio la verifica di tali profili ove necessario
Massime di principio
- Per configurare il reato di intestazione fittizia è necessario dimostrare che l'intestatario fittizio abbia avuto il dolo specifico di agevolare l'eludibilità delle misure di prevenzione patrimoniali; non è sufficiente la mera indicazione formale della fittizia intestazione
- L'aggravante per avere agito al fine di agevolare un'associazione mafiosa (art. 7 D.L. 152/1991 ora art. 416-bis.1 c.p.) ha natura soggettiva: occorre che l'agente si rappresenti l'esistenza del sodalizio e l'idoneità, anche potenziale, della propria condotta ad agevolarlo; tale rappresentazione deve poggiare su elementi concreti e non su semplici congetture
- La mera procedura amministrativa di accatastamento non costituisce automaticamente un atto traslativo idoneo a integrare l'intestazione fittizia quando il bene sia già appartenenza per accessione a chi deteneva il suolo: va valutato caso per caso se vi sia stato un reale atto di disposizione patrimoniale
- Quando la motivazione dei giudici di merito si fonda su elementi congetturali o non adequatamente collegati ai fatti, la Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo esame; le questioni ritornate al giudice di rinvio possono comportare la declaratoria di estinzione per prescrizione se il tempo necessario alla prescrizione è stato consumato
- In contestazioni con più imputati la qualificazione soggettiva dell'aggravante non si trasmette automaticamente dal presunto beneficiario (es. 'capo') agli altri concorrenti: è necessaria prova, diretta o indiziaria, che ciascun concorrente avesse la rappresentazione dell'utile per il sodalizio
- Nelle ipotesi in cui il bene è 'di famiglia' vanno attentamente valutati gli atti di gestione, il pagamento delle rate di mutuo e la concreta disponibilità economica, perché attività occasionali o di facciata potrebbero non bastare a dimostrare la riconducibilità effettiva a terzi
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