Sentenza n. 1461/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Cosenza che ha imposto il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per due anni, senza prescrizione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato in relazione a fatti verificatisi durante una partita di calcio. Secondo la ricostruzione amministrativa, alcuni tifosi della Curva Sud avevano acceso fumogeni e petardi e lanciato tre razzi con stelo in legno verso il terreno di gioco, determinando la sospensione dell’incontro. Il ricorrente, identificato sul posto e mediante le immagini di videosorveglianza, era stato visto stazionare nel luogo dal quale erano stati lanciati i razzi, partecipare ai cori e accendere un fumogeno, lasciandolo a terra e contribuendo alla formazione di una nube che ostacolava l’individuazione degli autori dei lanci. Il ricorrente ha dedotto l’eccesso di potere, sostenendo in particolare di non essere individuabile nelle immagini, che il provvedimento non precisasse adeguatamente luogo e momento dell’accensione del fumogeno, che non fosse provata la pericolosità della sua condotta e che l’accensione fosse avvenuta dopo il lancio dei razzi.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto comprovata l’identificazione del ricorrente sulla base sia dell’identificazione personale effettuata dagli operatori di polizia sia delle immagini di videosorveglianza. Ha inoltre ritenuto sufficientemente dimostrati il contesto e la sequenza dei fatti: il lancio dei razzi aveva determinato una situazione di grave pericolo, mentre la successiva accensione e collocazione a terra del fumogeno aveva prodotto una coltre di fumo idonea a fornire una copertura ex post agli autori dei lanci e a ostacolare l’intervento e l’identificazione da parte delle forze dell’ordine. Secondo il Collegio, tale condotta costituiva un contributo causalmente idoneo alla situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica e rientrava nei presupposti dell’art. 6 della legge n. 401/1989. Il DASPO, quale misura di prevenzione, non richiede la prova di una lesione già consumata dell’ordine pubblico né la certezza oltre ogni ragionevole dubbio dell’addebito, essendo sufficiente una prognosi di pericolosità fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti e su un giudizio probabilistico di elevata attendibilità. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità degli accertamenti fattuali.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. a) e b), l. 401/1989
Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive [...] nei confronti di [...] coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto [...] una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico
La norma consente l’adozione del DASPO anche nei confronti di chi non abbia materialmente commesso il lancio o l’episodio violento, quando la sua condotta individuale o di gruppo sia evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a condotte idonee a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a turbare l’ordine pubblico.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il DASPO previsto dall’art. 6 l. 401/1989 è una misura di prevenzione e può essere adottato anche in assenza di una lesione già consumata dell’ordine pubblico o di una denuncia penale, quando la condotta risulti idonea a creare una situazione di pericolo o di turbativa.
- Ai fini dell’adozione del DASPO è sufficiente una prognosi di pericolosità fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti e su un giudizio probabilistico di elevata attendibilità, secondo la logica del “più probabile che non”, senza necessità della certezza oltre ogni ragionevole dubbio richiesta in sede penale.
- La partecipazione attiva a un’azione collettiva pericolosa può integrare i presupposti del DASPO anche quando il destinatario non abbia materialmente compiuto l’atto violento principale, se la sua condotta fornisce un contributo causalmente idoneo alla realizzazione, agevolazione o copertura dell’episodio.
- L’accensione e il posizionamento di un fumogeno in prossimità del luogo in cui sono stati lanciati razzi verso il terreno di gioco possono costituire un contributo di copertura ex post degli autori dei lanci, idoneo a fondare la prognosi di pericolosità richiesta per il DASPO anche se il fumogeno è stato acceso dopo il lancio dei razzi.
- Nella valutazione dei presupposti del DASPO, l’identificazione del destinatario può essere comprovata attraverso la convergenza dell’identificazione personale effettuata dagli operatori di polizia e delle immagini di videosorveglianza.
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