Cassazione Penale, Sentenza n. 6750/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di permesso premio ex art. 30-ter l. 26/7/1975 n.354. Il ricorrente deduce violazione di legge e carenza di motivazione perché il Tribunale non avrebbe tenuto conto dello smembramento del clan omonimo (superamento della presunzione relativa di pericolosità) e avrebbe trascurato elementi favorevoli quali l'assenza di pendenze, l'assenza di nuovi reati e la mancanza di contatti con la criminalità organizzata, basando invece la decisione su affermazioni generiche
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza si sia correttamente attenuto ai criteri giurisprudenziali e costituzionali: ha valutato il percorso detentivo, le informazioni disponibili e la permanenza di elementi che giustificano la persistenza della presunzione relativa di pericolosità (anche alla luce della permanenza del regime 41-bis). La Corte ha ritenuto che non siano stati prodotti elementi concreti e sufficienti a superare la presunzione di mantenimento di collegamenti mafiosi o del rischio di ripristino degli stessi; perciò il diniego del permesso premio è stato confermato. Martinese è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. Pen.)
Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ... il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio ...; La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali.
La norma impone tre requisiti per il permesso premio: condotta regolare, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso al trattamento; il giudice deve acquisire informazioni per verificare la coerenza del permesso con il percorso rieducativo
art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
Il mantenimento del regime 41-bis non esclude in astratto il permesso premio ma influisce sulla valutazione della pericolosità sociale; impone al giudice maggiore attenzione e rigore nell'accertamento della definitiva distanza dell'interessato dall'organizzazione criminale
art. 4-bis, comma 1-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
Prevede l'esigenza di verificare l'assenza di collegamenti attuali con criminalità organizzata; le verifiche devono estendersi anche al rischio di ripristino di tali collegamenti
Sentenza Corte Costituzionale n. 253 del 2019
Ha trasformato l'originaria presunzione assoluta di pericolosità in una presunzione relativa: il condannato non collaborante può cercare di superarla con elementi concreti, ma l'onere probatorio e i criteri di valutazione restano rigorosi e proporzionati alla forza del vincolo mafioso
Sentenza Corte Costituzionale n. 20 del 2022
Ha chiarito che la valutazione sulla prova da fornire dipende dalla situazione oggettiva e che non vi è disparità di trattamento irragionevole tra chi non ha collaborato per scelta e chi non ha potuto farlo
art. 616, comma 1, primo periodo, codice di procedura penale
Norma processuale che impone la condanna alle spese processuali al ricorrente in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Per i condannati per reati mafiosi la concessione del permesso premio richiede non solo buona condotta carceraria ma anche elementi concreti e specifici idonei a escludere collegamenti attuali con l'organizzazione e il rischio di ripristino degli stessi
- La sentenza n.253/2019 ha reso la presunzione di pericolosità relativa: il ricorrente può allegare fatti (assenza di procedimenti successivi, partecipazione al trattamento, assenza di contatti) ma spetta al giudice integrare l'istruttoria e acquisire informazioni da autorità competenti (Procura nazionale antimafia, Procura distrettuale, Comitato per l'ordine e la sicurezza)
- La permanenza del regime 41-bis non impedisce automaticamente i permessi premio, ma richiede valutazioni più rigorose e l'esistenza di elementi obiettivi della definitiva cesura dal contesto mafioso
- La mera buona condotta intramuraria e le dichiarazioni di presa di distanza, se non accompagnate da elementi esterni e verificabili, possono risultare insufficienti a superare la presunzione relativa di pericolosità
- Il giudice di sorveglianza ha ampia discrezionalità nel valutare le prove: una decisione motivata che illustra l'istruttoria e le ragioni del rifiuto è difficilmente sindacabile in cassazione se fondata su elementi concreti e sulla giurisprudenza consolidata
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