Cassazione Penale, Sentenza n. 37952/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del 23/4/2024 che aveva rigettato la sua richiesta di sospensione dell'ordine di demolizione disposto con sentenza del 25/2/2015 (divenuta irrevocabile il 10/7/2015). Il motivo unico denunciava violazione di norme e vizio della motivazione per aver omesso di considerare la relazione tecnica dell'Arch. Raffaele Naimoli allegata alla domanda di permesso in sanatoria, dalla quale sarebbe emersa l'insussistenza di vizi non sanabili. Si deduceva inoltre che il fabbricato era stato ed è posto in relazione all'ampliamento della terza corsia dell'autostrada Salerno–Reggio Calabria (con trincea/galleria), che nella stessa zona esistono altri manufatti con permessi di costruire e che vi sarebbero altri fabbricati a distanza minore di 30 m dal confine autostradale; in base a ciò chiedeva l'annullamento dell'ordinanza o, in subordine, la sospensione dell'esecuzione per presentare nuova istanza di sanatoria o per procedere spontaneamente alla demolizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione che ha escluso la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione, avendo il Comune rigettato (28/8/2020) la richiesta di permesso in sanatoria. La Corte ha osservato che la revoca/sospensione è consentita solo se esistono provvedimenti amministrativi o decisioni del giudice amministrativo incompatibili con l'abbattimento, o se è ragionevolmente prevedibile che tali provvedimenti saranno adottati in breve tempo; la ricorrente non ha allegato elementi concreti e specifici in tal senso, limitandosi a prospettazioni generiche e non dimostrate circa altri fabbricati nella zona. Anche le istanze subordinate di sospensione per presentare nuova domanda di sanatoria o per consentire demolizione spontanea sono state ritenute inammissibili. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la consequenziale condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Orientamento giurisprudenziale consolidato della Cassazione
Sez. 3, n. 3128 del 18/11/2021 (Scordino), Sez. 3, n. 37470 del 22/05/2019 (Impagliazzo), Sez. 3, n. 55028 del 09/11/2018 (B.), Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015 (Manna), Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014 (Chisci); citate anche Sez. 3, n. 14647 del 2024 e Sez. 3, n. 2785 del 2024 (non massimate).
Secondo la giurisprudenza citata, l'ordine di demolizione può essere riesaminato in sede esecutiva e revocato solo in presenza di provvedimenti amministrativi o decisioni del giudice amministrativo incompatibili con l'abbattimento, oppure quando sia ragionevolmente prevedibile che tali provvedimenti saranno adottati a breve; mere allegazioni generiche o confronti con altri fabbricati non sono sufficienti.
Massime di principio
- La sospensione o revoca di un ordine di demolizione in sede esecutiva richiede prove concrete e specifiche di provvedimenti amministrativi già adottati o imminenti, incompatibili con l'abbattimento; affermazioni generiche non sono idonee.
- Il rigetto di una istanza di permesso in sanatoria pesa fortemente contro la possibilità di ottenere la sospensione dell'esecuzione: l'esistenza di un diniego amministrativo recente rende la revoca assai improbabile.
- La produzione di una relazione tecnica è utile solo se dimostra, con elementi precisi, che i vizi sono sanabili e che vi sono provvedimenti amministrativi effettivi o chiaramente prevedibili che ne consentano la sanatoria; la relazione da sola, senza riscontro amministrativo, difficilmente basta.
- La presenza di altri fabbricati nella stessa area non implica di per sé che debba essere sospesa l'esecuzione: occorre dimostrare il nesso diretto tra quelle situazioni e un provvedimento amministrativo incompatibile con la demolizione del singolo immobile.
- Se si vuole evitare la demolizione coattiva, le strade praticabili sono: presentare tempestivamente una nuova istanza di sanatoria (se sussistono i presupposti), agire con mezzi amministrativi (ricorsi al giudice amministrativo) mostrando elementi concreti, oppure adempiere spontaneamente all'ordine di demolizione per contenere costi e sanzioni.
- In sede di ricorso per cassazione va esposto un motivo concreto e ben documentato: motivi vaghi o prive della prova degli elementi fattuali che si assumono determinanti saranno dichiarati inammissibili o manifestamente infondati.
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