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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18049/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società ha impugnato l'ordinanza che confermava la confisca eseguita in esecuzione di una sentenza irrevocabile che aveva ordinato la confisca diretta del profitto del reato a carico di Task Coop. In particolare P.H. Enterprise deduceva (i) il malgoverno dell'art. 2003 c.c. sostenendo che non potevano essere confiscate le somme versate per la sottoscrizione di obbligazioni al portatore o il loro valore di rimborso in assenza della consegna materiale dei titoli (poiché il diritto spetta al presentatore del titolo), con conseguente rischio di duplici pagamenti; (ii) la violazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 perché la confisca avrebbe dovuto riguardare le somme dovute a titolo di rimborso dal sottoscrittore e non le somme già incassate dall'emittente al momento della sottoscrizione, essendosi Task Coop spogliata della titolarità del denaro al momento dell'acquisto dei titoli.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando alla Corte di appello di Bologna per nuovo esame. La Cassazione ha affermato un principio di diritto: il denaro che costituisce profitto del reato e che è stato investito nell'acquisto di titoli al portatore non può essere confiscato presso chi ha emesso quei titoli, salvo che non risulti che l'emittente sia non estraneo al reato o che l'ente che ha tratto vantaggio conservi ancora la effettiva disponibilità della somma. La Corte ha quindi escluso la configurabilità automatica della confisca diretta nei confronti dell'emittente quando il profitto sia stato trasformato in titoli al portatore e questi non siano stati reperiti, rimandando il caso per verificare se ricorrano le condizioni che legittimano la confisca diretta.

Norme richiamate

  • art. 2003 cod. civ.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il diritto su titoli al portatore spetta al portatore materiale e che l'emittente non è legittimato a subire la confisca del controvalore; la Corte ha però escluso la soluzione civilistica come decisiva ai fini della confisca penale, ritenendo prevalente l'analisi sulla natura del profitto del reato e sulla effettiva disponibilità del bene

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Stabilisce la confisca diretta del bene che costituisce profitto o prezzo del reato purché non appartenga a persona estranea al reato; la Cassazione ribadisce questo quadro ma precisa che la confisca diretta è legittima solo se il bene (o la somma) è ancora nella disponibilità dell'ente che ha tratto vantaggio o se il soggetto che lo detiene non è estraneo al reato (cioè ha concorso, beneficiato o agevolato consapevolmente)

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. e altre sezioni, plurime pronunce)

    La Corte richiama orientamenti consolidati secondo i quali non è estraneo al reato chi ha tratto vantaggio immediato e diretto; è altresì affermato che la trasformazione del denaro in altri beni non impedisce la confisca quando il bene sia rimasto nella disponibilità dell'ente che ha beneficiato. Tuttavia, nel caso di investimenti in titoli al portatore, occorre verificare la effettiva disponibilità o la non estraneità del detentore

Massime di principio

  • La confisca diretta del profitto del reato richiede che il bene o la somma si trovino ancora nella disponibilità dell'ente che ha tratto vantaggio o che il detentore non sia 'estraneo al reato'.
  • Quando il profitto è stato investito in titoli al portatore e tali titoli non sono reperibili, non è automatico poter confiscare il controvalore dall'emittente: bisogna dimostrare non-estraneità o che l'ente originario conservi la disponibilità della somma.
  • Il criterio civilistico della titolarità del titolo (es. diritto del presentatore) non prevale automaticamente sulla valutazione penale della natura del profitto e della disponibilità effettiva del bene, ma può impedire la confisca se risulta che il denaro è definitivamente fuori dalla disponibilità dell'ente beneficiario del reato.
  • Il rischio pratico di un doppio pagamento (pagamento forzoso allo Stato e successivo pagamento al presentatore del titolo) costituisce un elemento rilevante ma non necessariamente ostativo alla confisca: occorre valutare soluzioni procedurali e la reale situazione di disponibilità e non-estraneità.
  • In casi analoghi è necessario documentare in istruttoria la provenienza e la disponibilità delle somme, l'esistenza o meno dei titoli, e la posizione soggettiva del detentore (se ha concorso, beneficiato o agevolato consapevolmente il reato) prima di procedere a confische dirette.

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