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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36056/2024 del 26/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Bologna dell'8/04/2024 che, decidendo sull'eccezione di difetto di giurisdizione, aveva disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero ritenendo che il fatto risultante dagli atti dovesse essere qualificato come uso di atto falso (art. 489 c.p.) anziché come contraffazione. Il Procuratore ha censurato che il Tribunale abbia ordinato la restituzione senza avere previamente invitato il Pubblico Ministero, come previsto dall'art. 554-bis, comma 6, cod. proc. pen., ad adeguare la qualificazione dell'imputazione alle risultanze d'indagine, alterando così la sequenza procedurale stabilita dalla norma e determinando un'indebita regressione del procedimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il Tribunale si fosse posto nell'ipotesi dell'art. 554-bis, comma 6, e che la restituzione degli atti senza il preventivo invito al Pubblico Ministero ad adeguare l'imputazione costituisca un provvedimento abnorme. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso, conformemente ai principi giurisprudenziali richiamati nella motivazione.

Norme richiamate

  • art. 554-bis, cod. proc. pen. (commi 5, 6, 7)

    Al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero

    Il giudice dell'udienza predibattimentale è tenuto, prima di disporre la restituzione degli atti per mancata corrispondenza tra imputazione e risultanze, ad invitare il P.M. a riformulare l'imputazione; solo in caso di inerzia del P.M. può seguire la restituzione. La mancata osservanza di questa sequenza rende il provvedimento suscettibile di annullamento per abnormità.

  • art. 489 cod. pen.

    Rilevato come possibile titolo di reato emerso dalle indagini (uso di atto falso), rispetto alla contestata contraffazione; la Corte usa la qualificazione risultante dagli atti per verificare la correttezza procedurale del Tribunale.

  • art. 552, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento alla necessità di articolare l'imputazione in modo chiaro e corrispondente agli atti d'indagine, nell'ambito della funzione dell'udienza predibattimentale di definire l'oggetto del giudizio.

  • art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen. (analogia procedurale)

    L'analogo meccanismo previsto per l'udienza preliminare conferma l'intento del legislatore di imporre un percorso guidato dal giudice volto a precisare l'imputazione prima di disporre provvedimenti regressivi del procedimento.

  • d.lgs. n.150/2022

    La norma di recente introduzione ha recepito principi giurisprudenziali volti a evitare regressive indebite del procedimento, modellando il comma 6 dell'art. 554-bis.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. U, n. 5307/2007 - "Battistella"; Sez. 1, n. 5829/2024; Sez. U, n. 10728/2021; Sez. U, n. 26/1999 - "Magnani")

    La Corte richiama costante orientamento secondo cui è abnorme il provvedimento che disponga la restituzione degli atti senza il preventivo invito al P.M. a precisare l'imputazione, perché tale omissione determina un'indebita regressione del procedimento e viola il principio della ragionevole durata del processo.

Massime di principio

  • In udienza predibattimentale, se la qualificazione giuridica o la descrizione del fatto non corrispondono alle risultanze d'indagine, il giudice deve prima invitare il Pubblico Ministero a riformulare l'imputazione; solo in caso di inerzia del P.M. può disporre la restituzione degli atti.
  • La restituzione degli atti al P.M. senza il preventivo invito costituisce un provvedimento abnorme e può essere annullata in cassazione, perché determina un'indebita regressione del procedimento e altera la sequenza logico-cronologica prevista dalla legge.
  • Il Pubblico Ministero, quando invitato, ha l'onere di adeguare tempestivamente l'imputazione alle risultanze investigative per evitare la perdita del controllo sulla prosecuzione del procedimento.
  • Il giudice deve rispettare rigorosamente la sequenza procedurale dettata dall'art. 554-bis per non incorrere in annullamento del proprio provvedimento; l'accurata motivazione circa la sussistenza o meno dell'invito e della inerzia del P.M. è essenziale.
  • In situazioni analoghe la parte che ritiene illegittima la restituzione degli atti può proporre ricorso in cassazione fondato sul vizio di abnormità prodotto dall'alterazione dell'ordine procedurale.

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