Cassazione Penale, Sentenza n. 24838/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado e in appello per il tentativo di sottrarre due powerbank da un esercizio commerciale, occultandoli sotto la maglia, senza riuscire nel suo intento per l'intervento dei carabinieri. La pena era stata determinata in mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa, con bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva. Con il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, lamentando che il giudice di primo grado non avesse esplicitato la diminuzione conseguente all'art. 56 c.p. e che, quindi, non fosse possibile comprendere il calcolo della pena. Il Procuratore generale aveva concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al trattamento sanzionatorio, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata era carente perché non dava conto in modo effettivo della determinazione della pena con riguardo alla forma tentata del reato. La Corte di appello aveva ritenuto, in modo non convincente, che il reato tentato fosse autonomo e che il primo giudice avesse già calibrato la pena sul tentativo; tuttavia, dalla motivazione di merito non emergeva alcuna esplicita applicazione dell'art. 56 c.p., mentre la pena irrogata richiamava sostanzialmente il minimo del reato consumato. Ne è derivato l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo esame sul trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
La riduzione di pena per il delitto tentato deve trovare adeguato riscontro nel giudizio di commisurazione o, comunque, nella motivazione sulla pena; non può restare del tutto inespressa a fronte di una condanna per tentativo.
art. 624 c.p.
Richiamato quale base della fattispecie di furto oggetto del tentativo.
art. 625, comma 2, n. 2, c.p.
Aggravante contestata e considerata nel bilanciamento, senza che nella decisione di legittimità siano messe in discussione le valutazioni di merito sul punto.
art. 99, comma 4, c.p.
Recidiva ritenuta nel giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche.
art. 133 c.p.
Richiamato dal giudice di merito per la determinazione della pena, ma la motivazione è stata ritenuta insufficiente quanto alla concreta applicazione del criterio commisurativo.
Massime di principio
- Nel delitto tentato, la pena può essere determinata anche con metodo sintetico, ma il giudice deve comunque rendere percepibile, in motivazione, che la riduzione per il tentativo sia stata effettivamente considerata.
- Quando la sentenza applica la cornice edittale del reato consumato o una pena prossima al minimo edittale, il giudice deve chiarire espressamente come abbia operato la diminuzione per il tentativo, altrimenti la motivazione sul trattamento sanzionatorio è viziata.
- La qualificazione del fatto come tentato non basta, da sola, a dimostrare che la diminuzione ex art. 56 c.p. sia stata applicata nel calcolo della pena; occorre un'apprezzabile esplicitazione del percorso commisurativo.
- Il controllo di legittimità sul trattamento sanzionatorio è fondato sulla verifica della coerenza e intellegibilità della motivazione, non sulla mera correttezza astratta della pena astrattamente irrogabile.
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