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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25522/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imputazione di violazione di legge e vizio di motivazione per la conferma della condanna in primo grado a 1 anno di reclusione ed euro 600 di multa per i reati di truffa e sostituzione di persona. Il ricorrente ha dedotto che non poté partecipare al processo di primo grado perché, pur essendo detenuto per altra causa, non fu tradotto; inoltre il difensore non poté partecipare all'udienza di discussione dell'11/06/2018 per concomitante impegno professionale e chiese il differimento che sarebbe stato negato senza che la relativa comunicazione (al Tribunale) risultasse prodotta correttamente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità, rilevando che il ricorrente ha semplicemente riprodotto le stesse questioni già esaminate e respinte dalla Corte d'appello senza fornire una autonoma e argomentata confutazione delle motivazioni di quest'ultima. La Corte ha osservato l'assenza di documentazione che provasse la conoscenza da parte del giudice dello stato di detenzione e l'assenza della prova della tempestiva presentazione dell'istanza di rinvio per il legittimo impedimento del difensore. La Corte territoriale, come richiamata dalla Cassazione, aveva altresì ritenuto provata la riferibilità dei reati all'imputato e infondata la richiesta della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Conseguentemente, la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8

    Il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della norma; ciò rileva come modalità procedurale di trattazione nel periodo normativamente previsto (es. emergenza sanitaria) ma non ha inciso sul merito della decisione di inammissibilità.

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per aspecificità: il ricorso che riproduce motivi già esaminati e ritenuti infondati dal giudice d'appello senza confutazione specifica è inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per la pronuncia che impone al ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma dovuta alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 131-bis c.p.

    Citato come oggetto di deduzione (richiesta di speciale causa di non punibilità) che la Corte territoriale ha ritenuto infondata sulla base delle risultanze processuali; la Cassazione non ha ritenuto che vi fossero elementi per rimettere in discussione tale valutazione.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione non può limitarsi a ripetere le stesse argomentazioni già esaminate e respinte in appello: occorre confrontare specificamente e argomentare contro le motivazioni del giudice di merito.
  • Per far valere l'impedimento dell'imputato (es. detenzione non traduzione) o del difensore è necessario fornire prova documentale o dimostrare che l'impedimento sia stato comunicato ritualmente al giudice nel tempo processuale utile; la mancata produzione documentale può rendere inammissibile il motivo.
  • Le istanze di rinvio per legittimo impedimento del difensore devono risultare tempestivamente presentate al giudice procedente; allegazioni successive non comprovate non sono sufficienti a sovvertire la valutazione dei giudici del merito.
  • Quando si censurano valutazioni probatorie del giudice di merito è necessario indicare in che modo la motivazione è illogica, contraddittoria o manifestamente illogica; contestazioni generiche sulla valutazione delle prove sono frequentemente ritenute non specifiche.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta spesso la condanna alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende secondo le disposizioni di legge; valutare sempre il rapporto costi/benefici prima di proporre ricorso privo di specificità.

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