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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04319/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata per difetto di contraddittorio, rilevando la mancata partecipazione del Pubblico Ministero, parte necessaria nel procedimento di impugnazione delle delibere disciplinari dell'ordine degli psicologi. Ha quindi disposto il rinvio al Tribunale di Venezia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ordine professionale)

La controversia

Un ordine professionale aveva irrogato a una psicologa la sanzione disciplinare della censura, ritenendola responsabile, nello svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio in un giudizio di separazione, di avere formulato giudizi non pertinenti all'incarico e con contenuto offensivo e discriminatorio, di avere omesso dati rilevanti e di avere travisato circostanze essenziali ai fini della valutazione della capacità genitoriale. Il tribunale aveva annullato la delibera disciplinare per insufficiente specificità e concretezza della motivazione; la corte d'appello aveva confermato. L'ordine ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge però che, prima di esaminare i motivi, la Corte ha rilevato un vizio di contraddittorio: nel giudizio di impugnazione della delibera disciplinare doveva partecipare anche il Pubblico Ministero presso il giudice competente, quale litisconsorte necessario, ma né il primo grado né l'appello risultavano notificati al Pubblico Ministero.

Norme richiamate

  • art. 17 L. 18 febbraio 1989, n. 56

    le deliberazioni del Consiglio dell'ordine nonché i risultati elettorali possono essere impugnati, con ricorso al tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso

    La norma è stata letta nel senso che, nel giudizio di impugnazione delle deliberazioni del consiglio dell'ordine, il Pubblico Ministero è parte necessaria, poiché la legge gli attribuisce espressamente la legittimazione all'impugnazione.

  • art. 12 L. 18 febbraio 1989, n. 56

    È richiamato per evidenziare che tra le attribuzioni del consiglio dell'ordine rientrano anche le sanzioni disciplinari, sicché la disciplina dell'impugnazione si applica anche a tali deliberazioni.

  • art. 19 L. 18 febbraio 1989, n. 56

    il Tribunale competente [...] provvede in camera di consiglio sentito il Pubblico Ministero e l'interessato

    La previsione dell'audizione del Pubblico Ministero è stata valorizzata come indice della sua necessaria partecipazione al giudizio, con conseguente nullità per omessa integrazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione delle deliberazioni disciplinari adottate da un ordine professionale, la partecipazione del Pubblico Ministero può integrare un contraddittorio necessario quando la legge gli attribuisca espressamente la legittimazione a impugnare e preveda che il giudice decida sentito il Pubblico Ministero.
  • La mancata evocazione o notifica al litisconsorte necessario determina la nullità del procedimento e della sentenza, imponendo la cassazione con rinvio al giudice di merito per la rinnovazione del giudizio nel contraddittorio integro.
  • In presenza di un vizio preliminare di contraddittorio, la Corte di cassazione può arrestarsi alla declaratoria di nullità della sentenza impugnata senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoNullità

Testo integrale

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