Cassazione Civile, Ordinanza n. 05458/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento in estensione, ai sensi dell'art. 147 l.fall., della società di fatto ritenuta esistente tra una società già fallita, un'altra società di capitali e una persona fisica. Il tribunale, su istanza del curatore del fallimento della società inizialmente dichiarata fallita, aveva esteso il fallimento alla presunta società di fatto e ai relativi soci illimitatamente responsabili; la corte d'appello aveva respinto il reclamo, valorizzando una serie di indici fattuali: partecipazione della persona fisica all'intero capitale delle società, gestione esclusiva da parte sua, utilizzo comune di locali, insegna, utenze e beni strumentali, compimento di operazioni infragruppo e prestazione di garanzie personali e finanziamenti a sostegno dell'attività. In cassazione i ricorrenti deducevano, con il primo motivo, omesso esame di fatto decisivo e violazione dell'art. 147 l.fall. e dell'art. 2497 c.c., sostenendo che gli elementi valorizzati integravano non una società di fatto, ma una holding personale di fatto con eterodirezione delle società, ipotesi che avrebbe dovuto condurre non al fallimento in estensione ma, al più, a un'azione di responsabilità ex art. 2497 c.c.; con il secondo motivo deducevano nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia sulla richiesta di prova testimoniale, asseritamente idonea a dimostrare il pagamento di alcune cessioni e l'autonomia organizzativa, contabile e patrimoniale delle società.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non colpissero effettivamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la corte territoriale aveva accertato in fatto elementi idonei a dimostrare l'esistenza di una società di fatto tra le società di capitali e la persona fisica, finalizzata all'esercizio comune dell'impresa e non mera espressione di una direzione e coordinamento abusiva. La Suprema Corte ha chiarito che la partecipazione di società di capitali a una società di fatto è astrattamente possibile e che, nel caso concreto, la prova indiziaria era stata correttamente valutata dal giudice di merito: comune attività, fondo e organizzazione comuni, utilizzo condiviso di locali, insegna e utenze, nonché gestione unitaria dell'impresa. Ha altresì osservato che la doglianza sulla prova testimoniale non era specificamente idonea a scardinare l'accertamento di fatto compiuto in appello. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e rilievo dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 147 l.fall.
La norma consente il fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili, anche se non persone fisiche, e si applica anche alla società di fatto emersa successivamente al fallimento di uno dei partecipanti, secondo un'interpretazione estensiva coerente con la possibilità di supersocietà di fatto.
art. 2497 c.c.
L'azione di responsabilità per eterodirezione non può essere utilizzata per elidere i presupposti del fallimento in estensione quando, in realtà, sia configurabile una società di fatto; resta invece eventualmente esperibile quando emerga un gruppo eterodiretto e non una compagine societaria comune.
art. 2361 c.c.
La riforma societaria consente la partecipazione di una società di capitali a una società di persone, anche in qualità di socio illimitatamente responsabile.
art. 111 duodecies disp. att. c.c.
Conferma la possibilità per una società di capitali di assumere la qualità di socio di società di persone, anche irregolare o di fatto.
art. 360 c.p.c.
Sono stati invocati i vizi di omesso esame di fatto decisivo, violazione di legge e nullità del procedimento, ma le censure sono state ritenute inammissibili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.
art. 133 d.P.R. n. 115/2002
Il pagamento delle spese liquidate in favore del fallimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve essere eseguito in favore dello Stato.
artt. 2254, 2263, 2281 c.c.
Sono richiamati per descrivere il conferimento in fondo comune e la partecipazione agli utili e alle perdite quali indici dell'esercizio in comune dell'impresa.
Massime di principio
- La società di fatto può sussistere anche quando i partecipanti siano società di capitali e una persona fisica, purché sia provato l'esercizio in comune dell'attività economica, un fondo comune e la partecipazione ai risultati dell'impresa, con agire non contrario all'interesse dei soci.
- La prova della società di fatto può essere desunta anche in via indiziaria da elementi sintomatici convergenti, come uso comune di locali, insegne, utenze, beni strumentali, gestione unitaria e operazioni infragruppo, purché il quadro complessivo dimostri un'effettiva comunanza di impresa.
- L'assetto in cui più società siano eterodirette da un dominus e perseguano il solo interesse di quest'ultimo depone, di regola, contro la società di fatto e semmai a favore di una holding di fatto, rispetto alla quale possono operare gli strumenti di responsabilità da direzione e coordinamento.
- L'art. 147 l.fall. può operare anche rispetto a una supersocietà di fatto e ai suoi soci illimitatamente responsabili, non essendo limitato alle sole persone fisiche; tuttavia non può essere piegato per aggirare il diverso rimedio dell'azione di responsabilità ex art. 2497 c.c.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sull'omesso esame di una prova in una contestazione del merito della valutazione probatoria, quando il fatto storico decisivo sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
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